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Provvedimento del 26 aprile 2018 [8998416]

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[doc. web n. 8998416]

Provvedimento del 26 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 254 del 26 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 25 gennaio 2018 da XX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Aterno e Francesco Compagna, nei confronti del Notaio Giorgio Giacobini con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate,  nell’interesse proprio e del marito defunto, ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di disporre il blocco “di qualsiasi ulteriore diffusione dei dati personali” che la riguardano, così come individuati nell’atto introduttivo, “in quanto [reputata] eccedente e non necessaria rispetto alle finalità (…) perseguite” dal resistente, nonché la comunicazione di tutti i soggetti ai quali i dati stessi siano stati comunicati;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rilevato:

di essere succeduta, unitamente ai figli, al marito deceduto nel settembre del 2016;

che, nell’ambito di tale vicenda successoria, gli eredi hanno avuto notizia dell’azione giudiziaria intrapresa da altro soggetto e finalizzata all’accertamento di paternità nei confronti del de cuius, nonché alla redazione di un inventario dei beni costituenti l’asse ereditario affidata al resistente mediante conferimento di specifico incarico disposto dal giudice competente; 

che all’interno dell’istanza con la quale è stata chiesta la formazione di detto inventario sono riportate informazioni sensibili, quali l’affermata esistenza di una relazione extraconiugale del de cuius con altra donna dalla quale sarebbe nato il soggetto proponente il ricorso, che il resistente avrebbe indebitamente diffuso a terzi, violando i tal modo il proprio diritto alla riservatezza; 

il dott. Giacobini, infatti, ai fini dello svolgimento dell’incarico affidatogli, avrebbe trasmesso a diverse società il decreto giudiziale di nomina unitamente all’atto di ricorso posto a base dello stesso, rendendo così edotti gli amministratori di esse, “con modalità palesemente eccedenti i limiti inerenti alla funzione svolta”, di circostanze attinenti esclusivamente la sfera privata della ricorrente e del de cuius;

che, ai fini del reperimento di informazioni utili all’esatta determinazione dell’asse ereditario, non fosse necessario disvelare a terzi “il contenuto integrale del ricorso e i dati sensibili e giudiziari in esso riportati”, potendo il resistente a tal fine limitarsi - come avvenuto in altre comunicazioni – “alla mera indicazione dell’incarico ricevuto ed all’eventuale allegazione del solo decreto di nomina”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 15 febbraio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché il verbale dell’audizione svoltasi presso la sede dell’Autorità in data 2 marzo 2018, nonché c) la nota del 23 marzo 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; 

VISTA la nota del 27 febbraio 2018 e il verbale di audizione del 2 marzo 2018 con i quali il resistente ha affermato la legittimità del suo operato, rappresentando:

di aver trasmesso ai soggetti ai quali è stata rivolta la richiesta di informazioni nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico volto alla formazione dell’inventario, oltre al decreto di nomina, anche la copia del ricorso sottostante in quanto ritenuto indispensabile “al (…) fine di una corretta, e potenzialmente completa, esecuzione delle (…) operazioni”, tenuto peraltro conto del fatto che si tratta di un “documento autentico rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Roma, munito dei sigilli di congiunzione”;

che la richiesta di informazioni - “reputata, tra l’altro, pienamente legittima dal Tribunale ordinario di Roma (…)” che, con decreto del 30 marzo 2017, ha rigettato l’istanza di sostituzione del notaio incaricato avanzata da uno degli eredi del de cuius - è stata trasmessa a circa ottanta soggetti mediante comunicazione individuale e che quindi non sarebbe stata effettuata alcuna attività di diffusone;

i dati indicati nell’atto di ricorso, e dei quali si è lamentata l’indebita divulgazione, riguarderebbero, in realtà, la sfera intima del de cuius e non della ricorrente; 

VISTE le note del 2 e del 19 marzo 2018 con le quali la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sostenendo:

l’eccedenza del trattamento posto in essere dal resistente, che si sarebbe dovuto limitare, come in altre comunicazioni trasmesse a terzi, “alla semplice indicazione dell’incarico ricevuto ed alla conseguente allegazione del solo decreto di nomina”;

che, contrariamente a quanto asserito dal medesimo in corso di audizione, “nessun tipo di valutazione è stata (…) resa dall’Autorità Giudiziaria o dal Consiglio Notarile di Roma in merito alle doglianze contenute nel ricorso”, essendo stata presa in esame dal giudice solamente “l’astratta legittimità delle richieste informative rivolte ai terzi ai fini della redazione dell’inventario (…), ma non certo dell’avvenuta allegazione a siffatte richieste di dati attinenti alla vita sessuale del de cuius”;

che i dati contenuti nell’atto divulgato sono certamente riferibili sia al de cuius che all’interessata trattandosi di “circostanze che riguardano entrambi i soggetti avvinti dal rapporto coniugale (…) senza alcuna possibilità di equivoco”;

RILEVATO che l’attività posta in essere dal resistente, in qualità di pubblico ufficiale designato dall’autorità giudiziaria per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla formazione dell’inventario di cui agli artt. 769 e ss. del codice di procedura civile,  si colloca nell’ambito dell’ausilio assicurato al giudice nell’esercizio delle proprie funzioni e, in quanto direttamente correlata alla trattazione giudiziaria di affari e controversie, ad essa trovano applicazione le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari “per ragioni di giustizia”, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice (cfr. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero” adottate dal Garante il 26 giugno 2008, pubblicate in G.U. n. 171 del 31 luglio 2008, doc. web n. 1534086);

RILEVATO altresì che la specifica disciplina prevista con riguardo a tali trattamenti esclude l’applicabilità, nelle corrispondenti fattispecie, di alcune disposizioni del Codice, tra le quali, quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato (art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), nonché quelle relative alla presentazione dei ricorsi al Garante (artt. 145-151);

RITENUTO pertanto che, con riferimento al caso di specie, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 26 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia