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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9728067]

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[doc. web n. 9728067]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 348 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante dal sig. XX, in data 11 novembre 2019, il quale ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, in pari data, nel corso di alcuni servizi televisivi, dei dati identificativi del figlio e di altri militari coinvolti nell’attentato in Iraq del XX, nonché di altre informazioni dettagliate, anche relative alle ferite subite dal proprio figlio;

VISTA la successiva segnalazione del 12 novembre 2019 con cui il segnalante ha rappresentato altresì che, successivamente all’accaduto diversi giornali avevano pubblicato «molti dettagli riservati sui militari feriti, sui rispettivi corpi di appartenenza, sulla loro residenza, sull’età, se sono sposati e hanno figli... che non danno valore aggiunto all’informazione [e] mettono in serio pericolo per la SICUREZZA gli interessati e i familiari»;

CONSIDERATO che il segnalante ha rappresentato la gravità di siffatta diffusione evidenziando che i militari coinvolti facevano parte delle forze speciali dell’esercito la cui appartenenza e le relative operazioni sono garantite da un regime di riservatezza.

VISTA l’e- mail del 13 novembre 2019 con la quale il segnalante ha fornito un elenco di URL relativi ad articoli e servizi giornalistici contenenti dati personali relativi al figlio, ritenuti eccedenti e non necessari tra i quali figura anche un articolo pubblicato in data 10 novembre, sul “corriere.it” (https://...);

VISTA la richiesta di informazioni del 20 novembre 2019 (prot. 40133/19) inviata a diversi titolari indicati dal segnalante, tra cui RCS MediaGroup S.p.a. quale editore della predetta testata;

VISTA la nota di riscontro di RCS MediaGroup S.p.a. pervenuta tardivamente, il 9 giugno 2020, (a causa di un evidente errore nella digitazione dell’indirizzo del Garante nel precedente invio) con cui la Società ha dichiarato che:

- l’autore dell’articolo si era limitato a riferire il fatto accaduto «secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa che riprendevano quanto comunicato dal Ministero della Difesa»;

- i nomi dei militari coinvolti sono stati pubblicati «rispondendo ad un chiaro interesse pubblico», nei limiti della continenza, senza dati superflui, e «con un semplice dettaglio» relativo alle conseguenze subite dal figlio del segnalante per far comprendere che i militari coinvolti non fossero in pericolo di vita;

VISTA la mail del 25 novembre 2019 con cui altri due militari coinvolti (XX e XX) hanno dichiarato di aderire alla segnalazione del sig. XX;

VISTA la nota dell’Ufficio del 25 giugno 2020 (prot. n. 23580/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a RCS MediaGroup S.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, agli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e agli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 22 luglio 2020 con cui RCS MediaGroup S.p.a. ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio del 25 giugno 2020 rilevando che:

la notizia dell’attentato era stata fornita in prima battuta con un comunicato stampa dallo Stato Maggiore della Difesa e dopo di questo la notizia veniva ripresa dagli altri organi di informazione on line, diffondendo anche i nomi dei militari coinvolti e qualche particolare sulle loro ferite, primi tra tutti Adnkronos e AGI; alla luce di tale pregressa diffusione, anche le edizioni cartacee hanno contribuito alla divulgazione della notizia senza porsi il problema che essa fosse illegittima «diretta com’era...a tranquillizzare chi avesse temuto per la vita dei militari coinvolti e .. a mettere in luce che anche le missioni di pace possono rivelarsi foriere di rischi seri»;

l’articolo dell’11 novembre indicato dal segnalante (come anche quello successivo del 13 novembre) riportava solo i nomi e le lesioni causate dall’attentato «ma senza alcun collegamento fra gli uni e gli altri», nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, «senza indulgere in particolari scabrosi e senza addentrarsi in particolari»;

la doglianza relativa alla tutela della riservatezza degli appartenenti alle forze speciali dell’Esercito «ha un senso quando si tratta di militari in servizio, mentre è da escludersi che gli sfortunati militari, anche alla luce delle lesioni riportate, possano essere rientrati in servizio presso quelle stesse forze speciali» venendo meno le ragioni del riserbo;

era «da escludersi il totale silenzio sulle lesioni causate dall’ordigno», rappresentando queste ultime le conseguenze dell’attentato, tuttavia «il mancato collegamento fra le lesioni e i feriti consente di escludere un trattamento di dati sensibili riconducibile al singolo titolare, così dovendosi escludere la violazione delle norme contestate»

gli articoli pubblicati dalla testata possono dunque ritenersi espressione di un giusto equilibrio tra il diritto ad informare e il diritto al riserbo «che, quando si tratta di militari in forze all’estero, in missioni autorizzate dal Parlamento, non può essere assoluto»; la diffusione dei nomi e delle “informazioni minime” relative ai militari è avvenuta per legittime finalità di cronaca, nell’intento – comune a tutti gli operatori dell’informazione – di rassicurare sulle loro condizioni di salute e di testimoniare il sacrificio compiuto, coinciso con le ferite e perdite di organi subìte; gli autori dell’articolo hanno agito in assenza di dolo, in piena buona fede, senza intenzione di ledere la dignità degli interessati;

senza attendere l’esito del procedimento, la Società ha comunque provveduto a deindicizzare gli articoli e a sostituire i nomi per esteso dei militari con le loro iniziali;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che i trattamenti oggetto di contestazione devono essere ricondotti nell’ambito delle finalità giornalistiche e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 137, comma 3 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità sopra descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

RILEVATO che la segnalazione in esame riguarda certamente una vicenda di grande interesse generale, che ha suscitato particolare clamore e destato l’attenzione di tutti gli organi di informazione;

RILEVATO che il rispetto del citato principio di “essenzialità dell’informazione” richiede da parte degli operatori dell’informazione un’attenta valutazione, da effettuarsi caso per caso, in ordine alla necessità e/o opportunità di divulgare i dati identificativi dei protagonisti di gravi fatti di cronaca (nel caso di specie, soggetti appartenenti a forze militari vittime di rappresaglie o azioni terroristiche); ciò, pur in assenza  di specifici divieti normativi al riguardo, quale cautela a presidio della riservatezza e sicurezza degli stessi e dei loro familiari;

RILEVATO che l’articolo di “corriere.it” indicato al segnalante riportava il nome e cognome dei militari ed un riferimento alle conseguenze di salute subìte, sebbene senza una specifica associazione tra gli uni e le altre;

CONSIDERATO che la diffusione dei dati identificativi, nel quadro di un dovuto bilanciamento tra la libertà di informazione e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, può entrare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e l’art.6 delle Regole deontologiche, tenuto conto delle ragioni di cautela sopra evidenziate;

CONSIDERATA, d’altra parte, l’ampiezza di diffusione della notizia dell’attentato e dei dati identificativi dei militari coinvolti, riscontrabile – ancora oggi - in un numero di siti di informazione molto più ampio di quello indicato dal segnalante, il quale ha evidentemente posto all’attenzione del Garante le risultanze di una prima ricerca effettuata nell’immediatezza dei fatti che lo hanno interessato, sulle quali l’Autorità è stata comunque chiamata a pronunciarsi;

CONSIDERATO che il titolare ha provveduto a rimuovere il i dati identificativi dei militari nel corso dell’istruttoria;

RITENUTO che, nel caso di specie, possa essere sufficiente rivolgere nei confronti di RCS MediaGroup S.p.a. un avvertimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali oggetto di segnalazione − seppur cessato – può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche sopra citate, invitando perciò la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;  

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate da RCS MediaGroup S.p.a. volte a rimuovere i dati identificativi degli interessati;

b) ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, dispone nei confronti RCS MediaGroup S.p.a. la misura dell’avvertimento in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali riconducibile all’articolo di cui in premessa può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche e invita la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di RCS MediaGroup S.p.a., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei