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Provvedimento del 19 settembre 2019 [9164491]

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[doc. web n. 9164491]

Provvedimento del 19 settembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 173 del 19 settembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 29 novembre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC ed a Google Italy S.r.l. la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di un URL collegato ad una vicenda giudiziaria, risalente nel tempo e connessa alla professione esercitata all’epoca, in ordine alla quale ha scontato la pena a suo tempo inflittagli dalla competente Corte di appello;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale dalla permanenza in rete di informazioni datate e collegate ad una professione che non svolge più a far tempo dal 2009, anno nel quale è avvenuta la radiazione dal relativo albo di categoria;

VISTA la nota del 20 dicembre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 27 dicembre 2018 con la quale Google ha chiesto una breve proroga del termine di riscontro, stanti le numerose richieste di rimozione pervenute nel periodo di riferimento;

VISTA la nota del 21 gennaio 2019 con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX e XX, ha rappresentato:

di non poter accogliere la richiesta dell’interessato trattandosi di vicenda recente in ordine alla quale, nel 2013, è stata pronunciata nei confronti del medesimo una sentenza di condanna per i reati di appropriazione indebita e di falso con riguardo a condotte tenute nello svolgimento della sua attività professionale;

la sussistenza dell’interesse del pubblico a conoscere le informazioni reperibili tramite detto URL in quanto connesse al ruolo pubblico svolto dal reclamante e riguardanti gravi reati commessi nell’esercizio di tale ruolo;

che le notizie in questione sono state pubblicate su organi di stampa di rilievo nazionale ed hanno pertanto natura giornalistica;

VISTA la nota del 5 febbraio 2019 con la quale il reclamante ha ribadito la propria richiesta, rilevando che si tratta di “avvenimenti risalenti a più di dieci anni fa” e che “dal 2009 non svolge più alcuna attività lavorativa” anche in considerazione della sua età anagrafica;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL indicato nell’atto di reclamo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO:

che nel 2013 la Corte di Appello competente ha confermato la condanna inflitta all’interessato in primo grado, riducendo la pena irrogata che risulta scontata da tempo;

che il medesimo non svolge più, a partire dal 2009, l’attività professionale in relazione alla quale sono stati commessi i reati per i quali è stato condannato, pertanto non ricopre attualmente un ruolo pubblico per il quale possa ritenersi tuttora sussistente l’interesse della collettività a disporre di tali informazioni;

in considerazione di ciò non possono pertanto ritenersi presenti motivi legittimi prevalenti, richiesti dall’art. 17 del Regolamento in combinato disposto con l’art. 21 del medesimo, al fine di giustificare il perdurante trattamento dei dati dell’interessato da parte del motore di ricerca con riguardo all’URL oggetto di reclamo;

che, in virtù di quanto esposto, le informazioni reperibili tramite detto URL sono pertanto idonee a determinare, in capo all'interessato, un pregiudizio che non può dirsi bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);

RITENUTO di dover considerare il reclamo fondato con riguardo all’URL individuato nell’atto introduttivo e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere lo stesso quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo fondato e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g) del medesimo, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l’URL indicato nell'atto introduttivo quale risultati di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 19 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia