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Provvedimento del 1° febbraio 2018 [8384753]

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[doc. web n. 8384753]

Provvedimento del 1° febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 62 del 1° febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 ottobre 2017 da XX, con il quale l´interessato, viceprefetto attualmente in servizio presso il Ministero dell´interno, richiamando le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto:

-  in primo luogo, a Google la deindicizzazione dal motore di ricerca di tutti gli Url reperibili in associazione al proprio nome e cognome riconducibili ad articoli afferenti ad un procedimento giudiziario in cui è rimasto coinvolto (indicati in un elenco riportato nell´Allegato 5 del ricorso);

- in secondo luogo, ai gestori dei siti Internet interessati, la cancellazione delle pagine web sulle quali sono apparsi articoli relativi alla vicenda in questione (indicati in un elenco riportato nell´Allegato 4 del ricorso), nonché l´interdizione alla indicizzazione da parte dei motori di ricerca generalisti;

PRESO ATTO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

la vicenda trae origine dall´inchiesta in cui è rimasto coinvolto nel 2014, avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di alcuni ristoratori accusati di riciclare denaro proveniente da un´organizzazione criminale napoletana, ai quali egli prestava attività di consulenza legale, giusta autorizzazione dello stesso Ministero dell´interno;

il procedimento giudiziario si è concluso con sentenza di assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste pronunciata nei propri confronti e di tutti gli altri imputati coinvolti e divenuta irrevocabile il 28 luglio 2016;

nonostante gli organi di informazione avessero dato al tempo ampio spazio ai fatti tanto da sottoporlo, dal gennaio al luglio 2014, ad una vera e propria "gogna mediatica", anche a seguito di un´interrogazione parlamentare presentata in merito alla vicenda, soltanto quattro testate, e solo dopo il lancio della notizia sull´agenzia di stampa Ansa, hanno ripreso la notizia della risoluzione della vicenda in senso a lui favorevole;

CONSIDERATO, inoltre, che il ricorrente ha invocato il "diritto all´oblio" lamentando il pregiudizio derivante alla propria reputazione e riservatezza dalla perdurante reperibilità sul web di notizie obsolete, ritenute inesatte e non suffragate dalle risultanze processuali, avendo il G.U.P. statuito che i servizi professionali da lui resi in favore dei predetti ristoratori "non attengono alla realizzazione di fattispecie di reato", e comunque non aggiornate, essendo nel frattempo intervenuta la sua assoluzione con formula piena;

DATO ATTO che il ricorso è stato messo in istruttoria solo nei riguardi di Google, considerando che il ricorrente non ha provveduto a fornire gli estremi identificativi dei titolari del trattamento riconducibili ai siti sui quali sono stati pubblicati gli articoli relativi alla vicenda individuati nell´elenco riportato nell´Allegato 4 del ricorso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato Google a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota del 12 dicembre 2017 e le successive memorie del 15 dicembre 2017 e 24 gennaio 2018 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, in relazione gli Url oggetto di ricorso, dopo aver provveduto a numerarli nell´Allegato 11 dalla stessa prodotto in atti, ha dichiarato preliminarmente:

di aver accolto la richiesta di deindicizzazione con riferimento agli Url nn. 41 42 precisando che gli Url nn. 11-14, 16-23, 25, 27, 30, 32-36, 38-39, 43-53, 55-66 e 68-70, 72-76, 78-79, 81-83, 87, 90, 94, che rimandano per lo più a pagine vuote o in cui non è presente il nome dell´interessato, non risultano allo stato indicizzati sul motore di ricerca Google digitando il nome del ricorrente;

di ritenere inammissibile del ricorso con riferimento agli Url nn. 1-9, 24, 28, 29, 31, 37, 40, 54, 67, 71, 97 perché non avrebbero formato oggetto di interpello preventivo pur dando atto che quelli sub nn. 1, 3-9, 24, 28, 29, 31, 37, 40, 54, 67, 71, 97 non risultano comunque indicizzati sul motore di ricerca Google digitando il nome del ricorrente;;

DATO ATTO che Google, nei citati scritti difensivi, con riferimento ai restanti Url nn. 10, 15, 26, 77, 80, 84- 86, 88-89, 91-93, 95-96, ha affermato l´insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti enucleati come indicativi del diritto all´oblio nella nota sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea pronunciata il 13 maggio 2014 nella causa C-131/12 e ulteriormente precisati nelle Linee Guida adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014, considerato in particolare:

la non apprezzabilità, nel caso in esame, dell´elemento temporale, tenuto conto del fatto che le notizie di cui si chiede genericamente la rimozione risalgono al 2014 e la rilevanza del "ruolo nella vita pubblica" ricoperto dal ricorrente che è attualmente viceprefetto in servizio presso il Ministero dell´interno;

l´esistenza di un persistente interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni oggetto di esame nel presente ricorso che sono rappresentate da "contenuti giornalistici o di dibattito politico pubblicati su organi di stampa nazionali (…) o connessi a importanti partiti nazionali" o, nel caso di un articolo pubblicato sul sito web della Camera dei deputati, di informazioni pubbliche la cui diffusione risponde all´interesse della collettività ad essere informata sullo svolgimento dell´attività parlamentare;

l´irrilevanza del presunto carattere diffamatorio dei contenuti in questione atteso che, ove un soggetto ritenga leso il proprio diritto all´onore e alla reputazione, può agire in sede giudiziaria nei confronti dell´autore del post o del gestore del sito che ha pubblicato le informazioni asseritamente diffamatorie, ma non è legittimato a rivolgersi al motore di ricerca che, stante la logica sottesa al funzionamento dello stesso, non ha alcun controllo sul contenuto delle informazioni in esso reperite, né è in grado di valutarne la portata offensiva;

che il mancato aggiornamento delle notizie indicizzate dal motore di ricerca non può legittimare l´esercizio del diritto all´oblio, rientrando nel diritto del ricorrente agire nei confronti dei gestori dei siti sui quali è stata originariamente pubblicata la notizia allo scopo di ottenere l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati riportati nell´articolo;

VISTA la nota del 29 dicembre 2017 con la quale il ricorrente ha precisato di ricoprire "un ruolo estremamente marginale" all´interno del Ministero dell´interno, "nelle more di accedere al beneficio pensionistico";

RITENUTO, in primo luogo, di dover dichiarare inammissibile il ricorso in ordine alle richieste di cancellazione/deindicizzazione delle pagine web indicate nell´elenco riportato all´Allegato 4 dell´atto introduttivo a causa della mancata indicazione da parte del ricorrente dei dati identificativi dei titolari del trattamento riconducibili ai siti interessati;

RILEVATO che le richieste di rimozione degli Url nn. 1-9, 24, 28, 29, 31, 37, 40, 54, 67, 71, 97 dell´Allegato 11 prodotto da Google risultano proposti per la prima volta nell´atto introduttivo e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, in ordine ad essi, inammissibile il ricorso, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, pur dando atto che quelli sub nn. 1, 3-9, 24, 28, 29, 31, 37, 40, 54, 67, 71, 97 non risultano comunque indicizzati sul motore di ricerca Google digitando il nome del ricorrente;

RILEVATO che con riferimento agli Url nn. 11-14, 16-23, 25, 27, 30, 32-36, 38-39, 41-53, 55-66 e 68-70, 72-76, 78-79, 81-83, 87, 90, 94 la resistente ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto alla loro rimozione o che gli stessi non sono comunque indicizzati sul proprio motore di ricerca e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, con riguardo ad essi, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

CONSIDERATO, con riferimento agli Url nn. 10, 15, 26, 77, 80, 84- 86, 88-89, 91-93, 95-96, tuttora indicizzati sul motore di ricerca Google, che, in base ai  criteri fissati dalla direttiva europea in materia di protezione dei dati personali (cfr. art. 6, lett. d), direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio), nonché dall´art. 11 del Codice, i dati personali devono "essere esatti e, se necessario, aggiornati" e che pertanto un trattamento inizialmente lecito di dati possa divenire con il tempo non più compatibile con il rispetto di tali principi;

RILEVATO che, come affermato dalle Linee Guida (cfr. punto 4 della Parte II), le Autorità di Protezione dei Dati (APD) "tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un´impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata. Se un interessato si oppone ad un risultato di ricerca a motivo della sua inesattezza, le APD possono trattare il relativo ricorso a condizione che tale interessato fornisca tutte le informazioni necessarie per stabilire la palese inesattezza del dato in questione";

CONSIDERATO inoltre che, come precisato dalle stesse Linee Guida (cfr. punto 7 della Parte II), le Autorità di Protezione dei Dati (APD), in relazione all´aggiornamento del dato, "si porranno l´obiettivo (…) di garantire la deindicizzazione di informazione ragionevolmente non attuali e che siano divenute inesatte poiché obsolete";

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali deve essere pertanto sempre conformato al rispetto del principio di esattezza dell´informazione – da intendersi anche quale adeguatezza e completezza della stessa – reperibile attraverso il risultato di ricerca del quale è richiesta la rimozione, come affermato nelle citate Linee Guida;

CONSIDERATO quindi, rispetto al caso in esame, che:

- gli Url oggetto di ricorso tuttora indicizzati da Google riconducono ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria risalente al 2014 che, sulla base della documentazione prodotta dall´interessato, non risulta più corrispondente alla situazione attuale tenuto conto del fatto che il ricorrente, per i fatti riportati negli articoli in questione, è stato assolto con formula piena con sentenza divenuta irrevocabile;

- i contenuti reperiti attraverso tali Url non danno infatti conto della successiva evoluzione della vicenda in senso favorevole all´interessato, rendendo sotto tale profilo incompleti i contenuti in tal modo reperibili, in contrasto il principio di esattezza e di aggiornamento del dato sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere le richieste del ricorrente con riferimento agli Url nn. 10, 15, 26, 77, 80, 84- 86, 88-89, 91-93, 95-96 dell´Allegato 11 prodotto da Google e, per l´effetto, di doverne ordinare a quest´ultima la rimozione dai risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome dell´interessato, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina alla resistente la rimozione, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, degli Url nn. 10, 15, 26, 77, 80, 84- 86, 88-89, 91-93, 95-96 dell´Allegato 11 prodotto da Google, dai risultati di ricerca ottenuti a partire dal nome e cognome dell´interessato medesimo;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di rimozione degli Url nn. 11-14, 16-23, 25, 27, 30, 32-36, 38-39, 41-53, 55-66 e 68-70, 72-76, 78-79, 81-83, 87, 90, 94 del ridetto Allegato 11;

c) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli Url nn. 1-9, 24, 28, 29, 31, 37, 40, 54, 67, 71, 97 del predetto Allegato 11.

d) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle richieste di cancellazione/deindicizzazione delle pagine web indicate nell´elenco riportato all´Allegato 4 dell´atto introduttivo.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia