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Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il c.d. bonus vista di cui all’art. 1, comma 439, della l. 178/2020 - 6 ottobre 2022 [9817038]

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[doc. web n. 9817038]

Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il c.d. bonus vista di cui all’art. 1, comma 439, della l. 178/2020 - 6 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 319 del 6 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, all’art. 1, commi 437-439, prevede che:

- “Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023” (comma 437);

- “A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive” (comma 438);

- “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437” (comma 439);

VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 19 settembre 2022, con la quale il Ministero della salute ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’erogazione del contributo c.d. bonus vista di cui all’art. 1, comma 439, della l. 178/2020, comprensivo di un allegato tecnico;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:

- le finalità e la durata del programma di erogazione del contributo “bonus vista” (cioè, un “contributo in forma di voucher una tantum di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive”) e le categorie di beneficiari ammessi (cioè, “i membri di nuclei familiari con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 (diecimila/00) euro annui […] che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive”) (artt. 1 e 3);

- le modalità di richiesta e attribuzione del contributo, che prevedono le seguenti due ipotesi:

• attribuzione del bonus, sotto forma di voucher, per coloro che ne faranno richiesta “partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023” (art. 5): tale modalità prevede la registrazione del richiedente sull’applicazione web dedicata resa disponibile sul sito del Ministero della salute, nell’area riservata e previa autenticazione informatica mediante SPID, CIE o CNS, con la conseguente fornitura, da parte sua, dei dati necessari mediante dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; all’esito positivo delle verifiche sui requisiti dichiarati, il voucher viene reso disponibile nella medesima area riservata dell’applicazione web, e può essere utilizzato, entro trenta giorni dalla relativa generazione, presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive accreditati;

• rimborso per gli acquisti “effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto” (art. 6): a seguito di autenticazione informatica e registrazione sull’applicazione web nei termini suindicati, il richiedente, tra i dati da fornire ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, indica altresì le coordinate IBAN del conto corrente su cui effettuare il rimborso e produce copia della fattura o della documentazione commerciale attestante l'acquisto. È inoltre prevista la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché ai fini del controllo: “Le modalità e i contenuti della comunicazione dei rimborsi sono definiti d’intesa tra l’Agenzia e il Ministero della salute”;

- le modalità di accreditamento (nonché di autenticazione informatica) alla già menzionata applicazione web da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive (art. 7);

- i compiti svolti da SOGEI S.p.A. e CONSAP S.p.A. (quali soggetti attuatori) e dall’INPS (per lo svolgimento delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti ISEE) nell’ambito del programma, previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute (art. 9), nonché le funzioni di monitoraggio del programma in capo al Ministero medesimo (art. 10);

- i ruoli, nei trattamenti di dati personali previsti, rivestiti dai soggetti coinvolti nel trattamento (Ministero della salute, SOGEI S.p.A., CONSAP S.p.A., INPS e Agenzia delle entrate), nonché le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza e i tempi di conservazione dei dati (art. 11);

- le tipologie di dati personali oggetto di trattamento e i flussi informativi, con la relativa motivazione, in riferimento a ciascuna delle due modalità alternative di erogazione del contributo individuate (attribuzione del voucher e rimborso) (allegato);

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intercorse al fine di rendere conformi, in ossequio al principio di privacy by design e by default (art. 25 del Regolamento), i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che hanno riguardato, nello specifico:

- la comprova della necessità di prevedere entrambe le descritte modalità di erogazione del beneficio economico (attribuzione del voucher e rimborso), nel rispetto dei principi di trasparenza, di limitazione della finalità e di accountability (art. 5, parr. 1, lett. a) e b), e 2, e art. 24 del Regolamento);

- la possibilità per gli interessati di effettuare l’autenticazione informatica anche mediante CNS, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. a) ed e), del Regolamento);

- la puntuale individuazione dei dati personali trattati in relazione alle varie fasi in cui si articola il trattamento e ai flussi informativi instaurati, anche nel momento della verifica sulla sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento), nonché l’esclusione del trattamento dei dati relativi alla salute, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, parr. 2, lett. g), e 4, del Regolamento;

- le garanzie di trasparenza nei confronti degli interessati, considerata, in particolar modo, la necessità dei richiedenti di essere informati correttamente al momento della presentazione della domanda, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), oltre che di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento;

- il trattamento per finalità di monitoraggio del programma, da parte del Ministero della salute, di dati aggregati, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente, l’interessato, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);

- l’individuazione dei tempi di conservazione, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento);

CONSIDERATO, altresì, che, come evidenziato nelle premesse dello schema di decreto, il Ministero intende ricorrere, per l’applicazione web in esame, alle misure tecniche e organizzative e alle modalità di attuazione già utilizzate in passato in analoghe iniziative, anche da altre amministrazioni – avvalendosi altresì del medesimo soggetto attuatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (SOGEI S.p.A.) – su cui il Garante aveva già espresso parere favorevole (cfr., ex multis: provv. n. 328 del 28 luglio 2016, disponibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 5387638, e i provv. successivi nel medesimo ambito; provv. n. 2 del 15 gennaio 2020, doc. web n. 9264222; provv. n. 274 del 22 luglio 2021, doc. web n. 9689706; provv. n. 333 del 16 settembre 2021, doc. web n. 9713770; provv. n. 4 del 13 gennaio 2022, doc. web n. 9740759);

CONSIDERATO, infine, che la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati, ai fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (prevista dall’art. 6, comma 7, dello schema in esame, nonché dal relativo allegato), deve essere effettuata nel rispetto del quadro normativo che disciplina tale ambito (d.lgs. 175/2014, cfr. spec. art. 3, comma 4, nonché la relativa normativa di attuazione), demandando la definizione delle modalità e dei termini della predetta comunicazione a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in ossequio al principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in esame, a condizione che l’art. 6, comma 7, secondo periodo (nonché l’analogo periodo contenuto nell’allegato) sia riformulato prevedendo che “Le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.”;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’erogazione del contributo c.d. bonus vista di cui all’art. 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a condizione che l’art. 6, comma 7, secondo periodo (nonché l’analogo periodo contenuto nell’allegato) sia riformulato prevedendo che “Le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.”.

Roma, 6 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei