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Provvedimento del 7 luglio 2022 [9813349]

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[doc. web n. 9813349]

Provvedimento del 7 luglio 2022

Registro dei provvedimenti
n.  245 del 7 uglio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 7 marzo 2022 ai sensi dell’art. 77 del Regolamento dal sig. XX con il quale è stata chiesta la deindicizzazione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome e a quello del fratello XX, defunto nel 2015, di 2 Url rinvianti ad articoli pubblicati nel 2017, reperibili in siti web;

PRESO ATTO che il reclamo è presentato in proprio e congiuntamente con i sigg. XX e XX, figli del defunto XX, nei confronti di:

- Google LLC, con riguardo ai seguenti due Url:

• https://...

• https://...   

- Dibattito news, con riguardo al seguente Url:

• https://...

CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato:

di aver ricoperto, in qualità di magistrato della XX, incarichi istituzionali in amministrazioni centrali ed enti locali senza più svolgere alcun ruolo pubblico dal 14 giugno 2018 essendo stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

che anche il fratello XX, padre di XX e XX, è stato magistrato della XX ed è deceduto nel 2015;

che nei predetti articoli viene effettuata una ricostruzione della vita privata e dell’attività professionale svolta da entrambi, sin dall’ingresso nella magistratura contabile, fornendosi una ricostruzione artificiosa dei diversi incarichi via via ricoperti, corredata da considerazioni di carattere diffamatorio e attribuendo loro la commissione di gravi fattispecie aventi rilevanza penale, aggravate da un presunto metodo mafioso;

che tali illazioni non trovano riscontro in alcuna inchiesta di carattere giudiziario a loro carico, non essendo mai stati, anteriormente a tali articoli, sottoposti a indagine o destinatari di misure di prevenzione personale o patrimoniale, né di sentenze di condanna;

che i predetti articoli riportano considerazioni non veritiere in relazione a fatti risalenti nel tempo, senza neppure farsi carico dell’aggiornamento di tali notizie;

che non sussiste un interesse pubblico attuale a conoscere informazioni obsolete e non aggiornate, tenuto anche conto che gli interessati non rivestono più alcun ruolo pubblico;

di essere stato rinviato a giudizio in data 1° ottobre 2018 (successivamente ai predetti articoli) per abuso d’ufficio nel periodo in cui rivestiva la carica di Segretario generale degli XX, amministrazione di natura pubblica vigilata dalla Regione XX in posizione di fuori ruolo dalla XX;

VISTE le note del 9 maggio 2022 e dell’11 maggio 2022, con le quali questa Autorità ha chiesto a Google e a Dibattito News, in qualità di titolari del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta dei reclamanti e di far conoscere se gli stessi avessero intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la ricevuta di ritorno del 18 maggio 2022 della raccomandata dalla quale risulta che XX, responsabile della testata Dibattito News, è nel frattempo deceduto;

VISTA la nota del 30 maggio 2022, con la quale Google ha rappresentato:

- con riferimento alle query correlate al nome del sig. XX, deceduto nel 2015, l’intenzione di accogliere la richiesta di deindicizzazione dei due Url indicati nel reclamo e di avere in corso il blocco di tali Url dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google;

- con riferimento alle query correlate al nome del sig. XX, di non intendere accogliere la richiesta di deindicizzazione dei due Url indicati nel reclamo, sulla base dei seguenti argomenti:

l’interesse pubblico delle notizie riferite negli articoli oggetto di reclamo in quanto il reclamante continua a rivestire un ruolo di interesse pubblico, poiché, come si legge nel reclamo, è stato nominato segretario generale degli XX, ma non si afferma che tale incarico sia cessato e pertanto, il sig. XX rientra a pieno titolo tra i soggetti che Linee Guida del WP29 (adottate dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (Causa C-131/12) (c.d. sentenza Costeja) annoverano tra coloro che svolgono un ruolo nella vita pubblica per effetto della loro professione (cfr. Linee Guida, pag. 13);

il contenuto di cui agli Url oggetto di reclamo risulterebbe essere esatto e aggiornato: esatto, in quanto gli articoli in questione contengono la ricostruzione storica della carriera professionale del reclamante, indicando una serie di posizioni di rilevanza pubblica; aggiornato in quanto gli Url oggetto di reclamo indicano quale ultima carica rivestita dal reclamante quella di Segretario Generale degli XX, dato confermato dal reclamante stesso;

la natura giornalistica di un’informazione e il fatto stesso che sia stata pubblicata da un giornalista costituiscono elementi a conferma del sussistente interesse pubblico alla notizia (cfr. Linee Guida del WP29, pag. 19);

insussistenza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto i contenuti cui indirizzano gli Url contestati risalgono al 2017;

quelle che i reclamanti definiscono illazioni di carattere diffamatorio sono mere opinioni del giornalista, che non si traducono tuttavia in espressioni di carattere oggettivo idonee a ingenerare nel lettore percezioni, tant’ è che si usano espressioni che confermano la natura meramente ipotetica di tali supposizioni e opinioni; anche le linee Guida WP29 sottolineano la differenza fra un risultato riguardante chiaramente l’opinione che una persona nutre nei confronti di un’altra persona, ed un risultato che sembra presentare informazioni di natura oggettiva. Laddove gli interessati ritengano che le opinioni espresse negli URL oggetto di reclamo abbiano carattere diffamatorio o pregiudizievole, potrebbero rivolgersi al giudice ordinario per la tutela dei propri diritti, in quanto, rispetto a presunte violazioni dei diritti della personalità, è necessario ottenere un ordine dell’autorità competente, conformemente al principio per cui spetta al giudice ordinario effettuare il bilanciamento tra diritto all’onore e alla reputazione e diritto alla libertà di manifestazione del pensiero (cfr. sul punto Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 117 del 25 marzo 2021, doc. web n. 9584608).

VISTA la nota del 3 giugno 2022, con la quale il reclamante, in replica alle argomentazioni fornite da Google, oltre a ribadire le ragioni già poste a base del reclamo, ha precisato di essere stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età nel 2018 e che pertanto attualmente non ricopre più alcun ruolo pubblico, avendo svolto il predetto incarico di Segretario generale in posizione di fuori ruolo dalla XX, dal 14 aprile 2014 al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO il decesso del titolare del trattamento del sito “Dibattito News” e rilevata l’impossibilità di individuare contatti validi con riferimento a tale sito che peraltro, allo stato non sembra essere più attivo (come si evince anche da una comunicazione nel relativo sito);

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

PRESO ATTO, in merito all’istanza di deindicizzazione dei due URL indicati nel reclamo con riferimento alle query correlate al nome del sig. XX, in ordine al fatto che i contenuti di tali URL non risultano visibili in associazione a detto nominativo e ritenuto, pertanto che, relativamente ad essi, non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di deindicizzazione dei due URL indicati nel reclamo con riferimento alle query correlate al nome del sig. XX che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

il reclamo si riferisce a due articoli, risalenti al 2017, che riportano, oltre a opinioni, anche l’imputazione di fatti, quali il “far truccare sentenze” o “gestire processi”, non accertati da alcun procedimento penale;

secondo il punto 4 delle Linee Guida del 2014 va assicurata la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata;

il reclamante, contrariamente a quanto affermato da Google, non riveste più alcun ruolo pubblico;

entrambi gli articoli risultano pubblicati in due siti web che non riportano alcun riferimento in ordine al relativo responsabile o ai contatti attraverso cui esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento, per cui l’unico strumento per fornire tutela agli interessati risulta essere quello della deindicizzazione;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli URL sopra indicati con riferimento alle query correlate al nome del sig. XX e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di deindicizzare gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto del decesso del titolare del trattamento del sito “Dibattito News” e della impossibilità di individuare contatti validi con riferimento a tale sito e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

b) prende atto di quanto dichiarato da Google relativamente ai due URL indicati nel reclamo con riferimento alle query correlate al nome del sig. XX e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

c) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dei due URL indicati nel reclamo con riferimento alle query correlate al nome del sig. XX e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la deindicizzazione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei