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Provvedimento del 1° ottobre 2020 [9500508]

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[doc. web n. 9500508]

Provvedimento del 1° ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 167 del 1° ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv.  Guido Scorza, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica adottato dal Garante in data 18 aprile 2019 e preso atto delle risultanze dell’attività di monitoraggio avviata dall’Ufficio;

VISTO il reclamo presentato in data 24 aprile 2019 da XX secondo il quale XX, candidato alle elezioni XX, avrebbe inviato una comunicazione di posta elettronica a fini di propaganda elettorale al proprio indirizzo PEC, tratto dall’albo degli iscritti all’ordine professionale XX;

VISTA la nota del 17 agosto 2019 con la quale XX, in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità, ha confermato di aver effettivamente reperito la PEC del reclamante sull’albo XX e di aver inviato a tale indirizzo due comunicazioni elettorali;

VISTA la nota dell’Ufficio del 22 ottobre 2019 (prot. n. 36141) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato ad XX, nella sua qualità di titolare del trattamento, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state notificate le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nell’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata del reclamante per l’invio di una comunicazione di propaganda elettorale senza adeguata base giuridica ed idonee informazioni all’interessato, trattamento effettuato in maniera non conforme ai principi di liceità e trasparenza del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), ed in violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

RILEVATO che il punto 2 del citato provvedimento adottato dal Garante in data 18 aprile 2019 (in www.garanteprivacy.it, doc web n. 9105201) sottolinea che il trattamento di dati personali a fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica può essere effettuato solo sulla base di alcuni presupposti di liceità tra cui il consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile dell’interessato, conformemente a quanto previsto dagli artt.6, par. 1, lett. a), 9, par. 2, lett. a) e 13 del Regolamento;

RILEVATO che il punto 5.a del predetto provvedimento indica espressamente che i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali, tra i quali, in particolare, quelli estratti da “elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice)”, non sono utilizzabili per finalità elettorali in ragione della specifica disciplina di settore;

RILEVATO che XX, come dallo steso confermato, ha utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata estratto dall’albo degli iscritti all’ordine professionale XX per inviare due messaggi di propaganda elettorale senza il consenso libero, specifico ed informato dell’interessato per tale finalità, a nulla rilevando la circostanza che tale dato personale fosse pubblicato su di un albo professionale e pertanto pubblicamente accessibile;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATA pertanto l’illiceità del predetto trattamento, in quanto effettuato in maniera non conforme ai principi base di liceità e trasparenza del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), ed in violazione degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento;

CONSIDERATO, ai fini della valutazione della gravità della violazione, che:

- XX, con la nota 17 agosto 2019, ha riferito aver preso conoscenza del citato provvedimento del Garante all’atto della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 7 maggio 2019 - e dunque successivamente agli invii in questione – e di aver “interrotto immediatamente [dopo] il trattamento dei dati personali degli iscritti agli albi professionali XX per finalità di comunicazioni elettorali”;

- dalla tale dichiarazione si può ragionevolmente desumere che il titolare del trattamento abbia inviato comunicazioni di propaganda elettorale anche ad altri iscritti all’albo XX per cui il trattamento de quo, benché occasionale, ha comunque interessato un considerevole numero di persone;

CONSIDERATO, d’altra parte, che:

- nel caso oggetto di reclamo si è trattato di due sole comunicazioni, inviate dal titolare ad un collega XX;

- i dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni e che non sono pervenuti altri reclami o segnalazioni all’Autorità in merito ai fatti in esame;

- XX ha collaborato fattivamente con l’Autorità nell’ambito delle attività istruttorie ed aveva spontaneamente posto termine al trattamento illecito prima ancora dell’intervento dell’Autorità;

RITENUTO, pertanto, che le violazioni in questione, in relazione all’art. 83, par. 2, ultimo periodo ed al considerando 148 del Regolamento, possano essere qualificate di grado “minore”;

RITENUTO, quindi, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, di dover ammonire XX, titolare del trattamento, in merito alla necessità di attenersi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali degli iscritti ad albi e collegi professionali;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta da XX come descritta in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento in relazione all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata del reclamante per l’invio di una comunicazione di propaganda elettorale senza adeguata base giuridica ed idonee informazioni all’interessato;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento ammonisce XX in merito alla necessità di attenersi al rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali degli iscritti ad albi e collegi professionali.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni, se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 1° ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi