g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 25 gennaio 2018 [8343211]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8343211]

Provvedimento del 25 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 37 del 25 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 novembre 2017 da XX, nei confronti di Google, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di alcuni URL, specificamente individuati nell´interpello e richiamati nell´atto introduttivo del procedimento, in quanto reperibili in associazione al proprio nome e cognome e riconducibili a contenuti riguardanti vicende giudiziarie, rispetto alle quali è risultato in seguito totalmente estraneo;

CONSIDERATO che l´interessato ha, in particolare, rappresentato:

- che gli articoli a cui rinviano gli URL dei quali chiede la rimozione riguardano una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto per i reati di diffamazione e stalking, conclusasi con un decreto di archiviazione rispettivamente "perché il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto", emesso dal Tribunale competente nel mese di febbraio 2016; nonché con la remissione della querela, presentata per gli stessi fatti nei suoi confronti;

- che, analogamente, è risultato estraneo anche ad altra vicenda giudiziaria per il reato di concussione, rispetto alla quale è stato assolto nel mese di maggio 2015;

- di non ricoprire più alcun ruolo pubblico legato alla propria attività lavorativa, essendo stato posto in "congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio" dal 15 dicembre 2016;

- che lo sviluppo dei fatti così come descritto, non rende più giustificabile la permanenza on-line dei propri "dati personali, giudiziali e identificativi";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 13 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; nonché la nota del 27 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 19 dicembre 2017 con la quale Google ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´ulteriore istanza di rimozione" in ordine agli URL oggetto di richiesta;

VISTE le comunicazioni del 23 dicembre 2017, 5 e 12 gennaio 2018, con le quali il ricorrente, nel riscontrare quanto dichiarato dalla resistente, ha lamentato la perdurante reperibilità in rete degli URL indicati nell´atto introduttivo;

VISTA la comunicazione datata 11 gennaio 2018 con la quale la resistente ha confermato l´avvenuta rimozione degli URL indicati dal ricorrente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato la rimozione di tutti gli URL oggetto di richiesta reperibili in associazione al nominativo del medesimo;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia