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Provvedimento del 28 ottobre 2021 [9721726]

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[doc. web n. 9721726]

Provvedimento del 28 ottobre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 389 del 28 ottobre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 20 gennaio 2021 con il quale XX, rappresentata dall’XX, ha chiesto di ordinare a:

“L’Occhio di Salerno”, in qualità di titolare dei trattamenti effettuati mediante il sito web www.occhionotizie.it, la deindicizzazione di due articoli, rispettivamente pubblicati nelle date del XX e del XX, afferenti ad una vicenda giudiziaria nella quale la reclamante è stata coinvolta ritenendo non più sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza ed a

Google LLC, in qualità di titolare dell’omonimo motore di ricerca, la rimozione degli URL collegati ai predetti articoli in quanto reperibili in associazione al proprio nominativo;

CONSIDERATO che la reclamante ha, in particolare, rilevato che:

i due articoli riportano informazioni riferite all’applicazione nei propri confronti di misure cautelari oggetto di revoca da parte dello stesso giudice che le aveva inizialmente disposte;

in particolare, il primo dei due articoli (pubblicato in https://.../) tratta della sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (avvenuta il XX) mentre il secondo (pubblicato in  https://...) riferisce della sua successiva remissione in libertà disposta il XX;

il primo articolo è stato tratto da altra fonte giornalistica che ha provveduto alla rimozione a seguito della richiesta avanzata dall’interessata, pur in assenza di un riscontro espresso da parte dell’editore;

le informazioni in tal modo veicolate non rispondono ad alcun interesse pubblico attuale, ma avrebbero il solo effetto di danneggiare la propria reputazione sia personale che professionale, tenuto anche conto dell’attività imprenditoriale svolta;

VISTA la nota del 5 marzo 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto ai sopra menzionati titolari del trattamento di fornire proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare l’eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 25 marzo 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter aderire alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, tenuto conto della ritenuta insussistenza, nel caso di specie, degli elementi posti a fondamento del diritto all’oblio;

che i contenuti reperibili tramite i predetti URL riguardano una vicenda recente relativa a fatti criminosi gravi che hanno coinvolto giudici tributari ed imprenditori, compresa la reclamante, rispetto ai quali quest’ultima è tuttora sottoposta a procedimento penale;

che le informazioni riportate negli articoli oggetto di richiesta, di indubbia natura giornalistica, risultano aggiornate alla luce delle sopravvenienze, come dimostrato dal fatto che la pubblicazione degli stessi è stata effettuata dall’editore a distanza di sei giorni l’uno dall’altro proprio al fine di rendere nota ai lettori l’evoluzione avuta dalla vicenda in questione;

che, contrariamente a quanto dichiarato dall’interessata in ordine alla circostanza che la vicenda si sarebbe conclusa “definitivamente e positivamente” in suo favore, la medesima non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare le affermazioni rese, tale non potendosi ritenere l’ordinanza di revoca della misura cautelare (allegata al reclamo), che non esclude di per sé l’eventuale sussistenza di responsabilità con riguardo ai reati ad essa contestati;

che questi ultimi sarebbero stati inoltre commessi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, tuttora svolta, e quindi in connessione con il suo ruolo pubblico, così come definibile sulla base dei criteri contenuti nelle Linee Guida del WP Art. 29 del 2014 in materia di delisting;

VISTA la comunicazione del 5 marzo 2021 con la quale anche “L’Occhio di Salerno” ha comunicato di non aderire alla richiesta dell’interessata, tenuto conto della veridicità delle informazioni riportate negli articoli in questione, dalla lettura dei quali è possibile desumere l’avvenuta remissione in libertà dell’interessata, di tal che non sussisterebbero motivi per lamentare alcun danno reputazionale;

VISTA la nota del 1° aprile 2021 con la quale la reclamante ha ribadito le proprie richieste contestando quanto sostenuto da Google LLC in ordine alla ritenuta insussistenza, nel caso di specie, del fattore temporale quale elemento fondante del diritto all’oblio e rilevando come lo stesso non possa essere valutato in termini assoluti, ma solo in correlazione al perdurare dell’interesse pubblico alla conoscibilità della notizia;

VISTA la nota del 9 agosto 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessata di fornire informazioni integrative relativamente allo stato attuale del procedimento penale nel quale è stata coinvolta e di produrre, se del caso, idonea documentazione al fine di consentire una compiuta valutazione delle richieste avanzate dalla medesima;

VISTO il riscontro pervenuto in pari data con il quale la reclamante ha comunicato di non disporre di un provvedimento conclusivo della vicenda essendo la stessa ancora in corso di svolgimento;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte attraverso le proprie sedi nell’Unione europea (UE), il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1 dello stesso;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami proposti nei confronti dello stesso con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”);

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti alla base della stessa occorre tenere conto, ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali nelle apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione degli articoli oggetto di reclamo e della corrispondente richiesta, avanzata nei confronti del gestore del motore di ricerca, di rimozione degli URL reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, che:

la vicenda oggetto degli articoli in questione riguarda fatti criminosi gravi avvenuti in tempi recenti e per i quali tuttora pende un procedimento penale nei confronti dell’interessata;

le informazioni riportate dalla testata giornalistica risultano aggiornate con l’indicazione di circostanze che danno conto dell’evoluzione subita dalla vicenda limitatamente al profilo delle misure cautelari imposte alla reclamante nell’imminenza dei fatti;

in considerazione di ciò e dell’attività imprenditoriale svolta da quest’ultima, deve ritenersi sussistente l’interesse pubblico alla reperibilità delle notizie, in considerazione della natura delle medesime;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alle richieste in esso contenute;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato per le ragioni di cui in motivazione.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei