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Provvedimento del 26 novembre 2020 [9532048]

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[doc. web n. 9532048]

Provvedimento del 26 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 248 del  26 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATA l’avvenuta diffusione in data 22 marzo 2020, a corredo di un articolo pubblicato sul sito web www.panorama.it riconducibile a Panorama S.r.l., di un video idoneo a mostrare le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno dei locali di un commissariato di polizia;

VISTO il provvedimento del 25 marzo 2019 con il quale il Presidente dell’Autorità, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000, ha disposto in via d’urgenza nei riguardi di Panorama S.r.l. la misura della limitazione provvisoria del trattamento, di cui all’art. 58, par. 2, lett. f), riferita ad ogni ulteriore diffusione delle immagini sopra individuate con modalità tali da rendere identificabile l'interessato; detto provvedimento è stato poi ratificato dal Collegio nell’adunanza del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento è stato adottato tenendo conto che:

l’art. 137 del Codice prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restino fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello specifico, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

l'art. 8 delle Regole deontologiche dispone che, fatto salvo il limite dell'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisca notizie, né pubblichi immagini che possano risultare lesive della dignità della persona, mentre l'art. 10, comma 1, delle medesime impone l'adozione di particolari cautele nel rendere note circostanze dalle quali possano desumersi informazioni relative allo stato di salute dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di cronaca;

la immagini diffuse, ad una prima analisi, sono apparse idonee, anche in virtù del loro impatto visivo, a porsi in contrasto con la dignità dell'interessato, tenuto conto della particolarità della situazione oggetto di ripresa, nonché del luogo in cui questa è avvenuta;

VISTA la nota del 26 marzo 2019 con la quale è stato trasmesso al titolare del trattamento il menzionato provvedimento di limitazione provvisoria chiedendo al medesimo di comunicare, nel termine di quindici giorni successivi all’avvenuta notifica, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto dall’Autorità;

VISTA la nota dell’8 aprile 2019 con la quale Panorama S.r.l. ha dichiarato di aver provveduto, nella medesima data nella quale è stato notificato il provvedimento di limitazione del trattamento, “alla rimozione del video dal sito www.panorama.it di modo che digitando [la relativa stringa] nulla appare in riferimento a detto episodio”;

VISTA la nota del 23 luglio 2019 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Panorama S.r.l. l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, artt. 6, 8 e 10 delle regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);

VISTA la nota del 26 agosto 2019 con la quale il titolare del trattamento, in riscontro a quanto contestato dall'Autorità, ha affermato la legittimità della propria condotta, sulla base di argomentazioni poi ampiamente sviluppate nella successiva memoria del 17 ottobre 2019, chiedendo altresì di essere audito;

VISTA la nota del 30 settembre 2019 con la quale l’Autorità ha comunicato al titolare del trattamento la data del 9 ottobre 2019 per lo svolgimento dell'audizione richiesta dal medesimo, nonché la successiva richiesta dell’8 ottobre 2019 con la quale Panorama S.r.l., a fronte di un documentato impedimento, ha chiesto la fissazione di una nuova data che l’Autorità ha indicato nel successivo 21 ottobre;

VISTA la nota del 17 ottobre 2019 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Mangiafico, ha ribadito la legittimità del suo operato, rilevando in particolare che:

il video in contestazione documenta quanto avvenuto all’interno di un commissariato di polizia nella prime ore della mattina del 20 marzo 2020 ed è originato da una ripresa amatoriale effettuata da un agente in servizio “che ritrae un giovane nell’atto di sfondare a testate il muro di una stanza all’interno dell’ufficio”, mostrando altresì come “il soggetto in questione, contestualmente al proprio atto autolesionistico, inveisse contro le Forze dell’ordine accusandole (infondatamente) di percosse e sequestro di persona ai propri danni”;

la seconda parte del video evidenzia il tentativo posto in essere dagli agenti di polizia di tranquillizzare il protagonista della ripresa il quale, a fronte di ciò, ha invece assunto “un atteggiamento apertamente provocatorio e minaccioso, poi degenerato in una vera e propria aggressione, che ha reso necessario l’utilizzo dello spray urticante da parte della polizia al fine di scongiurare ulteriori conseguenze ai danni dei poliziotti, tre dei quali avevano già dovuto ricorrere alle cure mediche per le lesioni riportate nella colluttazione” con il medesimo;

la diffusione della notizia, corredata dal video in questione, è avvenuta nella serata del 20 marzo 2019 ad opera della principale agenzia di stampa nazionale ed è stata poi ripesa, la mattina seguente, da altre testate giornalistiche di rilievo nazionale e locale - che ne hanno dunque valutato legittima la divulgazione - per poi essere pubblicato da Panorama solo nella giornata del 22 marzo;

non si ritiene travalicato il principio di essenzialità dell’informazione in considerazione della originalità della vicenda e della delicatezza degli interessi coinvolti, tenuto conto del fatto che “negli ultimi anni si è registrata una crescente attenzione da parte dell’opinione pubblica nei confronti dei casi di c.d. “abusi in divisa”” posti in essere da appartenenti alle forze dell’ordine che, nel caso di specie, sono stati invece destinatari di atti di aggressione da parte del soggetto fermato;

“il video in contestazione (…) costituisc[e] una preziosa testimonianza del singolare comportamento adottato da un ragazzo che accusava falsamente le Forze dell’ordine di averlo aggredito e sottoposto a sequestro, finendo poi per aggredire – lui – gli agenti di polizia” e che risulta utile al fine di scongiurare il rischio dell’apertura di un’indagine a carico di questi ultimi qualora, “una volta giunto all’ospedale, il giovane avesse persistito nell’accusare ingiustamente le Forze dell’ordine, dando origine così ad una comunicazione di notizia di reato che nel caso degli operatori sanitari (…) ha carattere obbligatorio”;

non può reputarsi sussistente neppure la violazione dell’art. 8 delle Regole deontologiche tenuto conto che il soggetto ripreso non appariva sottoposto a misure restrittive della libertà personale, essendo stato ripreso nella sala di attesa di un commissariato per essere poi assoggettato a fermo, secondo le dichiarazioni rese dagli agenti, solo a seguito delle aggressioni poste in essere nei confronti degli stessi;

con riguardo alla contestata violazione dell’art. 10 delle Regole deontologiche, al momento della pubblicazione del video lo stato di alterazione del soggetto ripreso non appariva riconducibile “ad uno stato patologico – presunto o reale – del [medesimo], ammesso che non fosse esso stesso simulato come le accuse di percosse e sequestro o che non derivasse da una volontaria assunzione di qualche sostanza, circostanza che in ogni caso non rientra nelle previsioni della norma deontologica” indicata;

la diffusione delle immagini ha avuto una durata temporalmente limitata avendo l’editore provveduto alla rimozione del video subito dopo la notifica del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 21 ottobre 2019 nel corso della quale il titolare del trattamento, oltre a richiamare gli argomenti dedotti nella memoria difensiva già depositata, ha precisato che l’oscuramento del volto del protagonista del video avrebbe compromesso la completezza dell’informazione resa, costituendo tale aspetto parte integrante della notizia in virtù della particolarità della vicenda svoltasi in un luogo che, per le sue caratteristiche, non appariva idoneo ad ingenerare nell’interessato una legittima aspettativa di riservatezza;

CONSIDERATO che la limitazione imposta al titolare del trattamento, anche in virtù delle caratteristiche dello specifico procedimento utilizzato per la sua adozione, è un provvedimento a carattere temporaneo che, al fine del consolidamento dei relativi effetti, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento il quale, sulla base di un esame compiuto nel merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da Panorama S.r.l. attraverso la pubblicazione di un video ritraente un uomo nell'atto di compiere gesti autolesionistici all'interno della sala di attesa di un commissariato di polizia non costituisce, di per sé solo, un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

la diffusione del video infatti, come argomentato da parte del titolare del trattamento, poteva reputarsi rispondente all’interesse pubblico in quanto finalizzata, alla luce di recenti fatti di cronaca connessi a vicende analoghe, a documentare quanto avvenuto nell’interazione tra il soggetto fermato e gli agenti di polizia in servizio;

la qualità dell’immagine diffusa attraverso il video è tuttavia apparsa, contrariamente a quanto affermato dal titolare, idonea a consentire l’identificabilità del soggetto ripreso, informazione quest’ultima da ritenersi non essenziale per il perseguimento delle finalità di cronaca da parte del predetto titolare;

l’adozione del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, in quanto riferito all’ulteriore diffusione delle citate immagini con modalità tali da rendere identificabile il soggetto ripreso, ha inteso pertanto arginare il rischio di un possibile pregiudizio per i diritti del medesimo connesso alla divulgazione di dettagli, quali il volto in chiaro, idonei a renderlo riconoscibile quanto meno da parte della collettività di riferimento, costituita, in particolare, dai cittadini abitanti nel quartiere nel quale i fatti si sono verificati;

il trattamento effettuato appare in contrasto con l’art. 6, comma 1, delle regole deontologiche non essendo la diretta identificabilità del protagonista del video un dato essenziale ai fini dell’informazione complessivamente fornita, nonché con l’art. 8, comma 1, delle citate regole in quanto, pur non trattandosi di soggetto sottoposto ad uno stato di costrizione evidente, l’identificabilità del medesimo, in considerazione della specificità della situazione nella quale è stato ritratto, risulta idonea a ledere la sua dignità;

con specifico riferimento ai dati riguardanti lo stato di salute del soggetto ripreso si reputa, in esito ad un’analisi della vicenda condotta anche alla luce delle difese presentate dal titolare del trattamento, che le relative informazioni diffuse nel video non costituiscano dati clinici oggettivamente accertati, ma dichiarazioni rese, in uno stato di evidente alterazione, dall’interessato medesimo in un luogo aperto al pubblico e con modalità tali da poter anche lasciar intendere di essere non veritiere;

fatta eccezione per quest’ultimo profilo, le valutazioni preliminari effettuate dall’Autorità nel provvedimento del 25 marzo 2019 possono ritenersi sostanzialmente confermate;

RITENUTO che, nel caso di specie, la diffusione di dati personali idonei a rendere identificabile l’interessato ripreso all’interno del video oggetto di contestazione sia da reputarsi in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, con l’art. 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, delle regole deontologiche e che il relativo trattamento, in quanto posto in essere con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO, tuttavia, che:

il trattamento ha coinvolto un solo soggetto, non direttamente identificato tramite eventuali generalità riportate nell’articolo, e che la durata della diffusione è stata limitata a pochi giorni;

il titolare del trattamento ha dichiarato di aver disposto la pubblicazione del video non con l’intento di ledere la sfera giuridica del soggetto ripreso, ma nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio di essenzialità dell'informazione tenuto conto dell'originalità del fatto e della necessità di documentare, a testimonianza del corretto operato delle forze di polizia, quanto avvenuto all’interno del commissariato, motivando la scelta di pubblicare il predetto video in chiaro in considerazione della necessità di prevenire possibili successive strumentalizzazioni della vicenda da parte del protagonista;

l’avvenuta diffusione del predetto video anche da parte di agenzie di stampa nazionale ha indotto il titolare a fare affidamento su una valutazione di liceità già condotta da parte di soggetti particolarmente qualificati ed a ritenere che non vi fosse la necessità di adottare particolari accorgimenti prima della sua pubblicazione;

Panorama S.r.l., come dichiarato nel corso del procedimento, ha eseguito il provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento provvedendo alla rimozione del video e di qualsiasi immagine correlata all'articolo, cessando in tal modo il relativo trattamento;

con riferimento ai dati relativi alla salute dell’interessato riportati nel testo dell’articolo, occorre tenere conto del fatto che, come già sopra evidenziato, l’origine degli stessi sia da ricondurre ad esternazioni rese dallo stesso interessato, sia pure in uno stato di evidente alterazione, e non all’autonoma pubblicazione da parte del giornale di dati clinici di valore documentato;

i fatti contestati si sono verificati nel periodo di vigenza del regime di applicazione progressiva delle misure sanzionatorie previsto dall'art. 22 del d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti – ovvero la durata limitata del trattamento, il tempestivo adeguamento del titolare del trattamento alle misure disposte dall’Autorità mediante il provvedimento di limitazione provvisoria, l’assenza di dolo, la mancanza di analoghe precedenti violazioni commesse dal medesimo titolare, il verificarsi della condotta nel periodo di vigenza dell’art. 22 del d.lgs. n. 101 del 2018 – porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Panorama S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati personali dell’interessato ripreso all’interno del citato video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO altresì che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO di disporre altresì l’invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, dispone nei confronti di Panorama S.r.l. la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati dell’interessato ripreso all’interno del video con modalità idonee a renderlo identificabile, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Panorama S.r.l. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati;

c) dispone l’invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per l’inoltro al competente Consiglio regionale;

d) dispone l’adempimento di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, Panorama S.r.l., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei