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Provvedimento del 29 settembre 2021 [9716402]

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[doc. web n. 9716402]

Provvedimento del 29 settembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 354 del 29 settembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 12 dicembre 2019, con cui la sig.ra XX ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione ad una intervista a lei effettuata dalla testata giornalistica “Fanpage.it” in data 21 maggio 2019;

CONSIDERATO che la reclamante ha rappresentato in via preliminare:

- di aver acconsentito all’intervista rispondendo ad una e-mail di una giornalista della redazione, la quale aveva indicato come argomento la figura di XX, alpinista su una montagna del Pakistan, in occasione di una spedizione alla cui organizzazione aveva contribuito anche la reclamante quale presidente dell’associazione “XX” e di cui lo stesso alpinista faceva parte;

- di aver ricevuto comunicazione, alla data concordata, che la giornalista sarebbe stata sostituita da altre due persone, le quali, al momento dell’intervista, hanno omesso di qualificarsi;

- di aver comunque accettato l’incontro e di essere ripresa al fine di mantenere vivo il ricordo dell’alpinista e di aver dovuto poi rilevare, nel corso della conversazione, che l’interesse dei suoi interlocutori era piuttosto rivolto «al suo personale convincimento religioso privo di rilevanza pubblica ed altamente sensibile»;

- di aver inviato alla redazione di “Fanpage.it” una pec, in data 24 maggio 2019, con cui revocava il consenso all’intervista e chiedeva alla società Editrice Ciao People s.r.l., al direttore responsabile della testata e alla giornalista che l’aveva contattata «la cancellazione/distruzione dei dati illegittimamente acquisiti»;

- di non aver ricevuto riscontro e di aver pertanto trasmesso una raccomandata agli stessi soggetti (inviata in data 28 agosto 2019 e ricevuta il 2 settembre successivo) con cui, nel rinnovare la richiesta di cancellazione, chiedeva informazioni riguardo ai suoi dati personali (se e quali dati che la riguardavano erano detenuti presso il titolare e per quali finalità, se erano stati comunicati a terzi, diffusi o comunque resi pubblici), chiedendone copia in formato elettronico e ribadendo l’illiceità dell’acquisizione delle informazioni che la riguardavano da parte degli intervistatori;

- di aver ricevuto una risposta tardiva, in data 7 ottobre 2019, nella quale le veniva fornito riscontro alla richiesta di accesso e le veniva replicato che l’intervista era stata raccolta da due giornalisti qualificatisi come tali;

- di aver scritto alla testata, in data 15 ottobre 2019, contestando tale ultima circostanza ed eccependo: a) l’uso di artifici nella raccolta delle informazioni; b) il mancato consenso al trattamento dei dati inerenti alle proprie convinzioni religiose; c) la carenza della risposta in ordine alle fonti dei dati raccolti, al periodo di conservazione, all’ambito di comunicazione/diffusione dei dati; d) la mancata consegna di copia dei dati;

CONSIDERATO che la reclamante ha quindi lamentato la violazione:

- degli artt. 12 e 15 del Regolamento, per aver ricevuto una risposta tardiva alla sua richiesta di accesso (ricevuta dal titolare in data 2 settembre 2019 e riscontrata in data 7 ottobre 2019), nonché parziale (in quanto priva dell’indicazione relativa al periodo di conservazione dei dati, alla fonte e all’ambito di eventuale comunicazione/diffusione), «senza ricevere copia in formato digitale dei dati che i soggetti titolari del trattamento hanno ammesso di detenere»;

- «dell’art.9 codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica» il quale «impone che l’acquisizione dei dati personali da parte di un giornalista avvenga in maniera palese, dichiarando la propria identità e le finalità della raccolta dei dati, evitando artifici e pressioni indebite»; ciò, in quanto non sarebbe stata data prova della qualifica di giornalisti e comunque per aver usato artifizi nella raccolta del consenso all’intervista, il cui contenuto non era quello concordato originariamente con la giornalista;

VISTA la richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio a Ciao People s.r.l. (nota del 10 settembre 2020, prot. 33283), e la nota di risposta del 30 settembre 2020 con cui il titolare, per il tramite del proprio legale, ha replicato che:

- l’intervista è stata raccolta da due giornalisti professionisti regolarmente iscritti all’Albo dei giornalisti (come comprovato dalla documentazione allegata) e qualificatisi espressamente come tali; inoltre essa «verteva proprio sui rapporti tra il defunto XX – la cui morte come specificato anche nel reclamo aveva avuto vasta eco sulla stampa – e l’associazione XX, sotto la cui bandiera era stata condotta la spedizione del XX»;

- durante l’intervista (poi pubblicata non integralmente) «la sig.ra XX rispondeva liberamente a tutte le domande senza porre particolari limitazioni»;

-  «con mail del 7 ottobre 2019 l’ufficio legale dell’editore rispondeva su ciascuna richiesta in modo puntuale alla richiesta della reclamante» del 4 settembre 2019;

-  con nuova pec del medesimo 7 ottobre la reclamante chiedeva la rimozione degli articoli pubblicati sulla vicenda, ossia il video "Morte di XX, Scientology dietro la scalata sul Nanga Parbat che gli è costata la vita"» pubblicato sul canale You Tube della testata e l'articolo "Come Scientology è riuscita a penetrare nelle scuole italiane (e in Parlamento)" (pubblicato all'indirizzo https://...), «rilevando presunte e non meglio precisate violazioni della Costituzione ed atti discriminatori»; pec a cui faceva seguito altra nota di doglianze, il 15 ottobre 2019, con cui indebitamente eccepiva l’assenza di consenso alla pubblicazione − invero non necessario ai fini giornalistici − e lamentava l’incompletezza delle risposte ricevute, sebbene «avesse certamente già preso visione degli stessi dati negli articoli pubblicati»;

- nel reclamo non viene fatta menzione dei due servizi giornalistici sopra citati − nonostante la reclamante ne avesse precedentemente chiesto la rimozione al titolare – il cui esame tuttavia consente di cogliere l’infondatezza delle sue doglianze, ove si esamini la natura dei dati pubblicati, consistenti unicamente nel nome e cognome della reclamante e nella circostanza che essa dirige un’associazione che risulta avere legami con la chiesa di Scientology, senza quindi riferimenti specifici alle convinzioni religiose dell’intervistata;

- il fatto che la reclamante sia presidente del predetto Ente (in quanto tale, non soggetto all’applicazione del Regolamento) è un dato pubblico, come pure la correlazione della sua persona a Scientology, («basti confrontare un elenco di citazioni della stessa XX tra le pubblicazioni ufficiali di Scientology, cfr. http://.... »), tenuto conto anche delle dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla stessa; circostanza che rende lecito il trattamento anche in virtù dell’art. 137, comma 3 del Codice nella parte in cui statuisce che “possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessato attraverso loro comportamenti in pubblico” ;

- l’intervista si è incentrata sul tema anticipato alla reclamante − i rapporti tra l’alpinista defunto e l’Ente presieduto dalla reclamante − con riferimenti semmai a convincimenti religiosi del defunto (comunque non contestabili dalla reclamante nel suo atto);

- in ogni caso, «nell’ambito dell’attività giornalistica è comunque possibile trattare anche dati di natura sensibile ai sensi dell’art. 9 del Regolamento» (art.137, comma 1 del Codice) e la pubblicazione curata dal giornale è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di settore applicabili (artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche) attenendosi al parametro di essenzialità dell’informazione e ai limiti del diritto di cronaca riguardo ad informazioni comunque già note, stante anche l’esplicito richiamo nei manifesti dell’Associazione  presieduta dalla reclamante ad altro organismo “Gioventù per i diritti umani” (cfr. https://...), che a sua volta palesa la sua appartenenza a Scientology sia sul proprio sito (http://...) che sul sito della Chiesa italiana di Scientology 7 (https://...);

- «non vi è dubbio circa l’utilità sociale della notizia, riguardante la relazione tra la morte di un noto sportivo (che come confermato nello stesso reclamo aveva avuto ampia diffusione sui media) e una onlus che ne sponsorizzava il viaggio» avente relazioni dirette con Scientology e, al contempo, avente rilevanza politica nazionale in virtù del patrocinio ricevuto dalla Camera dei deputati (https://...) e della sua partecipazione a numerosi eventi organizzati anche presso le scuole italiane;

- la richiesta della reclamante del 4 settembre 2019 è stata riscontrata appena 3 giorni dopo il termine dei 30 giorni e poteva comunque ritenersi esaustiva, tenuto conto anche delle informazioni oggettivamente rilevabili dai servizi giornalistici pubblicati e dei limiti previsti nella rivelazione delle fonti a tutela del segreto giornalistico di cui all’art.138 del Codice;

- l’intervista è stata raccolta senza alcun artificio o raggiro, da soggetti che si sono qualificati come giornalisti, nel quadro delle disposizioni applicabili ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche per le quali «non è necessario raccogliere il consenso (neanche per i dati sensibili) o fornire l’informativa all’interessato»; consenso quindi non rilevante neanche rispetto all’asserita raccolta di informazioni non preventivamente concordate;

VISTA la nota del 14 ottobre 2020 con cui il reclamante ha replicato alle osservazioni di Ciao People s.r.l., insistendo nelle proprie richieste e precisando che:

- il richiamo alla corrispondenza intercorsa tra la reclamante e il titolare riguardo alla pubblicazione del video su Youtube e l’articolo on line sopra menzionati sarebbe stato, oltre che inconferente rispetto alla problematica posta all’attenzione del Garante, «funzionale al tentativo di spostare l’oggetto del reclamo dalla posizione personale della sig.ra XX alla posizione dell’associazione ... ed evitare di dover giustificare per quale motivo la reclamante risulti schedata nella banca dati della società per il suo convincimento religioso» in violazione dell’art.9 delle Regole deontologiche;

- nel bilanciamento tra diritto di manifestazione del pensiero e diritto a non vedere alterato e vilipeso il proprio credo religioso, la Cassazione ha costantemente affermato che l’operatività dell’art. 21 della Costituzione trova preciso limite nel principio di libertà religiosa e di proselitismo e in tale ottica deve essere valutato l’operato della Società e degli intervistatori i quali – nel contestare «che la reclamante non avrebbe reso pubblico il proprio convincimento religioso prima di pubblicizzare le attività sociali» avrebbero di fatto subordinato la diffusione della cultura dei diritti umani alla previa esternazione del credo religioso;

- «non vi è alcun rapporto tra le attività svolte dall’associazione ed il personale coinvolgimento religioso della reclamante che legittimi il trattamento se non quello di voler negare all’associazione la possibilità di svolgere [l]a sua attività di promozione sociale in conseguenza del credo religioso della sua presidente» il cui dato, anche se dovesse essere considerato come pubblico, è stato comunque trattato illecitamente dalla testata;

- la discriminazione denunciata con il reclamo renderebbe necessari accertamenti ulteriori da parte dell’Autorità in ordine ad eventuali schedature dei soggetti da parte della Società in base al convincimento religioso e, in particolare, in base all’aderenza alla religione di Scientology;

- è palese la violazione delle disposizioni in tema di accesso, sia perché non è stato specificato se i dati sono stati ceduti a soggetti terzi − non potendosi circoscrivere questi ultimi ai meri lettori della pubblicazione − sia perché la Società non poteva giustificare la mancata consegna di copia integrale dell’intervista (la cui richiesta è stata rinnovata, senza successo, anche in data 6 ottobre 2020) sul presupposto che tali dati sarebbero stati comunque conosciuti dalla reclamante per altre vie;

VISTA la comunicazione del 4 novembre 2020 con cui il legale della reclamante ha rilevato la mancata consegna di copia dell’intervista da parte della Società, nonostante la disponibilità manifestata in tal senso; vista la successiva comunicazione del 9 novembre con cui il medesimo legale ha invece informato l’Autorità che la società Ciao People S.r.l., aveva nel frattempo messo a disposizione della reclamante un link dal quale scaricare il video dell'intervista;

VISTA la nota del 5 gennaio 2021 con cui anche Ciao People S.r.l. ha rappresentato all’Autorità di aver provveduto, con pec del 5 novembre 2020, a rendere disponibile il video dell’intervista così come conservato negli archivi editorialie di aver specificato all’interessata che «solo parte del video è stato pubblicato nel servizio giornalistico diffuso da Fanpage e che altre parti del video registrato il 21.5.2019 sono state cancellate e non sono conservate in archivio, per cui rispetto a tali dati non vi è alcun trattamento in corso», sì da poter verificare che non venivano conservati dati relativi alle credenze religiose personali della reclamante;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che il reclamo investe due ordini di profili:

a) l’asserito trattamento illecito di dati relativi alle convinzioni religiose della reclamante;

b) il riscontro ad una richiesta di accesso ritenuto tardivo e incompleto;

RILEVATO preliminarmente, sotto il profilo di cui alla lettera a), un possibile refuso nel reclamo laddove si lamenta la violazione dell’art. 9 del codice deontologico (rectius ora “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica” in virtù dell’aggiornamento ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018) con riferimento all’asserita raccolta di dati personali con artifici e pressioni indebite da parte di soggetti non qualificatisi come giornalisti, ciò che costituisce invece la previsione di cui all’art. 2 delle Regole deontologiche (laddove invece l’art. 9 riguarda la tutela della persona contro forme di discriminazione per convinzioni religiose, richiamato poi dalla reclamante nelle repliche del 15 ottobre);

RILEVATO inoltre che nel reclamo non viene indicato, né menzionato il servizio giornalistico pubblicato in data 2 ottobre 2019 da “Fanpage.it” quale esito dell’intervista, pur se disponibile in rete (https://...), servizio che assume rilievo in quanto documenta, di fatto, quali dati personali sono stati trattati e diffusi dalla testata;

CONSIDERATO che il trattamento in questione, per quanto attiene sia alla raccolta dei dati che alla loro diffusione, rientra nel quadro dell’attività effettuate per finalità giornalistiche ed è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 136 − 139 del Codice e alle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO in particolare che, con riferimento alle predette finalità giornalistiche:

- «possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139» (art. 137, comma 1, del Codice);

- in caso di diffusione o di comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca e «in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 3, del Codice), il quale trova ulteriore specificazione nelle Regole deontologiche (art. 6: «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti»);

CONSIDERATO che il servizio giornalistico sopra citato richiama un fatto di interesse pubblico che ha avuto ampio risalto mediatico - il tragico epilogo della spedizione alpinistica - prospettando anche, nell’ambito di una legittima attività di informazione e di inchiesta, i possibili legami tra l’iniziativa dell’alpinista (ritenuta temeraria dai molti esperti del settore) e la sua adesione all’associazione presieduta dalla reclamante e alla chiesa di Scientology (di cui il servizio evidenzia il reciproco legame), quest’ultima balzata più volte ai clamori della cronaca per le criticità emerse in merito alle modalità di reclutamento degli adepti e di gestione dei relativi rapporti, oltre che alle modalità di raccolta e gestione dei fondi;

RILEVATO che il predetto servizio contiene stralci delle dichiarazioni raccolte presso la reclamante da persone che, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo e come si evince dal materiale fornito, operavano in modo palese per finalità giornalistiche e con l’uso di strumenti di ripresa;

RITENUTO, altresì, che i riferimenti alla chiesa di Scientology sono effettuati, in termini generali, all’associazione presieduta dalla reclamante stessa e, in termini più specifici, all’alpinista deceduto, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione in rapporto alle finalità informative perseguite dalla testata, volte a fare luce sul contesto generale in cui sarebbe maturata la decisione dell’alpinista di intraprendere l’impresa e sul ruolo che le associazioni di cui l’alpinista stesso faceva parte, compresa Scientology, avrebbero avuto nel promuoverla;

RITENUTO che alla medesima valutazione debba pervenirsi anche dopo aver visionato l’intera intervista raccolta dalla redazione di “Fanpage.it”, quale risulta dalla relativa riproduzione inviata dalla testata all’interessata e all’Autorità – ciò che costituisce l’oggetto specifico del reclamo − non riscontrandosi in essa alcun trattamento di dati relativi al credo religioso della reclamante in violazione dell’art. 9 delle Regole deontologiche;

RICONOSCIUTO infine, che in merito ai riscontri forniti dal titolare del trattamento alle istanze formulate dalla reclamante ai sensi degli art. 15 del Regolamento (profilo di cui alla lett. b)), possano essere insorti da parte del titolare stesso dubbi in ordine al corretto adempimento, motivati da ragioni di tutela della fonte giornalistiche, anche se –invero − poco evidenti nel caso di specie;

PRESO ATTO dell’avvenuta consegna alla reclamante, nel corso del procedimento, della documentazione richiesta a completamento delle informazioni già rilasciate alla stessa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento;

RITENUTO di dover comunque rivolgere un avvertimento a Ciao People s.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, in relazione alla circostanza che il diritto di accesso ai propri dati personali da parte dell’interessato, ai sensi del citato art. 15 del Regolamento, può essere oggetto di limitazioni solo in circostanze eccezionali, nel quadro di un bilanciamento con altri diritti meritevoli di tutela, invitando pertanto la Società ad assicurare, in relazione ad analoghe istanze da parte degli interessati, misure adeguate a garantirne il pieno ed effettivo esercizio, pur senza compromettere le prerogative e garanzie poste a tutela dell’attività giornalistica;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento

a) dichiara infondato il reclamo, relativamente all’asserito trattamento illecito di dati relativi alle convinzioni religiose della reclamante;

b) prende atto dell’avvenuta consegna alla reclamante, nel corso del procedimento, della documentazione richiesta a completamento delle informazioni già rilasciate alla stessa ai sensi dell’art. 15 del Regolamento;

c) dispone nei confronti di Ciao People s.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento, la misura dell’avvertimento in merito alla circostanza che il diritto di accesso ai propri dati personali da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, può essere oggetto di limitazioni solo in circostanze eccezionali, nel quadro di un bilanciamento con altri diritti meritevoli di tutela invitando pertanto la Società ad assicurare, in relazione ad analoghe istanze da parte degli interessati, misure adeguate a garantirne il pieno ed effettivo esercizio, pur senza compromettere le prerogative e garanzie poste a tutela dell’attività giornalistica;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei