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Parere su di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina relativa al funzionamento dello “Sportello unico doganale e dei controlli” (S.U.Do.Co) - 2 dicembre 2021 [9733130]

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[doc. web n. 9733130]

Parere su di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina relativa al funzionamento dello “Sportello unico doganale e dei controlli” (S.U.Do.Co) - 2 dicembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 427 del 2 dicembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;                            

PREMESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina relativa al funzionamento dello “Sportello unico doganale e dei controlli” (S.U.Do.Co).

Il provvedimento costituisce, come chiarito nel preambolo, regolamento di esecuzione del disposto di cui all’articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativamente allo Sportello unico doganale, istituito presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane “per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie”. Le competenze dello Sportello unico sono state poi estese, dall’articolo 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, a tutti controlli connessi all’entrata (nel) e all’uscita dal territorio nazionale delle merci.

Lo Sportello unico, le cui competenze sono state così ridefinite, è dunque funzionale alla realizzazione di principi di semplificazione nelle verifiche amministrative, quali il single window (trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta attraverso un’unica interfaccia) e il one stop shop (esecuzione dei controlli contemporaneamente e nello stesso luogo), richiamati tra gli altri dalla Raccomandazione n. 33 delle Nazioni Unite- United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business – UNECE; dal Codice doganale dell’Unione -Regolamento UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e dall’Accordo sulla facilitazione del commercio internazionale-Trade Facilitation Agreement (TFA) del 22 febbraio 2017.

Lo schema di regolamento disciplina il funzionamento dello “Sportello unico doganale e dei controlli" (S.U.Do.Co,) al fine di semplificare le operazioni di rilascio delle merci all’operatore economico, con il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci nel (e dal) territorio nazionale.

Tale coordinamento è realizzato mediante accordi finalizzati all’interoperabilità, tramite il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi delle amministrazioni e organi dello Stato interessati (art. 2). In sede di definizione del sistema di cooperazione tra le amministrazioni e gli organi dello Stato interessati, si provvede ad individuare procedure alternative da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici.

L’articolo 3 del decreto prevede l’istituzione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del “Portale dello sportello unico doganale e dei controlli” quale strumento per la realizzazione della interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte. I servizi messi a disposizione dal portale offrono agli operatori economici un’interfaccia unica utile per l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale; la tracciabilità del loro stato di avanzamento e la verifica della loro avvenuta conclusione. I dati presenti nel Portale sono suscettibili di consultazione anche da parte delle Forze di polizia, secondo modalità e termini da stabilire con accordi di cooperazione con l’Agenzia.

Di particolare rilievo appare l’articolo 5, il quale chiarisce che il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori al Portale S.U.Do.Co avviene secondo le norme del Regolamento e del Codice (comma 1), nonché, con formulazione più generale (suscettibile tuttavia di assorbimento in quella del comma 1) “nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Si prevede che le misure di sicurezza siano specificate dalle amministrazioni o dagli organi dello Stato anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione con l’Agenzia e dei relativi accordi di servizio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I ruoli dei soggetti coinvolti nei trattamenti sono individuati, poi, al comma 2 dell’articolo 5, secondo cui titolari dei trattamenti relativi ai procedimenti e ai controlli assicurati dallo Sportello unico sono esclusivamente le singole amministrazioni o i singoli organi dello Stato competenti, ivi inclusa l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Essa è tuttavia indicata anche come responsabile del trattamento dei dati forniti dagli operatori, tramite il Portale S.U.Do.Co, alle Amministrazioni o altri organi dello Stato, relativi ai citati procedimenti e controlli.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano i procedimenti prodromici all’assolvimento delle formalità doganali, elencati ai sensi dell’articolo 4 all’interno delle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242. Gli operatori economici forniscono, in particolare, le informazioni necessarie per attivare i controlli contestuali alla presentazione della merce, affinché vengano eseguiti contemporaneamente e nello stesso luogo (One Stop Shop), in virtù del coordinamento realizzato dal sistema di interoperabilità.

L’articolo 8 disciplina, invece, le attività procedimentali e di controllo, non strettamente correlate all’assolvimento delle formalità doganali e quindi, in via residuale, i procedimenti (anche di controllo) relativi alle merci in entrata ed in uscita dal territorio nazionale, non espressamente tipizzati all’interno delle citate tabelle A e B. Le amministrazioni e gli organi dello Stato i quali effettuino controlli non correlati all’assolvimento delle formalità doganali, utilizzano il Portale per darne comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli

La suddetta comunicazione è esclusa per i controlli disposti dall’Autorità giudiziaria e quelli svolti dagli “organi competenti per la sicurezza dello Stato” e dalle forze di polizia.

Gli articoli 9 e 10 istituiscono, rispettivamente, il Comitato Strategico permanente, deputato a definire le scelte strategiche per la realizzazione delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi del S.U.Do.Co. e il Comitato esecutivo dello stesso Sportello Unico, chiamato a stabilire le azioni e le tempistiche per lo sviluppo del S.U.Do.Co e a monitorarne l’andamento per assicurarne, anche in presenza di criticità, il regolare funzionamento.

Gli ultimi articoli del provvedimento recano norme di coordinamento operativo, disponendo che le Autorità di Sistema Portuale, le Società di gestione aeroportuale ed i gestori delle strutture logistiche coinvolte nel network della movimentazione della merce, forniscano il necessario supporto logistico per garantire il corretto funzionamento dello Sportello unico.

RILEVATO

Come imposto dalla gerarchia delle fonti normative (oltre che, del resto, dalla clausola generale di cui all’articolo 5, commi 1 e 3 dello schema di decreto), i trattamenti di dati personali previsti dal provvedimento dovranno essere realizzati nell’osservanza della disciplina di protezione dei dati.

Pertanto, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento delle Autorità di sistema portuale, delle società di gestione aeroportuale e dei gestori delle strutture logistiche interessate dal S.U.Do.Co. (art. 12), dovrà avvenire nel rispetto del disposto di cui all’art. 28 del Regolamento, con gli adempimenti conseguenti.
Inoltre, i controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato, non correlati ai procedimenti funzionali alla presentazione delle merci per l’assolvimento delle formalità doganali (art.8) potranno comportare l’accesso a dati personali soltanto in presenza di un idoneo presupposto di liceità (cfr., in particolare, art. 6, parr. 1, lett. e), e 3, del Regolamento) e nei limiti delle relative previsioni.

Per altro verso, gli accordi di cooperazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli funzionali all’accesso, da parte delle forze di polizia, al Portale S.U.Do.Co. (art. 3, comma 3), dovranno essere stipulati ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 prevedendo, in particolare, misure idonee ad assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al raggiungimento delle finalità specificamente perseguite. Misure analoghe dovranno essere, inoltre, previste nell’ambito degli accordi di servizio con le amministrazioni interessate (art. 5, comma 3), nell’osservanza del principio di cui all’articolo 5, par. 1, lett. f) e del disposto di cui agli articoli 25 e 32 del Regolamento.

RITENUTO

1. Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di liceità e trasparenza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è opportuno che il provvedimento individui i dati personali trattati nell’ambito del Portale S.U.Do.Co. (art. 3) nonché, segnatamente, quelli oggetto di trasmissione da parte degli operatori economici nel contesto dei procedimenti prodromici all’assolvimento delle formalità doganali (art. 6) e dei controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalità doganali (art. 7). Andrebbe, in particolare, chiarito se tali procedimenti coinvolgano anche dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, nel rispetto della necessaria predeterminazione normativa (di rango legislativo o, nei casi legislativamente previsti, regolamentare) dei trattamenti inerenti dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza (art. 2-octies del Codice).

2. Con riferimento all’art. 5, è opportuna una riflessione ulteriore sull’appropriatezza della qualificazione proposta del ruolo assunto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione ai trattamenti -ulteriori rispetto a quelli svolti quale titolare per i controlli di competenza - effettuati per la realizzazione e la gestione del S.U.Do.Co. Laddove, infatti, in relazione a tali trattamenti, l’Agenzia disponga di  una  significativa autonomia decisionale, sarebbe più corretto qualificarne il ruolo in termini di titolare - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, n. 7), e 24 del Regolamento- che non di responsabile (in tal senso depone anche la qualificazione dei ruoli operata rispetto al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate, allo Sportello unico delle attività produttive o alla Piattaforma digitale nazionale dati). Si invita, pertanto, l’Amministrazione a un ulteriore approfondimento sulla qualificazione del ruolo dell’Agenzia rispetto ai suddetti trattamenti, da condurre in particolare alla luce del grado di autonomia della stessa e dell’individuazione delle caratteristiche del trattamento stesso nell’ambito della gestione del Portale SUDOCO e della funzione di coordinamento, per via telematica, dei procedimenti e dei controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci dal territorio nazionale (cfr., in particolare, previsione non mutata per effetto delle modifiche di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, di cui all’art. 1 del d.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242, sul cui schema il Garante ha reso parere con provvedimento del 28 febbraio 2008, doc. web n. 1523079).

IL GARANTE

ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4) e 57, comma 1, lettera c), del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto del Presidente della Repubblica, con:

a) l’osservazione, esposta nel §1 del “Ritenuto”, volte a indicare l’opportunità di  integrare lo schema di regolamento individuando le tipologie di dati personali trattati nell’ambito del Portale S.U.Do.Co. (art. 3) nonché, segnatamente, quelli oggetto di trasmissione da parte degli operatori economici nel contesto dei procedimenti prodromici all’assolvimento delle formalità doganali (art. 6) e dei controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell’espletamento delle formalità doganali (art. 7), precisando anche se vi siano compresi dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza;

b) la raccomandazione, esposta nel § 2 del “Ritenuto”, volta a suggerire l’opportunità di una riflessione ulteriore sull’appropriatezza della proposta qualificazione del ruolo assunto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione ai trattamenti - ulteriori rispetto a quelli svolti quale titolare per i controlli di competenza - effettuati per la realizzazione e la gestione del S.U.Do.Co.

Roma, 2 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei