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Provvedimento del 24 novembre 2022 [9838106]

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[doc. web n. 9838106]

Provvedimento del 24 novembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 394 del 24 novembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 1° settembre 2022 ai sensi dell’art. 77 del Regolamento dal sig. XX nei confronti di Google LLC con il quale è stata chiesta la deindicizzazione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome del seguente Url ..., rinviante ad una pagina web pubblicata nel maggio 2022 sul sito del partito politico XX, che riporta il suo certificato del casellario giudiziale e, a seguire, il suo curriculum vitae;

CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato che:

l’Url si riferisce ad una ipotetica lista di candidati per XX alle elezioni per il consiglio comunale di XX per le elezioni amministrative del 12-26 giugno 2022.

a seguito di rinuncia alla candidatura, tale documentazione, comprensiva del suo certificato del casellario giudiziale e del suo curriculum vitae, continua ad essere disponibile sul motore di ricerca, così esplicitando le sue preferenze politiche e nuocendo alla riservatezza delle intenzioni di voto;

nell’elenco dei candidati alla elezione del consiglio comunale di XX presente nel sito di XX non compare più il suo nome perché rimosso dopo rinuncia;

VISTA la nota del 13 ottobre 2022, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se lo stesso avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 2 novembre 2022, con la quale Google ha rappresentato che non intende accogliere la richiesta di deindicizzazione dell’Url indicato nel reclamo, sulla base dei seguenti argomenti:

persistenza di un interesse della collettività alla reperibilità delle informazioni presenti in tale pagina, in quanto il reclamante ha ricoperto un ruolo nella vita pubblica per effetto della professione svolta e delle numerose cariche svolte dal 1973 ad oggi (XX);

pertanto, il sig. XX rientra a pieno titolo tra i soggetti che Linee Guida del WP29 (adottate dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (Causa C-131/12) (c.d. sentenza Costeja) annoverano tra coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica per effetto della loro professione (cfr. Linee Guida, pag. 13);

tali considerazioni sussistono anche a fronte dell’asserito ritiro della candidatura in occasione della quale è stato pubblicato l’Url oggetto di reclamo, anche considerando che dal certificato del casellario giudiziario risulta che il reclamante è stato condannato nel 2017 per esercizio abusivo della professione dalla Corte d’appello di Perugia;

VISTA la nota del 7 novembre 2022, con la quale il reclamante, in replica alle argomentazioni fornite da Google, oltre a ribadire le ragioni già poste a base del reclamo, ha precisato di non svolgere più alcuna attività professionale e di essere stato inserito per errore nell’elenco dei candidati a XX nel Comune di XX;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

CONSIDERATO che ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPD) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

CONSIDERATO, in particolare che proprio sulla base di quanto espressamente indicato al punto n. 6 delle suddette “Linee Guida” del 2014  - secondo il quale vanno deindicizzati i dati contenenti informazioni sensibili, che hanno un impatto maggiore sulla vita privata delle persone rispetto ai dati personali “comuni” - le richieste di delisting che hanno ad oggetto dati giudiziari (come nel caso in esame) devono essere valutate tenendo conto degli effetti più rilevanti che il trattamento di tali dati produce nella sfera privata degli interessati;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- nell’elenco dei candidati, con il link ai rispettivi certificati del casellario giudiziario e curriculum vitae, pubblicato nel sito Internet del partito politico XX di XX, nella sezione “amministrative 2022”, non risulta incluso il nominativo del reclamante;

- nel medesimo sito Internet né il certificato del casellario giudiziario né il curriculum del reclamante sono visibili, a meno di non effettuare un’apposita ricerca tramite Google;

RILEVATO che digitando le generalità del reclamante all’interno del motore di ricerca Google si perviene alla pubblicazione integrale del suddetto documento, così creando un pregiudizio non giustificato da un ruolo pubblico del reclamante (stante la sua rinuncia alla candidatura), con la diffusione di dati relativi alle sue preferenze politiche e ad una sua condanna in sede giudiziaria;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell’URL sopra indicato con riferimento alle query correlate al nome del sig. XX e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di deindicizzare lo stesso quale risultato di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’ URL ... con riferi-mento alle query correlate al nome del sig. XX e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la deindicizzazione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei