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Ordinanza ingiunzione nei confronti di GEDI News Network S.p.A. - 29 settembre 2021 [9720498]

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[doc. web n. 9720498]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di GEDI News Network S.p.A. - 29 settembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 355 del 29 settembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 23 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresento e difeso dall’avv. Alfredo Antonini, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione da parte de “Il Piccolo” (edizione di Monfalcone e di Trieste), nell’articolo “Perse la gamba in porto: 500 mila euro di danni”, dei dati identificativi del reclamante, nonché di altre informazioni dettagliate sulla vicenda nella quale il sig. XX è stato coinvolto, perdendo una gamba in seguito a un incidente sul lavoro;

CONSIDERATO che l’interessato, in particolare, ha evidenziato:

- di aver ottenuto, a seguito della vertenza civilistica avviata contro il proprio datore di lavoro, il risarcimento dei danni subiti;

- di aver tenuto riservato il fatto di aver intentato un’azione per il risarcimento e, a maggior ragione, l’entità del risarcimento ottenuto;

- che l’articolo, riferendosi al processo penale avviato per i fatti sopra descritti, oltre a riportare numerosi dettagli relativi alla vicenda, ha indicato anche l’entità del risarcimento a lui erogato dalla compagnia assicurativa della società datrice di lavoro, senza che ciò avesse importanza con riferimento all’oggetto dell’articolo, causando un profondo turbamento psicologico ed incidendo sulla sua vita di coppia, considerato peraltro che la compagna era in attesa di un secondo figlio;

- che il quotidiano avrebbe potuto omettere la pubblicazione del suo nome, o indicarne le sole iniziali, oppure evitare di specificare l’entità del risarcimento, interventi che ora è costretto a chiedere al Garante;

VISTA la nota del 2 aprile 2021 con la quale questa Autorità ha chiesto a GEDI News Network S.p.A. (di seguito “GEDI”), quale editore de Il Piccolo di Trieste, di fornire riscontro alle istanze della reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 22 aprile 2021, con la quale il titolare ha dichiarato che:

- l’articolo riporta una notizia di interesse pubblico, riferendo di un giudizio penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resa nei confronti di uno dei coimputati;

- le attività e le decisioni dell’autorità giudiziaria sono pubbliche e pienamente conoscibili, così come confermato dagli artt. 51 e 52 del Codice, per i quali, ferma restando la tutela delle persone offese da atti di violenza sessuale e dei minori, vi è un generale regime di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

- la narrazione di un infortunio sul lavoro rende individuabile (quantomeno nella cerchia delle sue conoscenze) la vittima, a prescindere dalla pubblicazione delle sue generalità;

- il reclamante non si lamenta della diffusione della menomazione, essendo la perdita della gamba evidente per chiunque lo incontri e, in ogni caso, essendo stata resa pubblica anche sul suo profilo Facebook;

- non si comprende la fondatezza dell’unica doglianza dell’interessato, il quale segnala “di aver tenuto riservato per sé il fatto del risarcimento, senza riferirlo ad altri” e che alla pubblicazione di questa informazione sarebbero ricollegabili e “plurimi contatti telefonici da parte di soggetti interessati alla vicenda” e ripercussioni “sulle dinamiche famigliari”;

- l’entità del risarcimento pagato dal datore di lavoro costituisce uno degli elementi essenziali della notizia, rappresentando all’opinione pubblica la misura economica della responsabilità del datore di lavoro e consentendo le conseguenti valutazioni;

- le informazioni sono state diffuse per l’esclusivo perseguimento di finalità giornalistiche ai sensi degli artt. 136 e ss. del Codice;

VISTA la nota di questa Autorità dell’11 giugno 2021, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5 del Regolamento e degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota dell’8 luglio 2021, con cui il titolare del trattamento ha dichiarato che il reclamante:

- non ha segnalato una violazione del proprio diritto soggettivo alla riservatezza sotto il profilo della diffusione dei dati sul suo stato di salute;

- non ha contestato l’informazione sotto il profilo della narrazione delle circostanze che hanno determinato la lesione (infortunio sul lavoro);

- ha considerato riservata e non essenziale a una corretta informazione unicamente la notizia di aver ottenuto un risarcimento e l’indicazione della relativa misura;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

- l’art. 137, comma 3, del Codice e gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto, in particolare quando tratta questioni relative allo stato di salute di una persona;

RILEVATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

RILEVATO che, l’articolo in questione risulta in contrasto con tali previsioni in quanto:

- sono stati pubblicati dati identificativi del reclamante, unitamente ad informazioni particolareggiate relative alle conseguenze occorse, allo stato di salute stesso, nonché sull’entità del risarcimento del danno che gli è stato riconosciuto;

- l’articolo, fornendo nome e cognome del reclamante, vittima di un grave infortunio sul lavoro, e dando notizia dell’entità del risarcimento per i danni subiti ottenuto dal medesimo in via extragiudiziale, contiene, nel suo insieme, dati eccedenti che espongono la sua vicenda ad un’attenzione che va ben al di là della cerchia dei suoi conoscenti, senza che l’indicazione del suo nominativo appaia essenziale ai fini della corretta informazione sulla vicenda medesima;

RILEVATA pertanto l’illiceità dell’articolo oggetto di reclamo in quanto in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche − e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

RITENUTO ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, del Regolamento di dover imporre a GEDI News Network S.p.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione delle generalità del reclamante anche on-line ed anche nell’ambito dell’archivio storico della testata giornalistica, nonché in altri articoli eventualmente presenti in siti web riconducibili al medesimo titolare;

RITENUTO altresì necessario, in ragione della violazione riscontrata, adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di GEDI News Network S.p.A. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, da una parte:

a) la particolare lesività per la dignità e riservatezza della persona interessata derivante dalla diffusione di dati relativi alle circostanze che hanno comportato la lesione al reclamante e quindi relative alla sua salute, nonché all’ammontare del risarcimento ricevuto in via extragiudiziale;

b) gli effetti del trattamento, in considerazione dell’impatto negativo che esso ha avuto sulla sfera personale del reclamante nel contesto sociale di riferimento nonché i rischi generati dalla predetta diffusione per i diritti e le libertà dell’interessato, anche relativi alla sfera patrimoniale, che non si sarebbero verificati laddove tali informazioni non fossero state rese pubbliche (art. 83, par. 2, lett. a) del Regolamento);

c) la circostanza che il titolare è stato già valutato da questa Autorità per profili analoghi a quelli denunciati nel presente reclamo (art. 83, par. 2, lett. e) del Regolamento: provv. n. 364 del 10 luglio 2014 [doc. web n. 3352396] e provv. n. 28 del 6 febbraio 2020 [doc. web n. 9283121];

d) le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore;
e, dall’altra:

g) le finalità perseguite dal titolare, riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e alla libertà di informazione e, pertanto, la necessità di assicurare in questo ambito il relativo bilanciamento con il diritto fondamentale della reclamante alla protezione dei dati personali che la riguardano, secondo quanto stabilito dal Regolamento (art. 85) e dal Codice (artt. 136 e ss.);

h) il fatto che la condizione di disabilità è stata comunque resa pubblica dall’interessato sul proprio profilo Facebook;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 30.000,00 (trentamila euro);

RITENUTO altresì che, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice, e 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, a titolo di sanzione accessoria;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato ed illecite le condotte descritte in premessa e, per l’effetto, impone a GEDI News Network S.p.A. la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione delle generalità del reclamante anche on-line ed anche nell’ambito dell’archivio storico della testata giornalistica, nonché in altri articoli eventualmente presenti in siti web riconducibili al medesimo titolare;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a GEDI News Network S.p.A. di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila euro) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei