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Provvedimento del 7 dicembre 2017 [7737011]

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[doc. web n. 7737011]

Provvedimento del 7 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 525 del 7 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 settembre 2017 da XX nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile;

di conoscere l´origine dei predetti dati – con particolare riferimento ad alcune informazioni che risultavano già presenti all´interno della banca dati gestita da Vodafone al momento della stipula di un contratto di telefonia mobile concluso presso un rivenditore autorizzato – le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile;

di cancellare da tale banca dati l´informazione costituita da "un´utenza di rete fissa rispondente al numero (…)" a lui riconducibile;

di registrare l´opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di comunicazione commerciale, chiedendo di portare tale operazione a conoscenza dei soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati, nonché all´utilizzo degli stessi per "finalità tese all´identificazione di appartenenza a specifiche famiglie e/o gruppi";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 24 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota dell´8 novembre 2017 con la quale la resistente ha comunicato all´interessato i dati richiesti, precisando di aver preso atto dell´opposizione al trattamento dallo stesso manifestata sia con riguardo a finalità di comunicazione commerciale che con riferimento a finalità di profilazione aggregata e di aver altresì disposto la cancellazione del numero di utenza fissa indicato nell´atto di ricorso, comunicato alla società dallo stesso ricorrente  in occasione di precedenti contatti;

VISTA la nota dell´8 novembre 2017 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Vodafone Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia