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Provvedimento del 25 marzo 2021 [9584608]

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[doc. web n. 9584608]

Provvedimento del 25 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 117 del 25 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTI i reclami presentati al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, nelle date del 10 giugno, 7 luglio e 1° settembre 2020 e regolarizzati in data 9 ottobre 2020 con i quali XX, rappresentato e difeso dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a contenuti diretti ad attribuire al medesimo condotte criminali per le quali sarebbe stato condannato;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla reperibilità in rete di informazioni risalenti nel tempo e non corrispondenti a verità – ed allegando, a conferma di ciò, il certificato del casellario giudiziale – dichiarando di non aver mai subito alcuna condanna per i fatti descritti negli articoli oggetto di richiesta di rimozione e rilevando che, con riguardo a due dei siti indicati, non vi sarebbe nemmeno la possibilità di avanzare l’istanza nei confronti dei rispettivi gestori non risultando reperibili gli estremi identificativi di essi;

VISTA la nota del 6 novembre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 26 novembre 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

di non poter aderire alla richiesta di rimozione con riguardo agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella prima pagina del proprio riscontro in quanto gli stessi rimandano ad articoli ripresi da testate giornalistiche di rilevanza nazionale che “riferiscono del ruolo centrale che il reclamante avrebbe svolto nel contesto di truffe ai danni di (…) e per attività di riciclaggio attribuite alla (…)”, precisando che il medesimo svolge la professione di avvocato o quanto meno che l’abbia sicuramente svolta all’epoca dei fatti;

che l’interessato non ha fornito alcuna informazione in ordine all’esito delle vicende giudiziarie menzionate dagli articoli, limitandosi a dichiarare di non essere “mai stato destinatario di alcun mandato di cattura internazionale” e che non “avrebbe mai commesso alcuna truffa”;

che, trattandosi di articoli recenti relativi a fatti gravi, la conoscibilità delle relative informazioni deve ritenersi ancora di interesse pubblico tenuto anche conto della connessione di esse con la professione esercitata dal reclamante ed ha altresì precisato che il Tribunale di Roma, nell’ambito di una recente controversia sorta tra il medesimo ed il gestore del motore di ricerca, ”ha accertato e dichiarato l’insussistenza del diritto all’oblio (…) con riferimento a contenuti del tutto analoghi a quelli oggetto" del presente reclamo;

che, con riferimento all’URL https://..., aveva già provveduto “ad adottare misure manuali per impedire il posizionamento della [relativa pagina] tra i risultati associati al nome dell’interessato” non avendo individuato quest’ultimo all’interno di essa;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO atto che, con riguardo all’URL https://..., il titolare del trattamento ha dichiarato di aver adottato misure manuali atte ad impedire il posizionamento della relativa pagina in associazione a ricerche condotte con il nome del reclamante non avendo individuato quest’ultimo all’interno di essa e ritenuto pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c). e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo agli URL sopra indicati, che:

le vicende riportate all’interno degli articoli ad essi collegati riguardano fatti gravi nei quali appare coinvolto il reclamante che non ha, del resto, fornito nell’atto di reclamo informazioni relative ai procedimenti penali in questione, né ha ritenuto di produrre osservazioni successive al riscontro negativo fornito da Google;

l’interessato si è infatti limitato a dichiarare di non essere stato mai condannato per i reati indicati negli articoli in questione - producendo a tal proposito il certificato del casellario giudiziale - né coinvolto ad altro titolo nelle relative questioni, asserendo la falsità delle circostanze ivi descritte;

sulla base di notizie desumibili da altri articoli reperibili in rete, nonché di informazioni raccolte anche nel corso di ulteriori procedimenti attivati su reclamo dell’interessato (cfr. provvedimento del Garante del 12 novembre 2020, doc. web n. 9520849, nell’ambito del quale il titolare del trattamento ha prodotto atti giudiziari in cui si fa riferimento a numerosi procedimenti penali per truffa pendenti nei confronti del reclamante), si ritiene che gli elementi prodotti da quest’ultimo siano insufficienti per far considerare obsoleti o non aggiornati i dati contenuti negli articoli contestati, tenuto peraltro conto del fatto che l’Autorità non è competente ad indagare la veridicità o meno dei fatti descritti, accertamento quest’ultimo che spetta all’autorità giudiziaria alla quale il reclamante potrà eventualmente rivolgersi;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo agli ulteriori URL oggetto di richiesta di rimozione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento con riguardo all’adozione di misure manuali atte ad impedire il posizionamento della pagina corrispondente all’URL https://... in associazione a ricerche condotte con il nome del reclamante e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei