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Parere su uno schema di provvedimento recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019" - 17 ottobre 2019 [9207155]

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[doc. web n. 9207155]

Parere su uno schema di provvedimento recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019" - 17 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 191 del 17 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare, l’art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l’art. 3, comma 3, del richiamato d.lgs. 175/2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate;

Visto, inoltre, il comma 4 del medesimo art. 3, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

Visto, altresì, il comma 5 del medesimo art. 3, secondo cui, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati;

Visto il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2017” (cfr. il parere favorevole del Garante, provv. n. 194 del 5 aprile 2018, consultabile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 8275691), attuativo del citato art. 3, comma 5, del d.lgs. 175/2014

Visto il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019” (su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 35 del 31 gennaio 2019, doc. web n. 9084331), che recepisce le novità introdotte dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 marzo 2019 relative alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie militari;

Visto lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, predisposto congiuntamente con l’Agenzia delle entrate, che estende – ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 175/2014 e in attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e del decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 – l’invio al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019 (diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. 175/2014) anche ai professionisti iscritti all’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario, all’Albo dei biologi e agli Albi afferenti all’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole (provv. n. 174 del 26 settembre 2019); visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, secondo cui, per la trasmissione telematica al Sistema TS dei predetti dati, la relativa consultazione da parte del cittadino e la conservazione, si applicano le medesime modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015 (su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 450 del 30 luglio 2015, doc. web n. 4160058), attuativo del richiamato art. 3, comma 3, del d.lgs 175/2014, e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2018 (su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provv. n. 248 del 26 aprile 2018, doc. web n. 8641178), di modifica del succitato decreto del 31 luglio 2015; visto, inoltre, il successivo comma 2, il quale prevede che le modalità tecniche di utilizzo dei richiamati dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Vista la richiesta di parere, da parte dell’Agenzia delle entrate, del 17 aprile 2019, prot. n. 96691 – ad integrazione della nota del 1° aprile 2019, prot. n. 75648 – su uno schema di provvedimento, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze _____”;

Rilevato che suddetto schema di provvedimento:

- conferma la medesima disciplina prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019 (par. 1.1);

- recepisce l’estensione dell’obbligo di trasmissione dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2019, da parte degli esercenti le professioni sanitarie indicate nel citato schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (par. 1.2);

- precisa che le disposizioni relative all’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie in dichiarazione precompilata, manifestata chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale, relativamente alle prestazioni erogate da parte dei citati esercenti le professioni sanitarie, si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento (par. 1.3);

Rilevato che lo schema di provvedimento in esame rinvia alla disciplina contenuta nel provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 e nel provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, estendendone l’applicazione ad ulteriori tipologie di spese sanitarie, per cui si confermano le misure e garanzie ivi disciplinate e già valutate favorevolmente da parte del Garante in quanto ritenute adeguate a proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

Ritenuto, pertanto, che non ci sono osservazioni da formulare, non essendo state rilevate criticità sullo schema di provvedimento in esame;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze _____”.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA



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