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Provvedimento del 13 dicembre 2018 [9075357]

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[doc. web n. 9075357]

Provvedimento del 13 dicembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 506 del 13 dicembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 19 luglio 2018 dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bianculli, nei confronti di Google LLC, con il quale il reclamante ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome dei 312 URL indicati nel reclamo, in quanto rinvianti ad articoli relativi a vicende giudiziarie nelle quali il medesimo è stato coinvolto e che si sono concluse con decreto di archiviazione;

CONSIDERATO che il reclamante, in particolare:

segnalando di essere uno “stimato imprenditore” che opera “a livello internazionale” nei settori immobiliari del gioco d’azzardo e alberghiero, ha lamentato di essere stato “vittima di una vera e propria persecuzione giudiziaria” che avrebbe portato a procedimenti giudiziari, tutti chiusisi con il decreto di archiviazione; 

ha segnalato, dunque, di non essere mai stato condannato da alcun Tribunale, né di essere un personaggio di rilievo pubblico e di non aver mai svolto alcuna attività avente rilevanza pubblica;

ha sottolineato che la permanenza in rete degli URL relativi a queste esperienze costituisce la fonte di un danno alla propria reputazione e al proprio decoro professionale;

ha evidenziato di aver inviato a Google e a Bing la medesima richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in questione, rilevando che, mentre il secondo motore di ricerca ha provveduto alla rimozione di tutti gli URL segnalati, Google ha risposto negativamente, non ritenendo invocabile il diritto all’oblio, anche in considerazione di un interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie in questione;

VISTA la nota del 13 agosto 2018 con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alle richieste del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi alle richieste stesse; 

VISTE le note del 26 settembre e 7 novembre 2018 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, ha dichiarato:

relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta con i numeri 16, 19, 23, 77, 78, 83, 123, 130, 138, 139, 149, 151, 152, 178, 194, 208, 225, 243, 247, 248, 249, 250, 272, 290, e 310, non avendo individuato il nome del reclamante nei contenuti della pagina, di aver adottato misure manuali per impedire il posizionamento di tali URL tra i risultati di ricerca restituiti con il suo nome;

relativamente agli URL di cui ai numeri 20, 54, 170, 171 e 260, che essi non vengono restituiti dal motore di ricerca Google a fronte di ricerche con il nome del medesimo;

relativamente agli URL di cui ai numeri 14, 15, 17, 22, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 73, 116, 131, 132, 134, 172, 180, e 181 di volersi adoperare, a seguito della richiesta di informazioni di questa Autorità, per bloccare tali URL dai risultati di ricerca restituiti con il nome del reclamante;

relativamente agli URL di cui ai numeri 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, da 25 a 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, da 44 a 49, 51, 52, 53, 55, 62, da 63 a 67, 69, 70, 72, 74, 76, 79, 80, 84, 85, 86, 87, da 91 a 115, da 117 a 122, 124, 128, 129, 133, 135, 136, 137, 140, 142, 143, 144, 145, 146, da 154 a 162, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 177, 179, da 184 a 190, da 195 a 204, 206, 209, 210, 213, 214, 215, da 217 a 222, 224, da 226 a 237, 241, 242, 244, 246, da 261 a 271, 273, 274, 276, 278, 279, 286, 288, 289, 299, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 311 e 312, che le informazioni relative alla vicenda del reclamante sono riportate in via incidentale nel contesto di articoli giornalistici attinenti a storie e persone diverse dal medesimo e di interesse pubblico;

relativamente agli URL di cui ai numeri 1, 2, 6, 9, 18, 21, 24, 32, 35, 39, 40, 50, 56, 71, 75, 81, 82, 88, 89, 90, 125, 126, 127, 141, 147, 148, 150, 153, 163, 167, 168, 169, 176, 182, 183, 191, 192, 193, 205, 207, 211, 212, 216, 223, 238, 239, 240, 245, da 251 a 259, 275,  277, da 280 a 285, da 291 a 298, 303, 304, che riportano esclusivamente informazioni riguardanti la professione di imprenditore del reclamante senza menzionare le vicende giudiziarie, Google di dover escludere la sussistenza di un diritto all’oblio per: a) evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono ad un periodo compreso tra il 2012 e il 2016; b) ruolo pubblico del reclamante, quale imprenditore del settore immobiliare, alberghiero e del gioco d’azzardo; c) natura giornalistica dei contenuti in questione, relativi a notizie riportate in organi di stampa di rilevanza nazionale;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, il Garante è competente a eseguire i compiti assegnati e ad esercitare i poteri nei confronti di Google LLC, in quanto stabilita in Italia attraverso Google Italy e che, anche ai sensi dell’art. 56, par. 2, del Regolamento, il trattamento effettuato da Google LLC, nella fattispecie in esame, incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano;

RITENUTO che, alla luce dei criteri espressamente individuati dalle Linee Guida sull’attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso C-131/12, adottate dal Gruppo Art. 29 il 26 novembre, il pubblico deve avere la possibilità di cercare informazioni su soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica e che tra questi rientrano, ad esempio, imprenditori e professionisti e che le informazioni pubblicate costituiscono non opinioni personali ma ricostruzioni e fatti oggettivi principalmente attinenti alla vita lavorativa dell’interessato (cfr. punti 2 e 5 delle linee guida sopra citate); 

PRENDE ATTO, dunque, con riguardo agli URL indicati con i numeri 14, 15, 16 17, 19, 20, 22, 23, 43, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 73 77, 78, 83, 116, 123, 130, 131, 132, 134, 138, 139, 149, 151, 152, 170, 171, 172, 178, 180, 181, 194, 208, 225, 243, 247, 248, 249, 250, 260, 272, 290, e 310, di quanto affermato dal titolare del trattamento nelle note del 26 settembre e 7 novembre 2018, e, pertanto, questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

CONSIDERATO che, con riguardo alla richiesta di rimozione di tutti i restanti URL, il reclamo risulta infondato, in quanto da un esame degli stessi è emerso che le notizie in essi riportate si riferiscono agli anni che vanno dal 1993 al 2016, richiamando interrogazioni parlamentari, documenti della commissione parlamentare antimafia, articoli di testate giornalistiche italiane, francesi e statunitensi, nei quali si da atto della sua attività imprenditoriale nelle isole dei Caraibi, delle rilevanti proprietà immobiliari all’estero (tra cui grandi complessi alberghieri e di Casinò), di diversi giri di affari e di amicizie anche con soggetti appartenenti alla mafia e latitanti e si sottolinea anche che lo stesso è stato nominato Corrispondente consolare per la circoscrizione amministrativa nell’isola di S. Martin. Pertanto, in relazione ad essi sussiste l’interesse pubblico alla conoscenza anche in considerazione dell’attività imprenditoriale svolta dal reclamante;

RITENUTO che con riferimento agli URL che contengono le informazioni relative alla vicenda del reclamante riportate in via incidentale e nei quali si riferiscono vicende giudiziarie che lo hanno comunque interessato, il medesimo potrebbe attivare richieste di aggiornamento ai rispettivi titolari del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento:

a) prende atto con riguardo agli URL indicati con i numeri 14, 15, 16 17, 19, 20, 22, 23, 43, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 73 77, 78, 83, 116, 123, 130, 131, 132, 134, 138, 139, 149, 151, 152, 170, 171, 172, 178, 180, 181, 194, 208, 225, 243, 247, 248, 249, 250, 260, 272, 290, e 310 di quanto affermato dal titolare del trattamento, e, pertanto, questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che ci siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia