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Provvedimento del 17 gennaio 2019 [9082452]

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[doc. web n. 9082452]

Provvedimento del 17 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 8 del 17 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 26 settembre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Imparato, ha chiesto di ordinare a Google LLC ed a Google Italy S.r.l. la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di alcuni URL collegati a pagine contenenti informazioni relative ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto ed in relazione alla quale è pendente un procedimento penale "avente ad oggetto i reati di associazione per delinquere e violazioni fiscali" commesse nell'ambito della gestione di alcune società di capitali; 

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni ormai risalenti nel tempo, la cui conoscibilità è ritenuta pertanto non più rispondente all'interesse della collettività, eccependo che con riguardo ad alcuni dei reati contestati sarebbe peraltro spirato il termine di prescrizione;

VISTA la nota del 12 ottobre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 29 ottobre 2018 con la quale Google LLC e Google Italy S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, hanno rilevato:

che l'URL indicato nella memoria con il n. 1) "non viene restituito dal motore di ricerca (...) a fronte di ricerche per il nome del reclamante"; 

di non poter accogliere la richiesta di rimozione dei restanti URL, ritenendo non sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di informazioni connesse ad un procedimento penale tuttora in corso riguardante reati gravi contestati all’interessato e riconducibili all'attività  imprenditoriale di import-export svolta dal medesimo nel settore delle bevande alcoliche, informazioni, quindi, la cui conoscibilità è da ritenersi di attuale interesse per la collettività;

CONSIDERATO, preliminarmente, con riguardo alla decisione nel caso di specie, che:

il trattamento effettuato da Google LLC nella circostanza incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano (art. 56, par. 2, del Regolamento);

pertanto, in applicazione dell'art. 55, par. 1, del medesimo Regolamento, può ritenersi sussistente la competenza in capo al Garante del potere di trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente in quanto stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12); 

PRESO ATTO, relativamente alla richiesta diretta ad ottenere la rimozione dell'URL individuato con il n. 1 nella memoria depositata dal titolare del trattamento (cfr. pag. 2), che quest’ultimo ha dichiarato - con attestazione della quale l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante” - che detto URL non è restituito dal motore di ricerca in associazione al nominativo del reclamante e pertanto questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti in merito;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; 

RILEVATO che:

il procedimento penale avviato in relazione ai reati contestati al reclamante, e connessi all'attività imprenditoriale svolta dal medesimo, risulta in corso di svolgimento;

le informazioni riportate all'interno degli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è stata chiesta la rimozione, pur risalenti all'epoca in cui è stata avviata l'inchiesta (2009), risultano collegate ad altri di recente pubblicazione che riprendono la notizia dando anche atto degli sviluppi giudiziari della vicenda, con particolare riguardo all'intervenuta prescrizione di parte dei reati contestati; 

deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda in considerazione della gravità di questi ultimi (cfr. punto 13 delle Linee guida adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 il 26 novembre 2014), nonché della professione svolta dall'interessato;

RITENUTO di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei predetti URL; 

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto del reclamante di avanzare nei confronti degli editori degli articoli reperibili tramite gli URL indicati, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, specifica istanza di integrazione delle informazioni ivi contenute; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) prende atto, con riguardo all'URL indicato con il n. 1 nella memoria del titolare del trattamento, che lo stesso, secondo quanto dichiarato nel corso del procedimento, non è restituito dal motore di ricerca in associazione al nominativo del reclamante e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti in merito; 

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 17 gennaio 2019 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia