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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Liceo Statale “Isabella Gonzaga” - 28 aprile 2022 [9777200]

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[doc. web n. 9777200]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Liceo Statale “Isabella Gonzaga” - 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 150 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo del XX, è stato lamentata la pubblicazione in apposita sezione dedicata ai docenti (“bacheca contenente gli avvisi ai docenti”), del registro elettronico impiegato dal  Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti (di seguito “Istituto”), di un documento “relativo all’orario definitivo Anno Scolastico 2020-2021” recante, in corrispondenza del nominativo della reclamante, il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’indicazione “legge 104 non grave”.

2. L’attività istruttoria.

Con nota del XX (Prot. n. XX) rispondendo alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, l’Istituto ha rappresentato, in particolare, che:

- “i dipendenti/collaboratori con incarico di segreteria [hanno] ricevuto apposita nomina a soggetto autorizzato al trattamento (precedentemente chiamato “incaricato”) e si siano sottoposti a formazione in materia di GDPR. […] tanto nell’atto di designazione, quanto nella formazione, viene ripetuto in modo espresso che, salvo previsione di legge, è in assoluto vietato pubblicare dati particolarmente sensibili”;

- “Tutto il personale di segreteria è quindi perfettamente edotto di tale divieto, circostanza questa che evidenzia l’involontarietà dell’accaduto”;

- “[…] accadeva che il documento “ORARIO DEFINITIVO 20 21”, […] anziché essere pubblicato nella versione in cui dei tre fogli compariva solo il primo (privo di dati sensibili) veniva pubblicato in una versione destinata all’uso interno, comprensiva anche del foglio 2 (con dati sensibili) e del foglio 3 con le firme. Questa seconda versione era evidentemente destinata alla sola segreteria, non avendo differentemente alcun senso, tra l’altro, la presenza di un foglio di firme”;

- “La pubblicazione avveniva sul registro elettronico, nella parte accessibile ai soli docenti (per altro reciprocamente al corrente del fatto che alcuni di loro sono destinatari di benefici in base alla Legge 104, quale, a titolo di esempio, l’esclusione dalle graduatorie interne d’istituto per la determinazione di eventuale personale in soprannumero). Si tratta indubbiamente di dati sanitari, tuttavia è da evidenziare come gli stessi siano stati negli anni resi noti dagli interessati, i quali hanno condiviso con i colleghi la loro situazione, potendosi applicare l’eccezione prevista dall’art. 9 comma 1 e) GDPR il quale ritiene possibile il trattamento dei dati (quindi anche la divulgazione) quando “riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato”;

- “Ad ogni modo, si rileva come dalla schermata iniziale dell’area personale del docente apparsa sul registro, anch’essa allegata alla presente memoria, non è possibile venire a conoscenza di alcun dato sensibile”.

- “Per visionare i dati in questione è necessario: 1- inserire credenziali del docente per entrare nell’area personale; 2- accedere alla sezione Bacheca; 3- cliccare sull’avviso di interesse e aprire il file; 4- procedere all’apertura del secondo foglio (che all’apertura del file non si apre in automatico, visualizzandosi, invece, in automatico il foglio 1 “Orario”). Diversi passaggi sono quindi necessari per accedere ai dati. Non si tratta quindi di una pubblicazione ad un numero illimitato ma ad un numero ristretto ai soli docenti (peraltro già a conoscenza di tali informazioni)”;

- “In 66 docenti hanno aperto il file nel periodo compreso tra il XX e il XX, ma non si può avere certezza che tutti i docenti abbiano visionato il foglio 2, dal momento che era il foglio 1 ad avere il titolo “Orario” ed era, pertanto, tale foglio riferito all’oggetto della comunicazione. Infine, si evidenzia che, il giorno 5 novembre, non appena ricevuta la notizia di tale errore, il titolare ha provveduto tempestivamente a cancellare il file, circostanza questa che, ancora una volta evidenzia la buona fede e l’operosità dell’Istituto in questione.”;

- “tutto l’accaduto [è] dovuto ad un mero errore materiale concretizzatosi nella pubblicazione di un file in luogo di un altro file destinato alla divulgazione”.

Sulla base degli elementi acquisiti l’Ufficio ha notificato, con nota del XX (prot. n. XX), all’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, in quanto il documento, contenente i dati personali, anche relativi alla salute, della reclamante, seppure pubblicato in un’area riservata del registro elettronico, non accessibile a chiunque, avrebbe dato luogo, nel caso di specie, a una comunicazione di dati personali a terzi non autorizzati in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice. Pertanto ha invitato il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24/11/1981).

L’Istituto ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, (prot. n. XX), rappresentando, in particolare, che:

- “La natura della violazione è evidentemente colposa […] in quanto dovuta a mero errore materiale nella pubblicazione di un file in luogo di un altro file in cui i dati “sensibili” erano stati epurati”;

- “non [è] stato divulgato il motivo che ha portato il dipendente ad avere riconosciuti i benefici ex L. 104/92. Non c’è stata quindi la pubblicazione di un dato sanitario vero e proprio ma solo di un indice da cui dedurre una certa invalidità di una persona”;

- “il file è stato pubblicato in un’area del registro elettronico, riservata ai soli insegnanti, nel periodo compreso tra il XX e il XX;

- “La scrivente, come visto, si è mossa tempestivamente al fine di eliminare il documento, pubblicato in un’area accessibile ai soli insegnanti, e sostituirlo con uno privo di dati sensibili, limitando in questo modo ogni effetto negativo della violazione, la quale, per altro, occorre ricordarlo, riguarda un dato già conosciuto dai colleghi dell’interessato”;

- “il personale ha ricevuto adeguata formazione in cui si ricorda che i dati sensibili non vanno divulgati salvo obbligo di legge e, comunque anche in quel caso, è necessario minimizzare, come ricorda il Garante provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014. […] tutto il personale ha ricevuto atto di designazione (reperibile anche sul sito della scuola) in cui si ricorda il divieto assoluto di divulgare dati sensibili”;

- “La scuola, in concerto con il DPO, sta redigendo una policy volta a limitare ulteriormente il rischio di simili fughe COLPOSE di informazioni. È al vaglio l’utilizzo di timbri digitali e di fogli di colore diverso a seconda che il documento sia interno o destinato alla pubblicazione”.

3. Normativa applicabile.

3.1 Il quadro normativo.

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, anche qualora operino nello svolgimento dei propri compiti di datori di lavoro, possono trattare i dati personali dei lavoratori, se il trattamento è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalle norme nazionali di settore (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, parr. 2, lett. b), e 4, e 88 del Regolamento) oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento).

La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). Al riguardo, si evidenzia che l’operazione di “comunicazione” di dati personali, da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, commi 1, 3 e 4, lett. a), del Codice nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

Il datore di lavoro, titolare del trattamento, è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi generali in materia di protezione dei dati personali (art. 5 del Regolamento) e deve trattare i dati mediante il personale “autorizzato” e “istruito” in merito all’accesso e al trattamento dei dati (artt. 4, punto 10), 29, e 32, par. 4, del Regolamento).

3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto.

Come risulta dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria nonché dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti a seguito dell’attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, l’Istituto ha reso disponibile nella sezione del registro elettronico riservata ai soli insegnanti, un documento recante l’orario definitivo del personale docente contenente il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 da parte della reclamante e di altri docenti, nonché altre informazioni di dettaglio relative a vicende personali e familiari o legate allo specifico rapporto di lavoro di ciascuno (ed es. trasferimento, part-time, interdizione maternità, legge 104 non grave).

Preliminarmente, nel ricordare che, ai sensi dell’art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento sono considerati dati relativi alla salute “i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute”, si precisa che, come recentemente chiarito dal Garante, anche il riferimento alla legge 104, che notoriamente disciplina benefici e garanzie per l’assistenza, l’integrazione sociale e lavorativa di persone disabili o di loro familiari, consente di ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (provv. 28 maggio 2020, n. 92, doc. web n. 9434609).

Sebbene inoltre, lo stato di gravidanza, in quanto tale, non sia idoneo a rivelare le condizioni di salute dell’interessata, tuttavia l’informazione relativa all’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza ai sensi dell’art. 17 comma 2, lett. a), d.lgs. n. 151/2001 è considerata dato sulla salute in quanto tale disposizione si riferisce a “gravi complicanze della gravidanza o [a] persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, fattispecie in relazione alla quale i competenti uffici della Direzione Provinciale del Lavoro e della Asl “dispongono […] l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione [c.d. obbligatoria]” (sul punto, con riguardo alla comunicazione di tali informazioni riferite a una dipendente di un Ateneo, Provv. del 27 giugno 2013, doc. web n. 2576686).

Come chiarito tradizionalmente dal Garante, i dati personali dei dipendenti non possono essere messi a conoscenza di soggetti diversi da coloro che sono parte del rapporto di lavoro (cfr. definizioni di “dato personale” e “interessato”, contenuta nell’ art. 4, par.1, n. 1) del Regolamento) e che non siano legittimati, in ragione delle scelte organizzative del titolare del trattamento e delle specifiche mansioni svolte, a trattare i medesimi dati, in qualità di personale autorizzato (art. 29 del Regolamento e 2-quaterdecies del Codice; cfr., definizione di “terzo” contenuta nell’art. 4, par.1, n. 10) del Regolamento). Tale principio, già contenuto nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" (Provv. n. 23 del 14 giugno 2007, doc web n. 1417809, è stato ribadito nel tempo dal Garante nell’ambito di decisioni su singoli casi e, più di recente, con riguardo all’affissione di turni di servizio e orari di lavoro in bacheche o in sezioni del sito web ad accesso riservato e riportanti anche dati relativi alla salute o comunque relativi a vicende personali dei colleghi (cfr. con specifico riferimento al contesto scolastico vedi in particolare il provv. n. 322 del 16 settembre 2021, doc. web n. 9711517, nonché provv.ti n. 214 del 27 maggio 2021 doc. web. 9689234 ma vedi anche provv. n. 105 del 18 giugno 2020, doc. web n. 9444865 e, più in generale, provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, n. 146, del 5 giugno 2019, doc. web n. 9124510, all. 1, par. 1.5. lett. d)).

Sebbene, quindi, per errore la messa a disposizione del documento in questione, nella propria versione integrale e contenente dati personali anche dati relativi alla salute degli interessati, sia avvenuta in un’area ad accesso riservato del registro elettronico dell’Istituto - non accessibile a chiunque e tale da determinare una diffusione di dati personali - la conoscibilità dei dati ivi contenuti è avvenuta comunque in favore di un novero, determinato o determinabile, assai ampio di soggetti, ossia tutti i colleghi della reclamante appartenenti al personale docente e non, invece, esclusivamente a vantaggio del solo personale di segreteria autorizzato al trattamento di tali informazioni.

Per tali ragioni l’Istituto ha reso conoscibile in modo ingiustificato agli altri dipendenti, colleghi della reclamante, dati personali, anche relativi alla salute, della reclamante e di altri interessati. Né può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del datore di lavoro, quanto dichiarato in merito al fatto che i docenti fossero “reciprocamente al corrente del fatto che alcuni di loro [fossero] destinatari di benefici in base alla Legge 104” avendo gli interessati “condiviso con i colleghi la loro situazione”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la consultabilità nell’area riservata del registro elettronico della versione integrale del predetto documento - contenente il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 della reclamante e altri colleghi, nonché all’interdizione per maternità e ad altre informazioni personali (quali trasferimento, part-time) - ha di fatto reso conoscibili a tutto il personale docente dell’Istituto informazioni, anche relative alla salute, della reclamante e di altri interessati e ha reso, inoltre, gli stessi docenti vicendevolmente edotti in merito a situazioni personali, familiari o comunque attinenti allo specifico rapporto di lavoro di ciascuno (cfr. la definizione di “comunicazione” di dati personali contenuta nell’art. 2-ter comma 4 lett. a), del Codice). Considerato che tutto il personale della scuola non può essere ritenuto autorizzato a trattare i dati in questione, non può essere ritenuta conforme al quadro normativo in materia di protezione dei dati la messa a disposizione di dati personali – specie se relativi alla salute o relativi a vicende legate al rapporto individuale di lavoro –  di tutto il personale in servizio in modo generalizzato e indistinto (vedi da ultimo, con riferimento ai trattamenti effettuati mediante sistemi di protocollazione informativa, provv. n. 98 del 24 marzo 2022, in corso di pubblicazione, nonché provv. dell’11 febbraio 2021, n. 50 doc. web n. 9562866). Per tali ragioni l’Istituto, ancorché a seguito di un mero errore, ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205).

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ si rappresenta che gli elementi forniti dal titolare del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio, e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Istituto, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205).

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e dell’art. 166, comma 2, del Codice.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l'adozione di misure correttive, di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi è stata considerata la particolare delicatezza dei dati personali illecitamente trattati anche relativi alla salute nonché a vicende personali, familiari e lavorative riferite alla reclmante e altri undici interessati, nonché il mancato rispetto delle indicazioni che, da tempo, il Garante, ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati con le Linee guida sopra richiamate e con numerose decisioni su singoli casi sopra richiamati.

Di contro è stato considerato la condotta illecita è stata determinata da un mero errore materiale consistente nella pubblicazione di un file destinato ad un uso interno “in luogo del file in cui i dati “sensibili” erano stati epurati, destinato alla pubblicazione” e che il documento è stato reso accessibile agli altri colleghi per un limitato arco temporale (dal XX al XX; che l’Istituto ha provveduto, non appena segnalato il problema, a eliminare il documento dal registro elettronico, manifestando altresì un’ampia collaborazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria del presente procedimento. Si è tenuto, inoltre, favorevolmente atto che non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per la violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto della natura dei dati oggetto di trattamento, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), dichiara illecita la condotta tenuta dal Liceo Statale “Isabella Gonzaga” di Chieti descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205);

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, al Liceo Statale “Isabella Gonzaga”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in via dei Celestini, 4t Chieti - C.F. 80002390690, di pagare la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

al Liceo Statale “Isabella Gonzaga” – fermo restando quanto disposto dall’art. 166, comma 8 del Codice – del Codice, di pagare la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice (v. art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019);

l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento (v. art. 17 del Regolamento n. 1/2019).

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei