g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 1° ottobre 2020 [9501766]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9501766]

Provvedimento del 1° ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 169 del 1° ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv.  Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica adottato dal Garante in data 18 aprile 2019 e preso atto delle risultanze dell’attività di monitoraggio avviata dall’Ufficio;

VISTE le notizie di stampa del XX secondo le quali XX, medico di base e candidato alle elezioni XX, avrebbe utilizzato la rubrica dei Suoi pazienti per inviare loro, tramite la piattaforma WhatsApp, numerosi messaggi a fini di propaganda elettorale;

VISTA la nota del 17 giugno 2019 con la quale il XX, in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità, ha ammesso di aver utilizzato detti recapiti per l’invio di materiale elettorale, affermando di aver destinato tali comunicazioni a pazienti con cui intercorrevano rapporti di amicizia o che avrebbero “specificatamente richiesto negli anni di avvisarli di appuntamenti elettorali”, senza tuttavia produrre idonei elementi a sostegno di tali affermazioni;

VISTA la nota dell’Ufficio del 23 ottobre 2019 (prot. n. 36184) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato ad XX, nella sua qualità di titolare del trattamento, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state notificate le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nell’utilizzo delle numerazioni telefoniche dei pazienti del titolare per l’invio di messaggi di propaganda elettorale senza adeguata base giuridica ed idonee informazioni all’interessato, trattamento effettuato in maniera non conforme ai principi base di liceità e trasparenza del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), ed in violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento;

VISTI gli scritti difensivi del 31 dicembre 2019 con cui il XX ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio precisando quanto segue:

• la comunicazione del 17 giugno 2019 è stata interpretata come una ammissione di responsabilità, ma non intendeva assolutamente esserlo né poteva essere considerata tale;

• i messaggi a fini di propaganda elettorale sono, infatti, stati inviati singolarmente solo “ad amici i cui rapporti preesistevano al rapporto medico-paziente e/o ad amici la cui originaria conoscenza affondava nel rapporto medico-paziente, ma che poi è sfociata in rapporti di amicizia consolidata a è strutturata”;

• i messaggi sono stati inviati ad alcune centinaia di persone da considerarsi solo amici, atteso che “nella stragrande maggior parte dei casi i destinatari non erano e non sono pazienti”, che una “residua parte di destinatari erano amici, successivamente divenuti pazienti, i cui dati erano già noti” e che solo “una marginale ed infine parte di destinatari sono amici consolidati da anni, con cui intercorrono diverse occasioni sociali a prescindere dal rapporto professionale, la cui originaria conoscenza affondava nel rapporto professionale, ma con i quali, nel corso degli anni, è maturata amicizia profonda, duratura e contrassegnata da costante frequentazione al di fuori dell’attività professionale”;

•  il limitato gruppo di amici ex pazienti, che non supera la decina di persone, sono soggetti con cui il titolare “utilizza il telefono ... per comunicazioni di carattere diverso da quella professionale e segnatamente per comunicazioni di carattere privato, essendo nato un rapporto di amicizia con carattere decisamente prevalente rispetto al rapporto professionale”;

RILEVATO che il punto 5, d), del provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica adottato dal Garante in data 18 aprile 2019 (in www.garanteprivacy.it, doc web n. 9105201), sottolinea che i dati personali raccolti nell’ambito dell’attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica in quanto tale finalità non è riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti, salvo che il titolare acquisisca uno specifico e informato consenso dell’interessato;

RILEVATO che il punto 2 del predetto provvedimento, ribadendo i principi generali in materia di consenso, indica espressamente che esso deve essere documentabile (ad es. per iscritto o su supporto digitale) ossia “il titolare deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati”, conformemente a quanto previsto dagli artt. 5, par. 2, e 7, par. 1, del Regolamento;

RILEVATO che il XX, di professione medico di base, ha utilizzato i recapiti telefonici di alcuni pazienti per inviare loro, attraverso la piattaforma WhatsApp, messaggi finalizzati a promuovere la propria candidatura alle elezioni XX;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal XX in merito al fatto che i destinatari dei messaggi di propaganda elettorale debbano essere qualificati come soggetti a lui legati da pregressi rapporti di amicizia, ovvero siano pazienti in relazione ai quali un personale e strutturato vincolo di amicizia si è sovrapposto, sostituendolo nella sua natura, al rapporto professionale medico-paziente;

CONSIDERATO che in base alle medesime dichiarazioni il gruppo di amici, qualificabili come ex pazienti, a cui sono stati inviati i messaggi in questione sarebbe riconducibile ad una mera decina di persone;

RILEVATO che con riguardo a tali soggetti non possa considerarsi integrata la contestata violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. a) del Regolamento atteso che, nel caso di specie, il candidato ha dichiarato di aver fatto uso di una rubrica personale contenente i recapiti telefonici di soggetti legati allo stesso da rapporti di amicizia per i quali può considerarsi applicabile l’esenzione di cui all’art. 2, par. 2, lett. c), del Regolamento;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami o segnalazioni all’Autorità in merito ai fatti in esame;

RITENUTO, pertanto, che debba procedersi all’archiviazione del procedimento avviato con l’atto di contestazione di violazione amministrativa notificato in data 23 ottobre 2019 atteso che, allo stato degli atti, non sono ravvisabili gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

DISPONE

per i sopra indicati motivi, l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice e dell'art. 58, par. 1, lett. d) del Regolamento, nei confronti di XX con atto di contestazione di violazione amministrativa notificato in data 23 ottobre 2019.

Roma, 1° ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi