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Parere sulla proposta di legge della Provincia di Trento concernente "il sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità (c.d. “progettone”) - 26 maggio 2022 [9781139]

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[doc. web n. 9781139]

Parere sulla proposta di legge della Provincia di Trento concernente "il sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità (c.d. “progettone”) - 26 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 191 del 26 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 1, lett.c);

Visto il  Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

La Provincia autonoma di Trento– dopo aver svolto una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati che avrebbe avuto, come si legge nella Relazione illustrativa, esito favorevole- ha richiesto il parere del Garante su di una proposta di legge concernente "il sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità (c.d. “progettone”)”.

La proposta di legge disciplina il “progettone” – strumento introdotto dalla legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 - quale misura di politica attiva del lavoro, adeguandolo sia alla mutata normativa europea in materia di contratti pubblici, di servizi di interesse generale (economici e non), di enti del terzo settore, sia al mutato contesto socio-economico che registra calo demografico e carenza di soggetti attivi nel mercato del lavoro.

RILEVATO

La proposta di legge demanda alla Provincia di Trento, in particolare, la promozione di misure di politica attiva del lavoro finalizzate al reinserimento, nel mercato del lavoro, di persone appartenenti a particolari “fasce deboli” (art.2, c.1), attraverso la realizzazione di servizi di pubblica utilità.

Tali finalità, come espressamente previsto nell’articolo 1 della proposta, sono realizzate attraverso il sistema organizzativo denominato “progettone” per la trasversalità dei servizi di interesse generale realizzati e per il loro impatto sulla collettività e sullo sviluppo del territorio provinciale.

I servizi di interesse generale realizzati nell’ambito del “progettone” hanno natura composita e comprendono il servizio di reinserimento nel mercato del lavoro, rivolto ai soggetti appartenenti a particolari fasce deboli e il contestuale svolgimento degli interventi e dei servizi di pubblica utilità, previsti dall’articolo 8.

L’articolo 2 legittima la Provincia a coinvolgere a tal fine -attraverso atti di incarico- organizzazioni private o loro consorzi, previa individuazione, con propria deliberazione, degli interventi e dei servizi di reinserimento e di pubblica utilità, nonché degli obblighi di servizio pubblico, anche ulteriori rispetto all’inserimento lavorativo, connessi allo svolgimento dei servizi di interesse generale in parola.

L’articolo 4 demanda, inoltre, alla Giunta provinciale la definizione, con propria deliberazione, delle tipologie di soggetti coinvolti nel “progettone”, nonché delle modalità e dei termini del loro impiego.

Di particolare interesse risulta poi l’articolo 5, che individua i soggetti attuatori del progetto, prevedendo segnatamente che: la Provincia svolga attività di organizzazione del “progettone”, coordinando i diversi soggetti attuatori e valutandone l’efficacia; l’Agenzia del lavoro intervenga attraverso la definizione di linee guida per l’attuazione dei percorsi di rafforzamento dell’occupabilità e delle azioni di formazione e riconversione professionale, nonché attraverso l’attività di monitoraggio e verifica della realizzazione degli obiettivi del progetto; le organizzazioni private o i loro consorzi incaricati dello svolgimento dei servizi di interesse generale partecipino al raggiungimento delle finalità previste dalla norma, attuando le misure volte all’accesso nel mercato del lavoro e al rafforzamento dell’occupabilità dei soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, tramite percorsi integrati di qualificazione o riqualificazione.

Per la realizzazione delle attività del “progettone”, la Provincia può incaricare organizzazioni o loro consorzi, anche di altri Stati membri dell’Unione europea, individuati con procedure aperte, trasparenti, non discriminatorie e rispettose dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico riconducibili alla materia (lavoristica) di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettera dd), del Codice, la Provincia è autorizzata, ai sensi dell’articolo 14 della proposta di legge, al trattamento- anche mediante i propri enti strumentali e con il ricorso a piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione - dei dati personali (ivi inclusi quelli connessi alla situazione economico-sociale e appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento) dei soggetti coinvolti dagli interventi.

Si demanda, poi, a una “disciplina attuativa” (di cui non si specifica il rango)  l’individuazione, in particolare, dei tipi di dati trattati, delle operazioni eseguibili nonché delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti coinvolti, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5, 25 e 32 del Regolamento.

RITENUTO

La proposta di legge disciplina un trattamento di dati personali, anche soggetti a tutela rafforzata quali quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, potenzialmente assai rilevante e, pertanto, meritevole di garanzie- di seguito descritte- ulteriori rispetto a quelle già previste.

In primo luogo, pur individuando i soggetti attuatori del “progettone”, la proposta di legge non delinea i ruoli e le responsabilità, in termini di protezione dei dati, ascrivibili ai  diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’intervento. Il testo va, dunque, integrato sotto questo profilo, conformemente alle disposizioni del Regolamento e del Codice, secondo la prevista articolazione dei rapporti tra i vari soggetti attuatori (Provincia; enti strumentali della Provincia; Agenzia del lavoro; organizzazioni anche private o loro consorzi ai sensi degli articoli 2 e 9).

Un’ulteriore precisazione da apportare riguarda il rango della disciplina attuativa, cui l’articolo 14 demanda la previsione di caratteristiche rilevanti del trattamento (criteri, modalità e misure di sicurezza), cui vanno tuttavia aggiunte anche la tipologia di dati suscettibili di trattamento, le operazioni eseguibili e le garanzie da accordare agli interessati, in termini più ampi rispetto alle sole misure di sicurezza (cfr. artt. 2-sexies, c.1 e 2-octies, c.5, del Codice).

Dal momento che, peraltro, tra le categorie di dati suscettibili di trattamento sono comprese anche quelle di cui all’articolo 10 del Regolamento, il rango della fonte attuativa non potrà che essere regolamentare, per le ragioni già descritte nell’ambito del parere del 12 maggio 2022 sulla proposta di legge di codesta Provincia sull’attività estrattiva di cava cui, sul punto, si rinvia.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sulla proposta di legge della Provincia di Trento concernente "il sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità (c.d. “progettone”)”, con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, volte a sottolineare l’esigenza di:

a) integrare l’articolato delineando, conformemente alle disposizioni del Regolamento e del Codice, i ruoli e le responsabilità, in termini di protezione dei dati, ascrivibili ai diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’attuazione del “progettone”;

b) integrare l’oggetto della disciplina attuativa, estendendolo alla tipologia di dati suscettibili di trattamento, alle operazioni eseguibili e alle garanzie da accordare agli interessati;

c) emendare l’articolo 14, comma 2, sostituendo alle parole: “con specifica disciplina attuativa” le seguenti: “con regolamento attuativo”

Roma, 26 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

 

Scheda

Doc-Web
9781139
Data
26/05/22

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante