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Parere sullo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, relativo all'istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni per i disabili (CUDE, Contrassegno Unificato Disabili Europeo) - 15 aprile 2021 [9590407]

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[doc. web n. 9590407]

Parere sullo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, relativo all'istituzione della piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni per i disabili (CUDE, Contrassegno Unificato Disabili Europeo) - 15 aprile 2021

Registro dei provvedimenti
n. 143 del 15 aprile 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”, e, in particolare, gli articoli 188 e 226;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e, in particolare, l’articolo 381;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, l’articolo 24;

VISTO l’articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificato dall’articolo 29, comma 2, lettere a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che, al fine di agevolare la mobilità sull'intero territorio nazionale delle persone titolari di Contrassegno Unificato Disabili Europeo, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, destinato all'istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dell'archivio nazionale dei veicoli previsto dall'articolo 226, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 491, della predetta legge n. 145 del 2018, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali sono definite le procedure per l'istituzione della piattaforma unica nazionale dei CUDE, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) n. 679/2016, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per la costituzione della predetta piattaforma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi anche della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la nota del 18 marzo 2021, con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha trasmesso al Garante lo schema di decreto previsto dall’articolo 1, comma 491 della legge del 28 dicembre 2018 n. 145, corredato dalla relazione illustrativa e tecnica, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b, del Regolamento;

CONSIDERATO che l’istituzione della Piattaforma è finalizzata ad agevolare la mobilità delle persone titolari dei contrassegni, su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla circolazione stradale nelle zone a traffico limitato e nelle particolari strade e/o corsie dove vigono divieti e limitazioni, in quanto consentirà di verificare che la targa associata a un contrassegno sia abilitata a circolare ed accedere nelle zone a traffico limitato dislocate sull’intero territorio nazionale; ciò in quanto l’accesso alle aree sopra indicate è attualmente garantito solo nel Comune di residenza del titolare del contrassegno, mentre, in caso di circolazione in altri Comuni, per evitare di incorrere in sanzioni, è necessario richiedere autorizzazioni preventive o comunicazioni successive;

CONSIDERATO che tale schema di decreto prevede, in particolare, che:

la Piattaforma unica nazionale informatica è istituita nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226 del Codice della strada;

l’inserimento e l’aggiornamento dei dati della piattaforma è demandata agli uffici comunali preposti al rilascio dei CUDE; gli operatori di tali uffici inseriscono nella piattaforma: il numero del CUDE attribuito dal medesimo ufficio comunale; la data di rilascio e la data di scadenza del CUDE; il numero di targa ovvero i numeri di targa associati al CUDE, secondo l’ordine indicato dal richiedente; i predetti uffici aggiornano tempestivamente i dati che determinano il rinnovo, la modifica, la revoca, la sospensione o la perdita di efficacia del CUDE per il quale è stato rilasciato un codice univoco; in caso di decesso del titolare del CUDE, l’aggiornamento è garantito anche per il tramite dell’interoperabilità tra il CED - Centro elaborazione dati istituito presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - e l’ANPR;

all’esito della procedura di inserimento dati da parte degli uffici comunali competenti, il CED acquisisce le informazioni inserite nel sistema informatico e contestualmente provvede a:

a) generare un codice univoco abbinato al numero di CUDE acquisito;

b) abbinare il codice univoco di cui alla lettera a) a uno o più numeri di targa indicati ai sensi dell’articolo 3;

c) rendere immediatamente operativo l’abbinamento tra il codice univoco e il primo dei numeri di targa indicati;

d) comunicare, al titolare del CUDE, il codice univoco di cui alla lettera a);

e) aggiornare i dati nell’Archivio nazionale dei veicoli, a seguito delle comunicazioni effettuate dai Comune in relazione al rinnovo, modifica, revoca, sospensione o perdita di efficacia del CUDE, o decesso del titolare;

f) aggiornare, mediante l’inserimento dei numeri di targa che risultano abbinati ad un codice univoco, l’elenco dei veicoli destinati ai servizi di cui all’articolo 188 del Codice della strada e per i quali sono escluse le contestazioni di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del medesimo codice.

il richiedente il contrassegno può depositare, presso il competente ufficio comunale, anche con le modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la richiesta per l’attribuzione del codice univoco, associato al CUDE, indicando, secondo un criterio di priorità, il numero di targa di uno o più veicoli, fino ad un massimo di due;

il titolare del CUDE, accedendo mediante SPID, CIE o CNS a un’apposita funzione informatica accessibile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it, dall’APP IO e, eventualmente, anche da altra applicazione per dispositivi mobili, può: modificare l’abbinamento del codice univoco ad una targa, selezionandone una tra quelle già presenti nel sistema; cancellare una o più targhe, sostituendole con altre, sempre nel limite massimo di due; segnalare i casi in cui, per furto o smarrimento, il codice univoco non sia più da ritenersi valido;

al fine di espletare i controlli previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la verifica dell’associazione di una targa a un codice univoco abbinato al CUDE, è assicurata dal sistema di collegamenti telematici messi a disposizione dal CED.

il CED assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del codice univoco e ai relativi controlli sul successivo utilizzo, individuando le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza, con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazioni dei dati.

RILEVATO che, nella relazione illustrativa trasmessa unitamente allo schema di decreto è precisato che:

- in relazione al procedimento di generazione del codice univoco “il dato storico acquisito al CED è il codice alfanumerico assegnato dal Comune al titolare del contrassegno” e che “non viene acquisito, nemmeno come dato storico, il nominativo del titolare del contrassegno”; “il dato esterno e dinamico, successivo alla generazione del codice univoco, è finalizzato a comprovare che esiste un CUDE è che esso è abbinato al numero di targa di un veicolo adibito al servizio di persona con disabilità”; “l’abbinamento del codice univoco con il numero di targa “attivo” è sempre in rapporto di uno a uno: vale a dire che non è mai possibile che per un codice univoco (e quindi per un CUDE) siano indicati nello stesso momento come attivi più numeri di targa”;

- il sistema operativo descritto consente, prescindendo dall’identità del titolare del CUDE, di: verificare se per un veicolo, identificato a mezzo del numero di targa, è attivo un collegamento con un codice univoco (e quindi con un CUDE), e risulti quindi autorizzato a sostare negli stalli riservati ai disabili ovvero a transitare nelle Zone a traffico limitato (ZTL) su tutto il territorio nazionale; implementare le liste di abilitazione relative ai sistemi di rilevazione degli accessi alle ZTL, assicurando in tempo reale l’inserimento in tale lista della targa abbinata al codice univoco; al titolare del CUDE, di aggiornare la targa del veicolo da adibire a suo servizio in tempo reale; impedire l’abuso del CUDE che si potrebbe attuare con la riproduzione dello stesso a fini di utilizzo contestuale su più veicoli;

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento in esame ha tenuto conto di alcune indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso delle interlocuzioni intercorse;

TENUTO CONTO, in particolare, che la soluzione tecnica individuata dal decreto, per l’implementazione della Piattaforma unica, in applicazione dei principi generali relativi al trattamento dei dati personali e, in particolare, del principio di “minimizzazione dei dati” e “integrità e riservatezza” (art. 5, par. 1, lett. c ed f, e 32 del Regolamento), prevede che non vengano acquisiti i dati identificativi dei titolari di CUDE e sia, invece, acquisito il “codice alfanumerico assegnato dal Comune al titolare del contrassegno”, per il quale è generato un “codice univoco”, utilizzato ai fini dell’associazione alla targa del veicolo;

CONSIDERATO che, pur valutata positivamente l’impostazione della soluzione tecnica adottata, è comunque necessario che lo schema di decreto in esame sia integrato da un documento che disciplini puntualmente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 6, par. 3, e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento, nonché dall’art. 2-sexies, par. 1, del Codice, e in particolare contenga una descrizione sistematica dei trattamenti, dei flussi di dati, del ruolo e delle responsabilità degli attori nel trattamento dei dati (MIT, Comuni, etc.), delle funzionalità rese disponibili dalla Piattaforma per i diversi soggetti (MIT, Comuni, titolari dei contrassegni, forze di polizia, etc.), delle modalità per rendere l’informativa e garantire l’esercizio dei diritti agli interessati, nonché, in una prospettiva di privacy by design e by default, delle misure tecniche e organizzative implementate per garantire un livello di protezione adeguato ai rischi del trattamento, ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. f), 24, 25 e 32 del Regolamento; ciò anche ai fini dell’adozione degli ulteriori atti di competenza di questa Autorità, incluse eventuali specifiche misure di garanzia, ai sensi dell’art. 9, par. 4, del Regolamento e all’art. 2-septies, comma 4, lett. a) del Codice;

CONSIDERATO, altresì, che i trattamenti di dati personali di cui alla predetta piattaforma sono effettuati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi degli artt. 35 e 36, par. 5, del Regolamento, e che pertanto il trattamento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Garante, ai sensi dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice, richiamato espressamente anche dall’art. 1, comma 491 della legge del 28 dicembre 2018 n. 145;

CONSIDERATO che, a questo fine, risulta necessario trasmettere a questa Autorità la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, redatta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;

CONSIDERATO che - ferma restando la necessità di sottoporre al Garante quanto indicato in motivazione, e segnatamente un documento che disciplini in modo specifico tutti gli elementi richiesti dagli artt. 6, par. 3, e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento, nonché art. 2-sexies, par. 1, del Codice, nonché le misure di sicurezza previste per garantire un livello di protezione adeguato al rischio, ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. f), 24, 25 e 32 del Regolamento, e la valutazione di impatto, redatta ai sensi dell’ art. 35 del Regolamento, ai fini dell’adozione degli atti e delle valutazioni di competenza di questa Autorità indicati in motivazione - con riferimento allo schema di decreto in esame non vi sono particolari osservazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 58, par. 3, lett. b, del Regolamento, esprime parere favorevole, nei termini indicati in motivazione, sullo schema di decreto di cui all’articolo 1, comma 491 della legge del 28 dicembre 2018 n. 145 recante le procedure per l’istituzione della piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE).

L’Autorità si riserva di adottare gli ulteriori atti e valutazioni di competenza, in particolare, l’autorizzazione al trattamento, ai sensi dell’art. 2 quinquiesdecies del Codice, e le eventuali specifiche misure di garanzia, ai sensi dell’art. 9, par. 4, del Regolamento e all’art. 2-septies, comma 4, lett. a) del Codice, all’esito dell’esame della documentazione indicata in motivazione.

Roma, 15 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei