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Provvedimento del 14 ottobre 2021 [9722934]

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[doc. web n. 9722934]

Provvedimento del 14 ottobre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 373 del 14 ottobre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 11 marzo 2021, dal sig. XX, nei confronti di Google LLC, con il quale il reclamante ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di un URL http://.... htm, recante il decreto di riconoscimento del titolo di “abogado”, conseguito in Spagna a favore del reclamante pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. XX del XX;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, rappresentato che:

- i relativi contenuti sono da considerarsi obsoleti e non rispondenti agli attuali requisiti di esercizio della professione forense dallo stesso posseduti considerato che egli esercita, a seguito del superamento dell’esame di Stato sostenuto nella sessione 2010/2011, nel distretto della Corte d’Appello di XX e, pertanto la suddetta pubblicazione ingenera nei visitatori una inesatta rappresentazione dell’attuale figura professionale dello stesso;

- ha inviato a Google una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto l’URL in questione, che è stata rigettata da detta Società, in quanto si riferisce “ad una pubblicazione effettuata da un ente pubblico”;

VISTA la nota del 2 luglio 2021, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 22 luglio 2021 con la quale Google ha dichiarato:

- di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione del reclamante, in quanto l’URL in questione rimanda ad un decreto emanato dal Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di avvocato;

- di ritenere tuttora sussistente l’interesse della collettività alla reperibilità di informazioni riconducibili al ruolo ricoperto dal reclamante nella vita pubblica in qualità di avvocato, ricordando che a tale riguardo la Corte di Giustizia e il WP 29 hanno indicato la prevalenza dell’interesse generale del pubblico ad avere accesso alle informazioni quando l’interessato esercita un ruolo pubblico, anche per effetto della professione svolta;

- di ritenere le informazioni reperibili tramite l’Url in esame di interesse generale in quanto sono state pubblicate dal Ministero della Giustizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fonte ufficiale per la diffusione di testi legislativi, atti pubblici e privati di interesse per la collettività;

VISTA la nota del 28 luglio 2021 con la quale l’interessato, in replica alle argomentazioni fornite dal titolare, ha ribadito le ragioni del reclamo precisando che:

- come affermato da Google, sussiste un interesse della collettività alla reperibilità di informazioni riconducibili al ruolo ricoperto dal reclamante “in qualità di avvocato” e proprio per questo la pagina deve essere rimossa, in quanto l’esercizio della professione forense avviene “in qualità di avvocato” (titolo ottenuto a seguito del superamento dell’esame di Stato in Italia) e non di “abogado”, come rappresentato nel provvedimento di cui alla pagina web;

- i contenuti della pagina, anche se provenienti da una fonte ufficiale dei testi legislativi, sono non soltanto obsoleti (in quanto superati da quasi 10 anni), ma altresì fuorvianti per la collettività, in quanto rappresentano il professionista quale esercente la professione in virtù di un titolo diverso da quello effettivamente utilizzato per quasi tutta la vita professionale, dato che il titolo di “abogado” è stato utilizzato per neanche un anno;

CONSIDERATO preliminarmente che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPD) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che l’Url del quale il reclamante chiede la rimozione rinvia ad una fonte ufficiale che è volta a dare conoscenza di una circostanza oggettiva, consistente nell’avvenuto riconoscimento del titolo professionale ottenuto in Spagna, senza aggiungere alcun elemento valutativo sulle professionalità o sulle capacità dello stesso; il fatto che il reclamante, successivamente, abbia conseguito il titolo di avvocato anche a seguito del superamento dell’esame di Stato, svolto in Italia, non incide in alcun modo sull’esattezza e sulla persistente esigenza di conoscibilità di una fonte ufficiale che dà conto di una circostanza oggettiva pre-esistente e non negata dal reclamante;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dell’URL indicato in premessa;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa, dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’Url oggetto di reclamo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 14 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei