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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a partire dall’anno di imposta 2020 - 29 aprile 2021 [9677963]

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[doc. web n. 9677963]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a partire dall’anno di imposta 2020 - 29 aprile 2021

Registro dei provvedimenti
n. 164 del 29 aprile 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai sensi del quale, in particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (termine prorogato al 10 maggio 2021 dall’art. 5, comma 22, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 4), e, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, sentito il Garante, “sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate” (commi 1 e 3);

VISTA la nota dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021, con la quale è stato richiesto il parere dell’Autorità sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia concernente l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata a partire dall’anno di imposta 2020 da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati;

VISTO, da ultimo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2018, avente per oggetto l’”Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati”, sul quale l’Autorità ha espresso il proprio parere il 5 aprile 2018, doc. web n. 8275939, che, in particolare, rispetto ai precedenti (provvedimenti del 23 febbraio 2015, sul quale l’Autorità ha espresso il proprio parere il 19 febbraio 2015, doc. web n. 3741076, dell’11 aprile 2016, sul quale il Garante si è espresso con il parere del 7 aprile 2016, doc. web n. 4916838, e del 7 aprile 2017, sul quale il Garante si è espresso con il parere del 30 marzo 2017, doc. web n. 6378475), ha previsto, per alcuni CAF espressamente individuati, la possibilità di accedere, in via sperimentale, “in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza”, alle dichiarazioni dei redditi precompilate e alle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate;

VISTI i successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenza del 12 aprile 2019 (su cui il Garante ha espresso il proprio parere l’11 aprile 2019, doc. web n. 9113901) e del 30 aprile 2020 (su cui il Garante si è espresso con il parere del 23 aprile 2020, doc. web n. 9347298), con i quali, in particolare, è stata disposta la prosecuzione di tale sperimentazione ampliando progressivamente il numero di CAF autorizzati e prevedendo che il codice hash da trasmettere all’Agenzia da parte dei CAF sia calcolato sul file pdf composto solo dalla delega rilasciata dal contribuente, e non anche dal documento di identità del delegante;

VISTO il citato provvedimento del Garante del 23 aprile 2020, nel quale è stato ritenuto necessario che l’Agenzia delle entrate proseguisse la già programmata attività di controllo a campione sulla legittimità degli accessi effettuati dai CAF nell’ambito della sperimentazione, anche in relazione a quelli effettuati nel corso del 2020, trasmettendone gli esiti all’Autorità;

VISTA la nota dell’Agenzia delle entrate del 13 aprile 2021, con la quale, su richiesta dell’Ufficio, sono stati forniti alcuni elementi di approfondimento circa gli esiti dei predetti controlli;

VISTA la successiva nota dell’Agenzia delle entrate del 16 aprile 2021, con la quale la stessa ha comunicato, diversamente da quanto indicato nello schema inizialmente trasmesso l’11 marzo 2021 nel quale si voleva estendere a regime tale modalità di accesso sperimentale, l’intenzione di proseguire, in via precauzionale, la predetta sperimentazione, rappresentando, altresì, che il numero complessivo dei CAF aderenti alla stessa passerà, per il 2021, da 25 a 32;

RILEVATO che, nello schema di provvedimento in esame, è stato, inoltre, integrato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi dai soggetti terzi, che sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (punto 3.2 dello schema), prevedendo, in particolare, anche l’acquisizione dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi, trasmessi dagli istituiti scolastici, e i dati inerenti le detrazioni spettanti per il c.d. Bonus vacanze (di cui all’art. 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34);

RILEVATO, inoltre, che, nello schema di provvedimento viene previsto che da quest’anno gli eredi possono accedere alla dichiarazione precompilata riferita al de cuius con modalità analoghe a quelle già stabilite per il tutore e il genitore con riferimento all’accesso alla dichiarazione precompilata della persona legalmente incapace e del figlio, al fine di agevolare l’adempimento dichiarativo, in quanto, nella maggior parte dei casi, gli eredi non sono in possesso delle informazioni necessarie per presentare la dichiarazione dei redditi per conto della persona deceduta o comunque incontrano difficoltà nel reperirle, anche in considerazione del periodo di emergenza sanitaria in corso (punto 4.1.7 dello schema, per l’accesso diretto da parte del contribuente, e punto 5.4 dello schema, per l’accesso tramite CAF);

RILEVATO, infine, che, per quanto concerne le modalità di autenticazione informatica, si evidenzia che, da quest’anno, il contribuente potrà accedere alla dichiarazione precompilata anche utilizzando la carta d’identità elettronica (CIE), come previsto al punto 4.1.1 dello schema;

CONSIDERATO che gli esiti della sperimentazione ad oggi trasmesse dall’Agenzia delle entrate hanno evidenziato, nel campione preso in esame (1.315 su un totale di circa 790.000 dichiarazioni precompilate oggetto di accesso tramite web service), la non trascurabile presenza di anomalie relative sia ai documenti di riconoscimento (superiori al 7%) che alle deleghe (superiori al 10%) forniti dai CAF in sede di controllo, le quali, se riconducibili a violazioni di dati personali, devono essere tempestivamente valutate dall’Agenzia ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento;

RILEVATO che allo stato non vi sono elementi sufficienti per poter valutare compiutamente l’adeguatezza delle misure adottate dall’Agenzia delle entrate nella predetta sperimentazione ai sensi dell’art. 32 del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, necessario che l’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei principi di accountability e privacy by design e by default (artt. 5, par. 2, 24 e 25 del Regolamento), al fine di verificare la liceità e la sicurezza del trattamento in esame e di individuare eventuali violazioni di dati personali:

a) prosegua la propria attività di controllo sulla legittimità degli accessi alla precompilata effettuati dai CAF nel corso del 2020 sul campione selezionato, verificando, nei casi di anomalia rilevati, l’effettiva sussistenza dei presupposti idonei a consentire l’accesso alla dichiarazione precompilata;

b) svolga un’analoga attività di controllo sugli accessi effettuati, nel corso del 2021, dai CAF nell’ambito della sperimentazione, estendendo la stessa anche a un campione degli accessi alla dichiarazione precompilata effettuati via web;

c) fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, trasmetta a questa Autorità, entro il 15 giugno 2021, gli esiti delle attività di controllo di cui alla lett. a) e, entro il 31 gennaio 2022, quelli di cui alla lett. b);

RITENUTO che, fatto salvo quanto rilevato in relazione alla predetta sperimentazione, il complesso delle misure e garanzie previste nello schema di provvedimento in esame, in conformità alle indicazioni fornite a suo tempo dal Garante, è già stato valutato favorevolmente nei precedenti pareri al riguardo sopra citati, sia per quanto riguarda la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione, che in relazione alle modalità di accesso da parte degli stessi e degli altri soggetti autorizzati, e che le altre modifiche apportate nello schema in esame risultano adeguate a proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a partire dall’anno di imposta 2020;

2) ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento e dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice, autorizza l’Agenzia delle entrate ad effettuare il trattamento dei dati personali ai sensi del predetto provvedimento;

3) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge all’Agenzia delle entrate di:

a) proseguire la propria attività di controllo sulla legittimità degli accessi alla precompilata effettuati dai CAF nel corso del 2020 sul campione selezionato, verificando, nei casi di anomalia rilevati, l’effettiva sussistenza dei presupposti idonei a consentire l’accesso alla dichiarazione precompilata;

b) svolgere un’analoga attività di controllo sugli accessi effettuati, nel corso del 2021, dai CAF nell’ambito della sperimentazione, estendendo la stessa anche a un ulteriore campione di accessi alla dichiarazione precompilata effettuati via web;

c) fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, trasmettere a questa Autorità, entro il 15 giugno 2021, gli esiti delle attività di controllo di cui alla lett. a) e, entro il 31 gennaio 2022, quelli di cui alla lett. b).

L'inosservanza di un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 58, par. 2, del Regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 6, del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei