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Parere su uno schema di articolato recante alcune modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego - 29 ottobre 2020 [9487448]

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[doc. web n. 9487448]

Parere su uno schema di articolato recante alcune modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego - 29 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 199 del 29 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del vice segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante su uno schema di articolato recante alcune modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. 

Nella nota di trasmissione si precisa che la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto, nel corso della riunione del 6 luglio 2020, ha espresso orientamento favorevole all'avvio dell'istruttoria.

Lo schema – che si compone di 4 articoli – si propone di modificare e integrare gli articoli 3, 18 e 20-ter del DPR n. 752/1976 in tema di censimento della popolazione e appartenenza a gruppi linguistici nella provincia di Bolzano.

La prima integrazione riguarda il comma 9-quater dell'articolo 3 (art. 1 dello schema) e concerne gli attestati di conoscenza delle due lingue.

Con il comma 1 dell'articolo 2 si intende, invece, modificare l'articolo 18 del decreto per definire la periodicità del censimento linguistico in provincia di Bolzano con cadenza decennale, al fine di adeguare la normativa all’introduzione del c.d. censimento permanente della popolazione e delle abitazioni in sostituzione del precedente censimento generale previsto, con cadenza annuale, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge n. 212 del 2012.

Il secondo comma dell’articolo 2, integra poi il medesimo articolo 18 prevedendo che la rilevazione della consistenza linguistica possa avvenire “anche per via telematica”, al fine -come precisato nella relazione illustrativa - di realizzare una semplificazione dei procedimenti e la riduzione dei costi.

In termini analoghi, l’articolo 3 dello schema modifica l'articolo 20-ter del DPR n. 752/1976 (introdotto dal d. lgs. 23 maggio 2005, n. 99, e successivamente modificato dal d. lgs. 29 aprile 2015, n. 75) prevedendo la possibilità per i cittadini di rendere o richiedere anche in via telematica la certificazione di appartenenza, o aggregazione, a uno dei gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino.

Come riportato nella relazione illustrativa, attualmente l'archivio delle dichiarazioni di appartenenza linguistica è tenuto esclusivamente in forma cartacea presso il tribunale di Bolzano e per rendere o ottenere tale certificazione -ai fini della partecipazione a concorsi pubblici o per accedere alle prestazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale- è necessario recarsi al tribunale di Bolzano; in ogni caso, “la modalità telematica sarebbe un'opzione aggiuntiva, offerta nello spirito dell'Agenda Digitale Nazionale che, mantenendo i vincoli di riservatezza, segretezza e inviolabilità, eviterebbe al cittadino di doversi presentare fisicamente presso la sede del tribunale”.

Il secondo comma dell’articolo 3, infine, prevede che per consentire agli uffici del tribunale di Bolzano di istituire e rendere operativo il servizio telematico siano adottate disposizioni di carattere tecnico­informatico a cura del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano che dovrà in ogni modo confrontarsi in merito con il Ministero della Giustizia e con il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige.

RILEVATO

2. Il tema delle dichiarazioni di appartenenza ai gruppi linguistici (italiano, tedesco o ladino) in Alto Adige è stata più volte sottoposta all’attenzione dell’Autorità per gli evidenti ed elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati che il conseguente trattamento di dati personali comporta in tale contesto. Occorre infatti considerare che oggetto del trattamento sono, in questi casi, categorie particolari di dati cui la normativa europea e nazionale in materia di protezione dati riserva una disciplina ad elevate garanzie (art. 9 Regolamento; art. 2-sexies Codice). 

Al riguardo si rammenta che gli articoli 18 e 20-ter del d.P.R. n. 752 del 1976, che qui si intendono modificare, sono stati oggetto di un delicato bilanciamento che ha trovato nella formulazione attualmente vigente un giusto equilibrio. Le numerose garanzie introdotte a suo tempo, e successivamente integrate, dando seguito alle segnalazioni ricevute dalla Commissione europea e da questa Autorità con diversi pareri resi negli anni passati, hanno consentito di evitare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per violazione del diritto comunitario, derivante da un c.d. censimento etnico-linguistico non rispettoso dei principi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Alla luce del quadro normativo illustrato e della particolare delicatezza dei trattamenti effettuati nel descritto contesto, ogni ulteriore integrazione o innovazione della disciplina deve essere valutata con estrema attenzione, specie quando preveda, come in questo caso, l’introduzione di un servizio telematico per la rilevazione della consistenza linguistica, al fine di scongiurare ogni possibile rischio derivante dall’utilizzo di tecnologie.

Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune indicazioni volte a conformare pienamente lo schema di regolamento ai principi, alle regole e alle garanzie previste in materia di protezione dati dal Regolamento e dal Codice.

RITENUTO

3.1. Raccolta dati per il censimento.

L’integrazione proposta all’articolo 18, comma 2, del DPR n. 752 del 1976, prevede l’introduzione della modalità telematica per rilevare l’appartenenza linguistica di ciascun residente/dimorante in Alto Adige nell’ambito del medesimo censimento linguistico, che si aggiunge a quella cartacea.

Al riguardo occorre considerare che in base al comma 1 del medesimo articolo 18, nel censimento della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi. Il foglio è poi “collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima”.

Nella relazione illustrativa è evidenziata la necessità di consentire la raccolta dei predetti dati relativi all’appartenenza linguistica anche in modalità telematica, analogamente a quanto avviene nell’ambito della rilevazione dei questionari del censimento della popolazione e delle abitazioni.

Al riguardo si rappresenta, tuttavia, che i dati raccolti nel corso del censimento della popolazione e delle abitazioni, com’è noto, non sono anonimi, per l’assorbente ragione che nel questionario è obbligatorio indicare i dati anagrafici e il codice fiscale degli interessati (di chi compila il questionario e del relativo nucleo familiare e delle convivenze).

In tale quadro, si evidenzia che, al fine di rispettare la garanzia di anonimato nella dichiarazione resa a fini statistici, la raccolta dei dati relativi all’appartenenza linguistica in via telematica dovrà avvenire con una procedura ad hoc, distinta dalla generale rilevazione censuaria, adottando, sulla base di un’adeguata valutazione di impatto, le cautele necessarie a garantire l’anonimato degli interessati in ogni fase del trattamento. Ciò, analogamente a quanto assicurato per la dichiarazione resa in modalità cartacea che, garantendo l’anonimato dei dichiaranti, non consente, neppure a fini statistici, di classificare gli interessati dimoranti nella Provincia di Bolzano in base all’appartenenza linguistica.

L’articolo 18, pertanto, andrebbe integrato (anche in analogia a quanto previsto con riferimento all’articolo 20-ter, su cui si veda infra) prevedendo l’adozione di misure di sicurezza a garanzia degli interessati idonee ad assicurare, in particolare, modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica, da individuarsi in un successivo provvedimento adottato sentito il Garante.

3.2. Dichiarazioni di appartenenza o aggregazione linguistica.

Con riferimento alle modifiche proposte all'articolo 20-ter del DPR n. 752 del 1976, si osserva preliminarmente che la raccolta sistematica, anche in via telematica, delle dichiarazioni di appartenenza o aggregazione linguistica, a fronte di un utilizzo dei dati che si rivela spesso solo occasionale ed eventuale, qualora effettuata senza le giuste garanzie per gli interessati potrebbe risultare discriminatoria e lesiva del diritto alla riservatezza dei dichiaranti.

Come sopra evidenziato, la procedura prevista per le dichiarazioni rese in modalità cartacea reca numerose garanzie a tutela dei dati personali degli interessati, previste al fine di assicurare in modo rigoroso la riservatezza delle informazioni in ogni fase del trattamento, prevedendone l’utilizzo solo nei casi previsti dalla legge e laddove indispensabili a perseguire l’obiettivo di interesse pubblico di tutela delle minoranze perseguito dalla c.d. proporzionale etnica in Provincia di Bolzano.

In particolare, la disposizione normativa stabilisce che la dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, sottoscritta dal dichiarante, sia collocata dallo stesso in apposita busta “chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace” del luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace e così conservata dal cancelliere del tribunale, il quale certifica l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La disposizione stabilisce altresì che presso gli uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. Infine si prevede che il dichiarante produca la certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti e tale plico può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti.

Nello schema viene demandato a un successivo decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della Giustizia e il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, la definizione delle modalità di attuazione delle procedure telematiche previste dalle nuove norme.

Tenuto conto del rinnovato quadro normativo in materia di protezione dei dati, specie sotto il profilo della sicurezza dei trattamenti e dei dati (art. 32 Regolamento), si ritiene opportuno che in tale decreto – che andrebbe accompagnato da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati - vengano definite le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio sotteso ai trattamenti in questione.

In particolare, le soluzioni che si individueranno, nel rispetto dei principi di protezione dei dati by default e by design, dovranno escludere la possibilità di formare un archivio dei cittadini che hanno presentato le dichiarazioni o a maggior ragione una schedatura dei medesimi ed assicurare, anche mediante l’utilizzo di opportune tecniche di pseudonimizzazione o crittografiche, caratteristiche di riservatezza e integrità della scelta effettuata analoghe a quelle realizzate con le buste chiuse e sigillate.

Il Garante avrà modo di esprimere le proprie valutazioni sull’adeguatezza delle misure prospettate in sede di parere sullo schema di provvedimento, che si ritiene necessario prevedere espressamente nel testo (così come richiesto con riferimento al provvedimento attuativo dell’articolo 18).

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di regolamento di modifica di alcune disposizioni del DPR n. 752 del 1976, recante le “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”, con le seguenti condizioni:

a) l’articolo 18 del DPR 752 del 1976 sia integrato con la previsione di un successivo provvedimento attuativo, da adottarsi sentito il Garante, con il quale individuare misure di sicurezza a garanzia degli interessati idonee ad assicurare, fra l’altro, modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica;

b) all’articolo 20-ter del DPR 752 del 1976, sia previsto espressamente che il decreto attuativo del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano sia adottato sentito il Garante, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi