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Provvedimento del 7 aprile 2022 [9774819]

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[doc. web n. 9774819]

Provvedimento del 7 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 125 del 7 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 25 marzo 2020, con cui XX, per il tramite del suo avvocato Giovanni Di Stasio, ha lamentato che in data 19 marzo 2020, sulla pagina Instagram ufficiale del Corriere della Sera, veniva pubblicata una foto che lo ritrae mentre pratica la corsa associandola ad un post del giornalista Massimo Gramellini − "XX" − ritenuto denigratorio nei confronti delle persone che praticavano footing nel periodo di emergenza sanitaria (https://...);

CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato che:

- la medesima fotografia veniva ripresa, sempre a scopo denigratorio, in data 22 marzo 2020, da un’altra pagina Instagram (“adfedi_official”) (https://...) priva di informativa e riferimenti per l’esercizio del diritto all’oblio;

- l’immagine lo ritrae mentre praticava footing nel pieno rispetto delle regole dettate all’epoca dal decreto del Presidente del Consiglio, le quali non ponevano divieti all’esercizio di tale attività motoria;

- la relativa pubblicazione − in cui egli viene ripreso in pieno volto e con modalità che lo rendono facilmente riconoscibile – è avvenuta senza il suo consenso e in assenza di presupposti che ne legittimavano comunque la diffusione;

- la fotografia rientra tra i dati biometrici ai sensi dell’art. 4 n. 14 del Regolamento e in quanto tali «aventi particolare rilevanza, in particolar modo se pubblicati su uno dei principali quotidiani generalisti italiani», il quale avrebbe comunque dovuto informarlo in merito al trattamento che andava a porre in essere; inoltre la sua diffusione contrasta anche con la disciplina dettata in materia di “ritratto” (artt.96 e 97 legge n.633/1941), arrecando pregiudizio alla sua reputazione e al suo onore, in quanto l’immagine è stata utilizzata dal giornale «per indicare e stigmatizzare le persone che non rispettano le recenti norme in materia di emergenza sanitaria », mentre invece egli aveva agito nel pieno rispetto delle stesse;

- contestualmente alla presentazione del reclamo ha rivolto istanza a RCS MediaGroup S.p.a. chiedendo «la rimozione dei contenuti sopracitati ascrivibili alle condotte poste in essere dal Corriere della Sera, chiedendo il diritto all’oblio, ex art. 17 G.D.P.R., ed il diritto all’opposizione, ex art. 21 G.D.P.R», senza tuttavia ricevere alcuna risposta al riguardo, mentre non ha avuto la possibilità di contattare attraverso canali ufficiali la pagina Instagram “adfedi_official”;

VISTA la richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio a RCS MediaGroup S.p.a. (nota del 13 gennaio 2021, prot. 2072) e la nota di risposta del 1° febbraio 2021 con cui la Società ha ritenuto di «non poter dar seguito alla richiesta di oscuramento della pagina Instagram» rappresentando che:

- nessun “disdoro” è stato arrecato all’interessato dall’abbinamento della stessa immagine al post poiché quest’ultimo «stigmatizzava la condotta di alcuni cittadini sottrattisi alle regole vigenti, ma non per aver corso sottocasa o nei dintorni, come era consentito fare e mostrava, invece, comprensione verso questi ultimi» e «l’immagine non veniva associata a chi aveva trasgredito le regole, ma a chi, rispettandole, aveva scoperto la corsa come forma di evasione legittima»;

- la Società «ha regolarmente acquisito i diritti di pubblicazione dell’immagine, per scopi editoriali, dalla società La Presse che ne detiene i diritti di sfruttamento» e, d’altra parte, analogo utilizzo era stato effettuato da altri giornali;

- il reclamante era irriconoscibile, considerata anche la copertura della mascherina che lasciava pochi tratti visibili del volto, inidonei a ricondurre l’immagine alla sua persona «e per di più, a maggior tutela, il suo volto è stato pixellato»;

- la doglianza è stata erroneamente posta all’attenzione del Garante in quanto volta piuttosto a far valere la valenza diffamatoria dell’accostamento dell’immagine al post di Gramellini (giornalista noto per il tono leggero con cui si esprime nella sua rubrica “Il caffè di Gramellini”) e la violazione dell’art. 10 cod. civ., profili entrambi sottratti alla competenza dell’Autorità; in ogni caso, nessun effetto lesivo dei diritti del reclamante può essere riscontrato nel caso di specie, non essendo stata attribuita alla persona ritratta alcun comportamento contrario alle norme;

- la fotografia in questione, scattata in un luogo pubblico, non può essere annoverata tra i dati biometrici, secondo la definizione che di questi ultimi viene data dal Regolamento;

VISTA la nota del 15 febbraio 2021 con cui il reclamante ha replicato alle osservazioni di RCS MediaGroup S.p.a., insistendo nelle proprie richieste e precisando che:

- ferma l’irrilevanza della circostanza di aver acquisito la fotografia da “LaPresse”, la Società non ha indicato le finalità e la base giuridica del trattamento − ciò che costituisce il fondamento del reclamo – dovendosi comunque escludere la finalità di cronaca «dato che, come confermato dalla Società resistente, il sig. XX non stava infrangendo alcuna norma, né in ogni caso stava compiendo azioni che potessero giustificare un interesse pubblico alla notizia»;

- non può invocarsi l’art. 97 della legge n. 633/941 in quanto, per giustificare la riproduzione di un ritratto, anche senza il consenso dell’interessato, non è sufficiente che la foto sia stata scattata in un luogo pubblico, bensì che vi sia un pubblico interesse rispetto alla notizia e inoltre la pubblicazione deve comunque trovare ulteriore presupposto nel requisito dell’“essenzialità dell’informazione”;

- nessuna “pixellatura” o “solarizzazione” è stata effettuata sulla fotografia e comunque «quale che sia l’operazione eventualmente effettuata sulla foto, questa non è stata in grado di rendere irriconoscibile l’interessato» diversamente da quanto riscontrabile per altre figure riprese nella medesima immagine;

- secondo la definizione fornita dal Regolamento (art. 4, par. 1, n. 1) vi è un trattamento di dati personali, quando sia possibile identificare l’interessato non solo direttamente, ma anche indirettamente e comunque, contrariamente a quanto sostenuto da RCS MediaGroup S.p.a., non può considerarsi “fatto notorio” – secondo l’accezione tecnica di questo termine – l’impossibilità di identificare un soggetto che indossa la mascherina e, al contrario, tale eventualità «è sufficiente al fine di giustificare l’applicazione del GDPR e delle disposizioni interne in materia di protezione dei dati personali al caso in esame. Fermo restando che l’identificazione di un soggetto può avvenire altresì attraverso la correlazione tra la parte del volto non coperta ed altri tratti somatici, comunque riconducibili ad una persona fisica determinata»

- avuto riferimento al citato art. 97 della legge n.633/1941, il decoro del reclamante è stato leso perché, anche se non vi era l’intenzione di stigmatizzare la sua condotta, in ogni caso è stata fornita una rappresentazione dello stesso differente dalla sua «identità personale quale diritto alla fedele e completa rappresentazione della personalità individuale”» (secondo l’elaborazione giurisprudenziale), posto che risulta rappresentato come «il prototipo dei “podisti occasionali”» nella vigenza delle restrizioni della pandemia, laddove invece il reclamante «ha sempre svolto intense sessioni di allenamento podistico, ben prima ed a prescindere dal coronavirus»; in ragione di tale effetto lesivo, «nella denegata ipotesi in cui fosse giustificata da altre ragioni, la riproduzione del ritratto del sig. XX sarebbe comunque illecita, in base all’avvenuta lesione della sua reputazione»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO in primo luogo che l’istanza ai sensi degli artt. 17 e 21 è stata formulata dal reclamante nella stessa data in cui è stato presentato il reclamo e non quindi dopo il necessario decorso di un mese (art.12 del Regolamento), pertanto, con riferimento a tale profilo, non può ritenersi integrata alcuna inadempienza da parte del titolare del trattamento;

CONSIDERATO che l’immagine di cui si discute è stata posta a corredo di una pubblicazione costituente esercizio della professione giornalistica e della libera manifestazione del pensiero e il suo utilizzo rientra dunque nel quadro delle attività effettuate per tali finalità, ai sensi degli artt. 136 − 139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

RILEVATO che la fotografia risulta essere stata acquisita lecitamente da parte del titolare del trattamento dall’archivio di una Società – “La Presse” − che fornisce di regola contenuti al mercato editoriale e la stessa risulta, peraltro, essere stata utilizzata da altre testate giornalistiche (https://...; https://...  - foto n.5 );

CONSIDERATO tuttavia che nel caso di specie l’immagine è stata posta a corredo di un articolo giornalistico volto a porre l’attenzione sulle diverse possibili forme di elusione, da parte dei singoli, delle misure governative volte al contenimento del contagio da Covid 19, potendo determinare così, di fatto, un’associazione tra il soggetto ritratto nella fotografia e tale categoria di persone;

CONSIDERATO che la fotografia de quo, considerata l’inquadratura in primo piano della persona ivi ripresa, non esclude in assoluto − nonostante la copertura di parte del volto per effetto della mascherina − il possibile riconoscimento della persona stessa, odierno reclamante;

RITENUTO che l’associazione immagine- articolo sopra descritta sia idonea a fornire un’informazione non corretta e potenzialmente inesatta riguardo al reclamante;

CONSIDERATO infine che la fotografia ritraente il reclamante non può considerarsi un elemento essenziale per le finalità informative perseguite dall’articolo, al quale invero potevano essere eventualmente associate altre immagini (ad esempio, con inquadrature a distanza, non focalizzate su singole persone) ugualmente efficaci allo scopo;

RILEVATO che l’asserita “pixellatura” del volto del reclamante − peraltro non pienamente evincibile nel caso di specie in ragione della qualità dell’immagine– non appare comunque misura sufficiente a soddisfare le ragioni dell’interessato;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di RCS MediaGroup S.p.a., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dell’immagine oggetto del presente procedimento in quanto in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e d), del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO inoltre che il titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sopra citate;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare:

a) dispone nei confronti di RCS MediaGroup S.p.a. il divieto di ulteriore trattamento dell’immagine oggetto del presente procedimento in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche, nonché con i principi generali di liceità, correttezza ed esattezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e d), del Regolamento, salva la mera conservazione della stessa ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce RCS MediaGroup S.p.a. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, avuto particolare riguardo ai principi generali di liceità, correttezza ed esattezza del trattamento di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e d), del Regolamento, nonché al principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico di cui agli artt. 137 e 139 del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche,;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di RCS MediaGroup S.p.a. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei