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Provvedimento del 6 ottobre 2022 [9838542]

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[doc. web n. 9838542]

Provvedimento del 6 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 323 del 6 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 7 maggio XX con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Mario Abenante, in qualità di titolare del trattamento della testata giornalistica on line Minformo.com, e a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di un URL collegato ad un articolo giornalistico pubblicato nel XX e contenente il riferimento ad una vicenda giudiziaria relativa a fatti risalenti al XX e che, ad oggi, non ha avuto ulteriori sviluppi;

CONSIDERATO che l’interessato ha in particolare rilevato:

il pregiudizio subìto dalla propria reputazione personale e professionale per effetto della permanente reperibilità di un articolo riguardante contenuti informativi rimasti fermi all’epoca della pubblicazione;

che l’interesse del pubblico al reperimento di tali contenuti non può ritenersi attualmente sussistente in considerazione del tempo decorso dai fatti, dell’assenza di ulteriori sviluppi e del fatto che egli non riveste alcun ruolo pubblico in quanto “non ricopre più la carica di legale rappresentante della società” menzionata nell’articolo;

VISTA la nota del 4 giugno XX con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 10 giugno XX con la quale il dott. Mario Abenante, in qualità di direttore responsabile di Minformo.com, ha rappresentato di non poter aderire alla richiesta dell’interessato richiamando il contenuto di una comunicazione inviata al medesimo da Google in riscontro all’interpello anteriore alla presentazione del reclamo e rilevando la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità di informazioni connesse alla vita professionale del medesimo;

VISTA la nota del 24 giugno XX con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter aderire alla richiesta del reclamante trattandosi di informazioni relative al  coinvolgimento del medesimo in un procedimento penale riguardante gravi reati di XX che, stando a quanto emerge dallo stesso atto di reclamo, sarebbe tuttora in corso;

le informazioni in questione rispondono ad un interesse pubblico da ritenersi tuttora attuale tenuto conto che i fatti oggetto di indagine risultano connessi all’esercizio della professione all’epoca svolta dall’interessato che rivestiva la qualifica di amministratore della società coinvolta;

che i contenuti contestati sono di pubblicazione recente ed hanno natura giornalistica;

VISTA la comunicazione del 1° luglio XX con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste, rilevando, con riguardo al riscontro fornito da Google, che:

la gravità dei reati contestati non è di per sé sufficiente a fondare il diniego di una richiesta di deindicizzazione posto che, “nonostante l’indagine sia stata avviata nel XX (…), nessuna misura personale o patrimoniale è stata mai applicata” al medesimo, evidenziando come gli elementi acquisiti nel corso dell’indagine non siano mai stati tali da giustificare l’emissione di misure restrittive nei propri confronti, né l’avvio di un processo penale;

ciò evidenzia l’assenza di attualità della notizia relativa all’avvio delle indagini e la carenza dell’interesse pubblico della stessa;

contrariamente a quanto riportato nell’articolo contestato, non ha mai ricoperto la carica di rappresentante legale della società indicata nell’articolo, in quanto tale carica spettava al XX, e di non ricoprire alcun ruolo pubblico;

sebbene il sito che ha pubblicato la notizia faccia capo ad una testata registrata, lo stesso non contiene un’informativa sufficiente ad indicare l’effettivo titolare del trattamento, le modalità del trattamento, i tempi di conservazione delle informazioni ed i dati di contatto per consentire l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, ostacolando così tale esercizio come dimostrato dal mancato riscontro alle istanze avanzate con l’interpello preventivo;

VISTA la nota del 2 luglio XX con la quale l’Autorità ha chiesto a Google di fornire le proprie eventuali osservazioni in ordine alle eccezioni sollevate dal reclamante, nonché la successiva memoria del 19 luglio XX con la quale la società ha rappresentato che:

la mancata applicazione di misure cautelari non rileva ai fini del possibile accertamento delle responsabilità penali dell’interessato, ma è solo indicativo del fatto che, nel caso di specie, non siano state ritenute sussistenti esigenze cautelari;

nel caso in esame deve ritenersi sussistente l’interesse del pubblico, specie a livello locale, a conoscere la vicenda processuale tuttora pendente ed il futuro esito del procedimento che risulta tuttora in corso, rilevando che il venir meno dell’attualità della notizia non può essere conseguenza diretta della complessità delle indagini come asserito dall’interessato;

ciò sarebbe dimostrato dalla successiva pubblicazione in data XX di un ulteriore articolo da parte della medesima testata contenente un aggiornamento sulla vicenda nel quale, peraltro, “si riferisce un passaggio dell’XX in cui vi sarebbe un riferimento alle dichiarazioni rese proprio dal reclamante (…) che sarebbero, secondo il XX medesimo, “XX””;

è da ritenersi personaggio pubblico anche un imprenditore come l’interessato a prescindere dal fatto che attualmente eserciti una carica formale all’interno della società come si evince dall’articolo del XX il quale, nel riferirsi al reclamante, evidenzia che il medesimo, pur non ricoprendo XX, è ancora il “XX” della società coinvolta nella vicenda giudiziaria descritta;

VISTA la nota del 13 maggio 2022 con la quale l’Autorità ha trasmesso all’interessato le note di riscontro fatte pervenire dai titolari del trattamento e la successiva memoria del 27 maggio 2022 con la quale il medesimo, nel ribadire le proprie richieste, ha eccepito che il dott. Mario Abenante, nell’esporre la propria scelta di non deindicizzare, si è basato sulle motivazioni dedotte da Google senza formulare un diniego fondato sulla natura giornalistica del trattamento e che la misura richiesta non è diretta alla rimozione dell’articolo, ma solo alla limitazione della sua diffusione tenuto conto del decorso del tempo e dell’assenza di un ruolo del medesimo all’interno della società citata;

VISTA la nota del 21 luglio 2022 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Minformo.com, nella persona del direttore responsabile dott. Mario Abenante, l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, tra l’altro, nel mancato riscontro all’esercizio dei diritti effettuato dall’interessato e nella mancata indicazione, all’interno del sito web, delle informazioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo agli estremi identificativi del titolare del trattamento ed ai dati di contatto utili ai fini del predetto esercizio dei diritti (artt. 17, apr. 1, lett. c), e 21, par. 1, artt. 12, 13 e 14 del Regolamento);

VISTA la successiva nota del 12 agosto 2022 con la quale Mario Abenante, nella sua qualità di direttore responsabile di Minformo.com, ha rilevato:

la liceità del trattamento effettuato posto che l’interessato appare menzionato in numerose inchieste giudiziarie in alcune delle quali è stato definito come “XX” citata negli articoli “essendo il XX”;

che gli articoli redatti dalla testata, ed inerenti le vicende giudiziarie del reclamante, hanno natura di interesse pubblico “visto che l’ultima vicenda riguarda proprio alcuni avvisi di garanzia emessi dalla XX” e che tali informazioni consentono alle Amministrazioni Pubbliche di potersi documentare meglio sull’operato di alcune XX;

che la vicenda è ancora attuale posto che il procedimento penale avviato è tuttora in corso di svolgimento;

di non avere mancato di fornire riscontro, ma di aver agito ritenendo che la deindicizzazione, pur possibile, competa al gestore del motore di ricerca il quale ha fornito un riscontro negativo;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL indicato nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute nell’articolo contestato sono state pubblicate in epoca recente ed attengono ad un procedimento penale che, per stessa dichiarazione dell’interessato, è ancora in corso di svolgimento e riguarda reati gravi per i quali il medesimo risulta indagato;

benché il reclamante abbia affermato di non svolgere alcun ruolo all’interno della società coinvolta nell’inchiesta, producendo anche copia della visura storica camerale, nella ricostruzione giornalistica, completata anche da articoli più recenti che riferiscono anche del contenuto di atti di indagine, viene prospettato un XX in capo al medesimo in virtù del quale sarebbe avvenuto il suo coinvolgimento nell’indagine penale (cfr. https://...);

deve ritenersi pertanto tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere la vicenda tenuto conto del fatto che l’inchiesta giornalistica è orientata a fare luce XX;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato nel merito nei confronti di Minformo.com e di Google;

RILEVATO, tuttavia, che, con specifico riferimento all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, è emerso, nel corso del procedimento, che:

Minformo.com non abbia fornito riscontro all’interpello preventivo proposto dall’interessato anteriormente alla presentazione del reclamo;

il sito web Minformo.com non contiene alcuna indicazione in ordine alle informazioni riguardanti il trattamento di dati posto in essere dall’editore, così come riportate negli artt. 13 e 14 del Regolamento, a partire dagli estremi identificativi del titolare del trattamento ed ai dati di contatto utili al fine dell’esercizio dei diritti da parte degli interessati;

RITENUTO pertanto che, nel caso in esame, risultino violati gli artt. 12, parr. da 1 a 4, 13 e 14 del Regolamento, del Regolamento e di dover ingiungere a Minformo.com, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di implementare nel proprio sito web, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un’idonea informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato, con particolare riguardo all’indicazione di canali di contatto idonei ad agevolare l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento;

RICORDATO che, in caso di inosservanza di un ordine disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO, rispetto alle violazioni accertate, che:

il titolare del trattamento ha eccepito l’inesistenza di dolo a base dell’assenza di riscontro all’interpello preventivo trasmesso dall’interessato in virtù del convincimento, invero erroneo, che l’attuazione della misura della deindicizzazione dipendesse in via esclusiva dal gestore del motore di ricerca il quale aveva, infatti, fornito un riscontro condiviso, nel merito, dal medesimo titolare;

non sussistono precedenti violazione a carico di Minformo.com che costituisce una testata giornalistica di rilevanza locale;

la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, nonché a quelle che impongono di pubblicare un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Minformo.com, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo infondato nel merito delle richieste di deindicizzazione dell’articolo riguardante il reclamante avanzate nei confronti di Minformo.com e di Google;

b) con riguardo alle violazioni accertate nei confronti di Minformo.com, ingiunge a quest’ultima, ai sensi dell’art. 58, par. 2 lett. d), del Regolamento, di implementare nel proprio sito web, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, un’idonea informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato, con particolare riguardo all’indicazione di canali di contatto idonei ad agevolare l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento da parte dei soggetti interessati;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce Minformo.com per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, nonché a quelle che impongono di pubblicare un’informativa rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Minformo.com, nella persona del direttore responsabile dott. Mario Abenante, a comunicare, entro quaranta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto.

Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il XX del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 6 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei