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Provvedimento del 9 maggio 2018 [9003067]

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[doc. web n. 9003067]

Provvedimento del 9 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 286 del 9 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 12 febbraio 2018 da XX rappresentata e difesa dall’avv. Orlando Caponigro nei confronti di:

• Provincia Editoriale di Varese srl (quale editrice della testata on-line “laprovinciadi varese.it”)

• Varese Web srl (quale editrice della testata on-line “Varesenews.it”);

• Società Editoriale Varesina S.p.A. -di seguito, SEV- (quale editrice della testata on-line “prealpina.it”);

• Intermedia srl (quale editrice della testata on-line “intermediachannel.it”);

con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto, in relazione ad alcuni articoli pubblicati su testate giornalistiche on- line riconducibili ai titolari del trattamento sopra indicati:

- la rettifica delle informazioni riportate negli articoli, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati alla stessa riferiti trattati in violazione di legge;

- l’adozione di tutte le misure necessarie per interdire l’indicizzazione di tali articoli tramite i motori di ricerca esterni ai siti degli editori resistenti attraverso la compilazione del file “robots.txt” previsto dal “Robots Exclusion Protocol” e l’utilizzo dei “Robots Meta Tag”;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di essere stata coinvolta in un procedimento giudiziario, ancora pendente, relativo al reato di truffa commesso nell’ambito della sua attività professionale a danno di propri clienti;

- il pregiudizio alla sua immagine personale e professionale derivante dalla perdurante disponibilità in rete di articoli che “oltre ad essere inveritieri, e a rappresentare una vicenda che è ancora in corso di accertamento penale, non tengono conto in alcun modo dell’evoluzione dei fatti divenendo la notizia […] non vera, non lecita e non corretta, oltre che illegittima”;

- che in ragione del tempo trascorso dalla pubblicazione degli articoli oggetto di contestazione, risalente ad un periodo compreso tra due e cinque anni, il trattamento posto in essere risulta “in assoluto contrasto con le disposizioni del Codice […] per le quali il trattamento dei dati personali può avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare: a) la nota del 15 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato; b) la nota datata 12 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento; c) il verbale di audizione delle parti svoltasi in data 4 aprile 2018 presso la sede dell’Autorità;

RILEVATO che la copia del ricorso e dell'invito ad aderire alle richieste nello stesso contenute, sono stati trasmessi alla Provincia Editoriale di Varese srl a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 15 marzo 2018 e, quindi, in ragione della mancata risposta, nuovamente trasmessi, stesso mezzo, il 12 aprile 2018 unitamente alla richiesta formulata dall'Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice;

VISTA le note del 26 marzo e 3 aprile 2018, nonché il verbale di audizione del 4 aprile 2018, con i quali la SEV nel precisare che il procedimento penale riguardante la ricorrente è ancora in corso, ha rappresentato che:

- il sito relativo alle pagine web indicate dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo “non è in alcun modo riferibile alla [SEV] la quale evidentemente, non è titolare di alcun potere decisorio circa i contenuti ivi pubblicati”, detto dominio, infatti, tramite una ricerca effettuata attraverso il “portale “whois.com”, risulta intestato a […una società] in alcun modo collegata né al quotidiano La Prealpina […] né, tantomeno, a SEV”;

- l’articolo indicato dalla ricorrente, pubblicato il 9 settembre 2015, è stato disponibile “unicamente sulla copia cartacea del quotidiano, […] e poi nelle emeroteche” ed accessibile ai “soli lettori titolari del relativo abbonamento unicamente attraverso l’accesso all’archivio storico digitale del quotidiano ove, lo stesso, risulta conservato per finalità di documentazione storica”;

- l’archivio storico -che “per sua natura” non consente di procedere all’aggiornamento dei dati ivi contenuti-, contiene, peraltro, “esclusivamente le copie dei giornali relative all’anno in corso in quanto [quelle] relative agli anni precedenti vengono cancellate alla scadenza dell’anno”;

- la richiesta di rettifica avanzata dalla ricorrente -rispetto alla quale ha omesso di indicare i dati che dovrebbero essere rettificati- non configura l’esercizio dei diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice, bensì il diverso diritto alla rettifica previsto dall’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 consistente nel “reclamare la pubblicazione di un ulteriore articolo, successivo al primo, contenente una diversa ricostruzione dei fatti”;

VISTA la nota del 29 marzo 2018 con la quale la Intermedia srl, pur precisando di non avere “alcun obbligo al riguardo e senza che questo possa essere inteso come ammissione di una qualsivoglia responsabilità”, ha dichiarato di avere aderito alle richieste della ricorrente “avendo provveduto a cancellare dai propri archivi il bollettino Ivass e ogni riferimento ad avvenimenti riportati nel suddetto ricorso”;

VISTA la nota del 30 marzo 2018 con la quale Varese Web srl ha comunicato di non potere aderire alle richieste avanzate dalla ricorrente in ragione della attualità della notizia, che tratta di un procedimento penale, relativo ad una vicenda di forte risonanza locale, “tuttora in pieno corso e non definito”;

VISTA la comunicazione del 13 aprile 2018 con la quale Gioconda Buran in qualità di liquidatrice sociale de La Provincia Editoriale di Varese s.r.l., nel rappresentare che la stessa è stata posta in liquidazione in data 8 marzo 2017, ha, altresì, rilevato di avere cessato ogni attività a far data dal 14 ottobre 2016, a seguito di cessione del ramo di azienda alla Varese Edizioni srl, che, in data 13 dicembre 2017, ha disposto la chiusura della testata giornalistica “laprovinciadivarese.it”;

VISTE le note del 30 marzo e 4 aprile 2018 con le quali la ricorrente ha contestato quanto dichiarato dalle resistenti, rilevando, con particolare riferimento a quanto rappresentato dalla SEV, che “l’articolo contestato non risulta più visibile sul motore di ricerca Google”, ma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, lo stesso “è stato oggetto di indicizzazione con relativa pubblicazione sul web” fino alla data del 27 marzo 2018 “ossia dopo la comunicazione del ricorso da parte del Garante e dopo colloqui telefonici con l’avversa società”;

RILEVATO, preliminarmente, con riguardo alle richieste avanzate nei confronti della Provincia Editoriale di Varese che, avendo quest’ultima dichiarato di avere cessato ogni attività operativa dal mese di ottobre 2016, in occasione della cessione del ramo di azienda alla Varese edizioni s.r.l., l’istanza ai sensi dell’art. 7 del Codice e il ricorso risultano essere stati presentati nei confronti di un soggetto che non è il titolare del trattamento;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b), del Codice il ricorso proposto nei confronti de La provincia Editoriale di Varese s.r.l.; 

RITENUTO, con riguardo a quanto rappresentato da “Intermedia srl” di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento provveduto ad adottare, sia pure nel corso del procedimento, le misure richieste dall’interessata;

CONSIDERATO con riguardo alle richieste avanzate dalla ricorrente alla SEV che, pur avendo quest’ultima dichiarato che il sito relativo alle pagine web indicate nel ricorso non è ad essa riconducibile e che l’articolo oggetto di contestazione non è mai stato oggetto di indicizzazione, la ricorrente ha rappresentato che  il citato articolo non risulta più presente on-line, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO con riferimento a quanto dichiarato da Varese Web che -come più volte sostenuto dall’Autorità- al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO che:

- ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano stati trattati in violazione di legge;

- nel caso in esame, il trattamento effettuato dalla resistente è da ritenersi lecito alla luce delle considerazioni sopra esposte, essendo peraltro relativo a fatti che attengono ad un procedimento giudiziario che, come emerge dagli atti e dichiarato dalla stessa ricorrente, è ancora pendente e che riguarda una vicenda di rilevante interesse pubblico soprattutto nel contesto locale nel quale la stessa è avvenuta, tanto da far ritenere, allo stato, opportuno la conoscibilità dei fatti in questione, anche mediante l’indicizzazione dell’articolo attraverso i motori di ricerca esterni;

RITENUTO, alla luce di tutto ciò premesso, che il ricorso nei confronti di Varese Web srl debba essere dichiarato infondato;

RILEVATO, altresì, che pur rimanendo impregiudicato il diritto dell’interessata di formulare, laddove risulti opportuno, istanza di rettifica dei dati personali che la riguardano contenuti negli articoli che risultino tuttora visibili in rete, tale richiesta formulata nel presente ricorso, deve allo stato, essere dichiarata infondata, in quanto priva degli elementi posti a fondamento della domanda, non risultando dagli atti i dati rispetto ai quali viene richiesta la suddetta rettifica;

RITENUTO, altresì, di dover compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara:

a. il ricorso inammissibile nei confronti della Provincia Editoriale di Varese;

b. non luogo a provvedere nei confronti della società Editoriale Varesina S.p.A. (SEV) e di Intermedia srl;

c. il ricorso infondato nei confronti di Varese Web srl e in relazione alla richiesta di rettifica delle informazioni contenute negli articoli indicati nell’atto introduttivo;

d. compensa fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 9 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia