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Provvedimento del 24 giugno 2021 - Differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche [9672771]

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[doc. web n. 9672771]

Provvedimento del 24 giugno 2021 - Differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Registro dei provvedimenti
n. 258 del 24 giugno 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito: “Regolamento”);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “Codice”);

Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, con cui, in particolare, sulla base del provvedimento del Garante in materia di fatturazione elettronica del  20 dicembre 2018 (provvedimento n. 511 del 2018, doc. web n. 9069072), sono state modificate le modalità, precedentemente disciplinate dal provvedimento del 30 aprile 2018, attraverso le quali l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute, nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute, prevedendo l’introduzione di una specifica funzionalità per consentire agli operatori IVA - o a un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” e che, in caso di mancata adesione al predetto servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico, i file XML delle fatture siano cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo transitorio;

Visti i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019 con cui, sentito il Garante, è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al predetto servizio di consultazione, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderirvi, è stata prevista la possibilità di effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019;

Visto l’art. 14 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, in particolare, ha previsto che “i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali” e che “la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”;

Vista le note del 30 ottobre e 12 dicembre 2019, 28 febbraio e 4 maggio 2020 con le quali l’Agenzia “al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 del decreto legge n. 124 del 2019 e considerata la necessità di definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati” ha comunicato al Garante la necessità di disporre la proroga, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, del citato periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al menzionato servizio di consultazione fino al 30 settembre 2020, “stante la necessità di avviare gli interventi tecnici per garantire il rispetto della disposizione normativa sopra richiamata”;

Viste le note dell’Agenzia del 28 luglio e del 4 agosto 2020, nella parte in cui la stessa ha rappresentato di voler trasmettere una nuova bozza di provvedimento attuativo dell’art. 14 del decreto-legge n. 124 del 2019, sostitutiva del precedente schema oggetto del parere del Garante del 9 luglio 2020 (provvedimento n. 133 del 2020, doc. web n. 9434785), manifestando altresì l’esigenza di prorogare, dapprima al 1° marzo 2021 e, quindi, sino alla data di definizione del richiamato provvedimento direttoriale, il predetto termine per l’adesione al servizio di consultazione;

Visto il provvedimento del Garante del 7 agosto 2020 (provvedimento n. 151 del 2020, doc. web n.  9451049), con il quale si è preso atto del differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, sino alla data di definizione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate attuativo delle disposizioni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 - e integralmente sostitutivo del precedente su cui il Garante si è espresso, da intendersi non ulteriore rispetto alla data del 1° marzo 2021;

Vista la nota dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2021, con cui è stato trasmesso lo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni”, che dispone un ulteriore ampliamento, fino al 30 giugno 2021, del periodo per effettuare l’adesione al citato servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, periodo transitorio nel quale l’Agenzia può memorizzare i file XML delle fatture elettroniche nella loro interezza; ciò, al fine di individuare modalità attuative del citato art. 14 del decreto legge n. 124 del 2019 conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

Visto il provvedimento n. 64 del 25 febbraio 2021 (doc. web n. 9556796) con il quale il Garante ha preso atto del differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino alla data del 30 giugno 2021;

Vista la nota del 24 giugno 2021, con la quale l’Agenzia delle entrate, anche in esito a taluni positivi riscontri emersi nell’ambito del tavolo di lavoro avviato con l’Ufficio del Garante (nell’ambito del quale sono state valutate positivamente le garanzie che l’Agenzia ha proposto di adottare in relazione alla memorizzazione delle fatture elettroniche), nelle more del completamento dell’istruttoria del Garante volta a valutare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consumatori, ha rappresentato la necessità di prevedere un nuovo ampliamento, fino al 30 settembre 2021, del periodo per effettuare l’adesione al citato servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, periodo transitorio nel quale l’Agenzia può memorizzare i file XML delle fatture elettroniche nella loro interezza, con la conseguente dilazione del termine per l’eventuale cancellazione dei file XML delle fatture elettroniche in caso di mancata adesione al servizio da parte del contribuente, trasmettendo il relativo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come da ultimo modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 56618 del 28 febbraio 2021”;

Ritenuto che tale termine per l’adesione al servizio di consultazione sia stato ragionevolmente individuato al fine di consentire all’Autorità di esaminare compiutamente il complesso delle garanzie che l’Agenzia intende adottare, con particolare riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. v), del Regolamento, prende atto del differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino alla data del 30 settembre 2021, con la conseguente dilazione anche del termine per l’eventuale cancellazione dei file XML delle fatture elettroniche in caso di mancata adesione al servizio da parte del contribuente.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei