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Provvedimento del 25 marzo 2021 [9678576]

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[doc. web n. 9678576]

Provvedimento del 15 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 115 del 25 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 17 settembre 2020 dal sig. XX nei confronti di Google LLC, con il quale questi ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 13 URL rinvianti ad articoli, apparsi nel 2018, su giornali e siti web, riportanti notizie relative alla sua uscita da XX, dove era a capo della divisione XX;

CONSIDERATO, in particolare, che il reclamante ha sostenuto che:

- le notizie contenute negli URL si riferiscono ad una vicenda ormai superata in quanto avvenuta due anni prima;

- sarebbe invocabile il diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 del Regolamento e, in particolare, il diritto a non essere ricordato per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca, mentre la notizia, riportata a suo tempo e per la quale non sussisterebbe ormai alcun interesse pubblico, concreto ed attuale, continua a permanere stabilmente indicizzata nelle pagine web indicate, provocando un grave danno alla sua persona e alla sua reputazione;

- poiché in data 27 giugno 2018 lo stesso Amministratore delegato della XX ha comunicato che nel “procedimento disciplinare posto in essere non sono stati riscontrati elementi che, a parere della società, fondino una personale e colpevole responsabilità nei confronti della stessa”, sia necessario tutelare il suo diritto alla riservatezza e all’identità personale in rete, ove invece si continua a fare riferimento a presunti comportamenti illeciti;

- dal momento che non svolge da due anni alcuna attività nell’ambito della XX, a maggior ragione deve ritenersi insussistente l’interesse pubblico; 

- per le ragioni suindicate dovrebbe farsi applicazione del diritto all’oblio, consistente, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sez. III, Ordinanza del 5/11/2018 n. 28084), nel diritto che una notizia, pur legittimamente diffusa, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione.

CONSIDERATO che il reclamante ha precisato di aver inviato a Google, il 18 giugno 2020, una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in questione, che detta Società ha rigettato;

VISTA la nota del 23 settembre 2020 con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 13 ottobre 2020 con la quale detto titolare ha dichiarato:

relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta nel primo elenco (da n. 1 a n. 10), alla luce dei nuovi elementi e documenti forniti con il reclamo in esame, di aver deciso di bloccarli dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google, per le query correlate al nome del reclamante;

relativamente all’URL http://... di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto esso contiene un articolo pubblicato nel luglio 2018 “dal caporedattore-inviato del quotidiano Il Sole 24 ore, che pare fornire una ricostruzione completa e aggiornata del procedimento disciplinare” avviato presso la società XX (XX), specificando, in particolare, che “in seguito alle contestazioni disciplinari mosse dalla società, il dott. XX ha ottenuto una lettera dell’amministratore delegato, XX, nella quale si esclude ‘una sua personale e colpevole responsabilità’ nei confronti della società”. L’articolo in questione, inoltre, fornisce una analisi più ampia della vicenda, esaminando le motivazioni in base alle quali il reclamante avrebbe deciso di dimettersi nonostante l’esito positivo del procedimento disciplinare. Per tale URL, pertanto, Google ha ritenuto di dover escludere la sussistenza di un diritto all’oblio per: a) evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono al 2018; b) ruolo pubblico del reclamante, per effetto della professione svolta, in quanto, pur non rivestendo più il ruolo di capo della divisione XX del Gruppo XX, è uno specialista nel settore; c) natura giornalistica dei contenuti in questione, relativi a notizie riportate su un blog del caporedattore di una rinomata testata giornalistica di rilevanza nazionale;

relativamente gli ultimi due URL indicati nella propria memoria di risposta, di non poter intervenire in quanto i contenuti non sono accessibili o risultano comunque bloccati, e pertanto ha chiesto al reclamante di inviare gli screenshot di tutti i contenuti della pagina in questione per consentire di effettuare ulteriori accertamenti in merito;

VISTA la nota del 14 dicembre 2020, con la quale questa Autorità ha chiesto al reclamante di riscontrare la richiesta formulata da Google, alla quale tuttavia non è pervenuta alcuna risposta entro il termine assegnato;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

PRESO ATTO, con riguardo agli URL indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google (da n. 1 a n. 10) in ordine alla loro intervenuta deindicizzazione e al fatto che i contenuti tali URL risultano essere stati bloccati e ritenuto, pertanto che, relativamente ad essi, non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

RITENUTO che alla medesima conclusione debba giungersi anche per gli Url indicati al termine della medesima memoria di risposta di Google (nn. 1 e 2), i cui contenuti sono stati rilevati come “bloccati” dal titolare del trattamento e, in ordine ai quali, il reclamante non ha fornito gli ulteriori elementi richiesti;

CONSIDERATO che, in merito all’istanza di rimozione dell’URL http://..., ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere applicabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia  dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (Causa C-131/12) (c.d. sentenza Costeja), nonché delle “Linee guida n. 5/2019 sui criteri del “Right to be Forgotten” nei casi dei motori di ricerca”, adottate dal Comitato europeo di protezione dei dati - EDPB il 7 luglio 2020;

RILEVATO che, con riguardo a detto URL, conformemente a quanto sostenuto da Google:

-  le notizie riportate nell’articolo “XX, quella lettera di XX a XX”, pubblicato nel blog “Poteri deboli”, di Gianni Rigoni, ricostruiscono l’intera vicenda, dando altresì conto della dichiarazione dell’Amministratore Delegato di XX nella quale si esclude ogni responsabilità disciplinare del ricorrente;

- l’articolo, a firma di un noto giornalista di una testata nazionale, rappresenta esercizio del diritto di cronaca e di critica nei confronti di un soggetto che ha esercitato incarichi di rilievo in una importante società in mano pubblica e la conoscenza delle informazioni ivi riportate, in quanto collegate ad aspetti riguardanti un’attività ancora svolta dal reclamante, deve pertanto ritenersi rispondente all’interesse pubblico;

- dalle vicende trattate nell’articolo in esame è trascorso un intervallo di tempo insufficiente per ritenere applicabile il diritto all’oblio nel caso di specie;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL sopra indicato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:

a) prende atto con riguardo agli URL indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google (da n. 1 a n. 10) e a quelli indicati al termine della medesima memoria (nn. 1 e 2), di quanto affermato dal titolare del trattamento nella nota del 13 ottobre 2020 in ordine, rispettivamente, alla loro intervenuta deindicizzazione e al fatto che i contenuti tali URL risultano essere stati bloccati e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ricorrano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo all’URL http://.../.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ginevrea Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei