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Parere sulla proposta di modifica dell’articolo 27, comma 2 bis della legge Provincia autonoma di Trento 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava) - 12 maggio 2022 [9780857]

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[doc. web n. 9780857]

Parere sulla proposta di modifica dell’articolo 27, comma 2 bis della legge Provincia autonoma di Trento 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava) - 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 172 del 12 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 1, lett.c);

Visto il  Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

La Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su di una proposta di modifica alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante la disciplina generale del settore cave, per gli aspetti riguardanti la pianificazione, l’indirizzo, il controllo, la vigilanza e la valorizzazione del settore.

Si tratta in particolare, di una novella dell’articolo 27, comma 2-bis della legge provinciale suddetta, che demanda la vigilanza e il controllo sull'attività estrattiva di cava alle strutture provinciali competenti.

La legge n. 7 del 2006 assegna alla Provincia un ruolo di governo del settore minerario attraverso la pianificazione, l'indirizzo e il controllo delle attività estrattive, favorendo il coordinamento dei comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'espletamento dell'attività mineraria. La vigilanza sull’attività estrattiva di cava è svolta, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 7 del 2006, dalla struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi di altre strutture provinciali o comunali, competenti in ambito di polizia mineraria e addette al controllo sul rispetto delle norme riguardanti la salute e sicurezza del lavoro.

Nell’esercizio di tali funzioni la Provincia si avvale della società “strumentale” Trentino Sviluppo S.p.A. che, quale società in house providing della Provincia, persegue finalità pubbliche affidate dall'Amministrazione in base ad espresse previsioni di legge (artt. 27 e ss. legge provinciale 7 del 2006)

RILEVATO

La proposta novella alla legge n. 7 del 2006 disciplina l’acquisizione, da parte del soggetto competente al rilascio del marchio di qualità dei marmi e delle pietre (Trentino Sviluppo S.p.A. quale società in house providing della Provincia autonoma), dei dati personali necessari alla verifica della conformità dell’attività dei soggetti che richiedano o abbiano già ottenuto il marchio stesso.

In tal senso la Provincia ha ritenuto opportuno, in primo luogo, integrare il comma 2 bis dell’articolo 27, introducendo tra i soggetti deputati all’attività di controllo e vigilanza (oltre alle strutture provinciali) anche l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS). Ad essa è attribuito il compito di comunicare l'esito delle attività di controllo al soggetto competente al rilascio dei marchi di qualità, laddove emergano aspetti connessi ai requisiti per il rilascio dei marchi stessi.

Tra i dati suscettibili di comunicazione, da parte dell’APSS, per l’esercizio delle suddette attività di vigilanza si annoverano i “dati personali anche relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

RITENUTO

La norma non chiarisce sulla base di quali disposizioni (eventualmente, l’articolo 1-ter, c.1-bis, della stessa legge) il controllo sull’attività estrattiva e le verifiche prodromiche al riconoscimento del marchio di qualità includano anche l’accertamento di requisiti di onorabilità specifici o, comunque, l’assenza di precedenti penali o la mancata sottoposizione a misure di prevenzione. Non sono, di conseguenza, neppure individuate le misure di prevenzione o le fattispecie di reato la condanna o l’imputazione per le quali ostino al riconoscimento del marchio (con conseguente necessità di comunicazione da parte dell’APSS).

Al fine di legittimare il previsto trattamento di dati relativi a condanne penali o reati (di seguito, per brevità: “giudiziari”) è necessario richiamare le disposizioni che impongano tale tipo di accertamenti, limitando la raccolta ai soli dati inerenti alle fattispecie di reato ostative, anche con il ricorso al certificato “selettivo” di cui all’articolo 28 d.P.R.313 del 2002.

Per quanto, invece, riguarda il rinvio- contenuto nell’ultimo periodo del novellato articolo 27 – a una “deliberazione attuativa” per l’individuazione dei dati suscettibili di trattamento, delle operazioni eseguibili e delle misure di sicurezza da adottarsi (nonché, si aggiunge, delle categorie di interessati), non può condividersi l’assunto sotteso alla proposta, secondo cui anche per il trattamento di dati “giudiziari” sarebbe sufficiente una previsione con atto amministrativo generale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2-octies, c.5 e 2-sexies.

Si tratta di un profilo particolarmente rilevante e che merita una riflessione generale.

Il rinvio contenuto all’art. 2-octies, c.5, non è mobile, dal momento che non potrebbe equiparare del tutto la disciplina del trattamento, sia pur in ambito pubblico, dei dati “giudiziari” a quella dei dati appartenenti a categorie particolari qualunque sia l’evoluzione di quest’ultima, pena una sostanziale elusione dei presupposti di liceità sanciti dall’articolo 10 del Regolamento.

Laddove il legislatore avesse inteso configurare il rinvio in esame come mobile, infatti, avrebbe sostanzialmente rinunciato a disciplinare, con le dovute garanzie prescritte dall’articolo 10 del Regolamento, i presupposti di liceità del trattamento dei dati “giudiziari”. Del resto, in linea generale il rinvio operato da una norma va considerato formale essenzialmente quando si riferisca non già a una disposizione determinata ma a un istituto o ad una disciplina complessivamente considerata, oggetto di separato atto normativo.

Deve pertanto ritenersi, secondo un’interpretazione adeguatrice, che il rinvio all’articolo 2-sexies contenuto nell’articolo 2-octies, c.5, cristallizzi la disciplina vigente dall’entrata in vigore del d.lgs. 101 del 2018 – che quelle norme ha introdotto – sino all’entrata in vigore della legge (n. 205 del 2021) di conversione del d.l. 139 del 2021, che ha novellato, tra gli altri, l’articolo 2-sexies (cfr., inoltre, dossier Servizio Studi Senato AG 22, legislatura corrente, in relazione alla ratio del rinvio).

La natura fissa del rinvio contenuto nell’articolo 2-octies, c.5, comporta, pertanto, che esso non includa le modifiche apportate alla fonte richiamata, che si applica dunque nel testo vigente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 101 del 2018.

Del resto, laddove il legislatore avesse inteso denormativizzare i presupposti di liceità del trattamento dei dati “giudiziari” avrebbe novellato in tal senso l’articolo 2-octies, come puntualmente sono state modificate tutte le disposizioni nelle quali si è ritenuto di estendere il novero delle fonti di legittimazione del trattamento agli atti amministrativi generali (artt. 2-ter, 2-sexies, 58, del Codice; art. 5 d.lgs. 51 del 2018).

Pertanto, chiarito che le fonti di legittimazione del trattamento dei dati giudiziari anche sotto il controllo dell’autorità pubblica sono esclusivamente quelle di natura legislativa e regolamentare, all’articolo 27, c.2-bis, ultimo periodo, della legge provinciale 7 del 2006, come modificata dalla proposta di legge, le parole: “con deliberazione attuativa” dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: “con regolamento attuativo”.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sulla proposta di modifica alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante la disciplina generale del settore cave, per gli aspetti riguardanti la pianificazione, l’indirizzo, il controllo, la vigilanza e la valorizzazione del settore, con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, volte a sottolineare l’esigenza di:

a) richiamare, nell’articolato, le disposizioni che impongano la raccolta di dati relativi a condanne penali e reati, limitandola a quelli inerenti alle fattispecie di reato previste come ostative;

b) sostituire, all’articolo 27, cpv. “2-bis”, ultimo periodo, della legge provinciale n. 7 del 2006, come modificata dalla proposta di legge, le parole: “con deliberazione attuativa” con le seguenti: “con regolamento attuativo”.

Roma, 12 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei