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Provvedimento del 16 maggio 2018 [9004796]

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[doc. web n. 9004796]

Provvedimento del 16 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 307 del 16 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 febbraio 2018 da XX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Salvagni e Stefano Salvato (come da procura speciale del 29 marzo 2018, allegata agli atti del fascicolo) nei confronti della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito, Agenzia) con cui la ricorrente -dipendente della stessa con incarico di titolare della sede estera ad Islamabad- contestando il riscontro da questa fornito e ribadendo le istanze già avanzate in data 20 gennaio 2018, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati contenuti nella corrispondenza intercorsa tra il suo datore di lavoro  e l’ambasciatore d’Italia, con particolare riferimento alla mail “del 15 dicembre 2017 ore 3.26 PM”; 

CONSIDERATO che la ricorrente ha rappresentato di essere venuta a conoscenza “dell’esistenza di corrispondenza intercorsa tra [… l’Agenzia] e l’ambasciatore d’Italia [..] e tra questo e terzi”, il cui contenuto, riguardante anche l’attività lavorativa da lei svolta, avrebbe poi contribuito alla revoca del suo incarico;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare: a) la nota del 15 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato; b) la nota datata 19 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento; c) il verbale di audizione delle parti svoltasi in data 5 aprile 2018 presso la sede dell’Autorità;

VISTA la nota 28 marzo 2018 con la quale la resistente si è opposta alle richieste avanzate dalla ricorrente trattandosi di corrispondenza “riservata e pertanto non visionabile”;

VISTO il verbale di audizione delle Parti sottoscritto presso gli Uffici del Garante il 5 aprile 2018, con il quale:

- la ricorrente, nel ribadire quanto già rappresentato nell’atto introduttivo, ha, altresì, rilevato:

•  l’illegittimità del trattamento posto in essere dalla resistente “e dai competenti organi dell’ambasciata italiana ad Islamabad che senza motivazione alcuna avrebbero secretato gli incartamenti”;

• che “il dossier non è coperto da un livello alto di segretezza  bensì unicamente dalla qualifica di “riservato” che non inibisce al diretto interessato l’esercizio del diritto di accesso ai dati”;

- la resistente, riportandosi alle proprie memorie ha rilevato che:

• i dati richiesti dalla ricorrente riguardano “un’informativa inviata dall’ambasciatore al direttore dell’Agenzia in forma riservata e per conoscenza”, come previsto dalla Convenzione stipulata tra il Ministro degli affari esteri e il direttore dell’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (agli atti del fascicolo);

• la ricorrente è già in possesso di parte dei dati dalla stessa richiesti in quanto contenuti nel provvedimento di revoca dell’incarico datato 26 marzo 2018, già in suo possesso;

CONSIDERATO in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente, volta ad ottenere i dati alla stessa riferiti contenuti nella corrispondenza tra il direttore dell’Agenzia e l’ambasciatore italiano, che:

• la specifica normativa di riferimento, nello stabilire che il personale dell’Agenzia che opera all’estero risponde al direttore della stessa da cui dipende gerarchicamente, prevede altresì che i “capi missione” -ovvero i capi delle rappresentanze diplomatiche o consolari, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. l) del decreto 22 luglio 2015, n.  113, Statuto dell’Agenzia- svolgono un’attività di vigilanza e di direzione sul personale delle sedi estere (v. art. 37 del dpR 5 gennaio 1967, n. 18; art. 9, comma 4, del cit. Statuto dell’Agenzia);

• la citata comunicazione tra l’ambasciatore  e il direttore dell’Agenzia, rientrante proprio  nell’ambito della menzionata attività di vigilanza e direzione, è prevista dall’art. 14 della Convenzione stipulata il 20 gennaio 2016 tra il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale e il Direttore dell’Agenzia, secondo il quale il “capo missione” comunica “al Ministero e all’Agenzia eventuali violazioni o situazioni di incompatibilità ambientale o funzionale alle quali il direttore assicura la tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti”;

• tale corrispondenza -avente un carattere istituzionale- contiene dati personali riferiti alla ricorrente, intendendo come tali sia informazioni oggettive, sia  descrizioni, giudizi, analisi o ricostruzioni di profili personali (riguardanti anche comportamenti professionali) che danno origine a valutazioni complessive del soggetto interessato in ragione dei quali la resistente avrebbe poi ritenuto di adottare nei suoi confronti un Atto di revoca dall’incarico presso la sede di Islamabad;

• solo la piena conoscenza di tutti gli elementi informativi alla stessa riferiti detenuti dal titolare del trattamento, sono idonei a consentire alla ricorrente di attivare eventuali meccanismi di difesa in giudizio;

RITENUTO di dover pertanto accogliere il ricorso e per l’effetto, di dover ordinare all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare alla ricorrente, entro dieci giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, i dati che la riguardano contenuti nella e-mail scambiata tra l’ambasciatore d’Italia e il direttore dell’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo in data “15 dicembre 2017 ore 3.26 PM;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla resistente di comunicare alla ricorrente, entro dieci giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento i dati che la riguardano contenuti nella e-mail scambiata tra l’ambasciatore d’Italia e il direttore dell’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo in data “15 dicembre 2017 ore 3.26 pm”.

Il Garante, nel chiedere alla Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l’inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell’art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia