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Provvedimento del 10 febbraio 2022 [9750669]

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[doc. web n. 9750669]

Provvedimento del 10 febbraio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 52 del 10 febbraio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 18 maggio 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli risalenti al XX e riguardanti un’ipotesi di XX a carico, tra gli altri, del medesimo in relazione al fallimento, avvenuto nel XX, di una società di cui era amministratore;

CONSIDERATO che l’interessato, in particolare;

ha lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità, in associazione al proprio nominativo, di informazioni inesatte e non aggiornate riferite a fatti risalenti nel tempo e rispetto ai quali non è mai intervenuta alcuna condanna a proprio carico;

rilevato che non sussiste pertanto alcun interesse pubblico attuale a conoscere le predette informazioni tale da potersi ritenere prevalente sul proprio diritto all’oblio;

VISTA la nota del 14 luglio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 2 settembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter aderire alla richiesta del reclamante in quanto gli articoli collegati agli URL indicati nell’atto di reclamo riportano la notizia dell’arresto del medesimo per XX della società di cui era amministratore;

che tali notizie sono state pubblicate nel XX e, nel caso di una delle testate coinvolte, “modificate nel XX” confermando in tal modo la sussistenza dell’interesse del pubblico ad averne conoscenza;

che i fatti riportati si riferiscono a condotte gravi “rispetto alle quali non è stata fornita alcuna informazione circa gli eventuali esiti processuali” non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, “l’affermazione del difensore del reclamante secondo cui “nessuna condanna è intervenuta a carico del XX””;

che le ipotesi di reato di cui trattano gli articoli contestati appaiono collegate al ruolo professionale attualmente svolto dall’interessato;

VISTA la nota del 19 ottobre 2021 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha:

contestato di non essere mai stato sottoposto ad arresto, contrariamente a quanto affermato dal titolare del trattamento, evidenziando altresì l’irrilevanza dell’asserita modifica intervenuta nel XX con riguardo ad uno degli articoli in questione posto che il contenuto della notizia è analogo a quanto pubblicato nel XX;

rappresentato che, nelle more, il reato inizialmente imputato è stato dichiarato estinto con sentenza passata in giudicato e che pertanto alcuna conseguenza, né di natura penale né di altra natura, può discendere a suo carico;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell’atto  introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni reperibili tramite gli URL oggetto di reclamo sono riportate all’interno di articoli pubblicati originariamente nel XX e che, con riguardo ad una delle testate interessate, tale contenuto è stato riprodotto negli stessi termini anche nel XX senza tuttavia aggiungere elementi nuovi;

la vicenda giudiziaria si è conclusa di recente con la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’interessato nei confronti del quale non è stata pertanto accertata alcuna responsabilità riguardo ai fatti riportati negli articoli in questione, né di tale circostanza è fatta menzione all’interno di essi o di ulteriori articoli pubblicati successivamente;

ciò che ne risulta è dunque un quadro non aggiornato della vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’interessato che non risulta corrispondere alla situazione attuale del medesimo determinando con ciò la circolazione di informazioni da ritenersi per lui pregiudizievoli, oltreché non rispondenti ad uno specifico interesse del pubblico ad averne conoscenza;

il perdurante trattamento di tali dati in associazione al nominativo dell’interessato appare dunque fuorviante ed in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento degli stessi  espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate “Linee Guida” del 26 novembre 2014 (cfr. punto 4 della Parte II) tenuto peraltro conto della particolare tutela riconosciuta dell’art. 10 del Regolamento ai dati giudiziari;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei