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Newsletter 8 - 14 marzo 2004

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N. 205 del 8 – 14 Marzo 2004

• Registri immobiliari e dati personali

• Violenza su minori e diritto di cronaca

• Dati dei passeggeri aerei trasferiti negli Usa: no dell’Europarlamento

 

Registri immobiliari e dati personali
Le norme sulla privacy non possono essere usate per far cancellare regolari trascrizioni di pignoramento

La normativa in materia di protezione dei dati personali non può essere invocata per ottenere la cancellazione della trascrizione di pignoramento contenute nei pubblici registri immobiliari in difformità dalle specifiche ipotesi e particolari procedure previste dalla normativa di settore.

Lo ha confermato il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) che ha giudicato infondato il ricorso presentato da un cittadino che lamentava di non aver ricevuto riscontro ad una sua istanza presentata all’Agenzia del territorio del suo Comune, nella quale, in riferimento ad una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da un istituto di credito, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 13 della legge 675/1996, l’immediata cancellazione dei dati personali che lo riguardavano.

L’Agenzia, invitata dall’Autorità ad aderire alla richiesta, sosteneva che presso i suoi uffici esiste un apposito sportello aperto al pubblico presso il quale è possibile presentare le domande per richiedere la cancellazione dai registri immobiliari delle trascrizioni di pignoramento apposte agli immobili.

L’art. 2668 del codice civile consente all’interessato di presentare la domanda per ottenere la cancellazione delle trascrizioni quando ritiene che sussistano le condizioni per esercitare questo suo diritto.

Solo dopo che i competenti uffici dell’Agenzia del territorio hanno verificato la completezza della documentazione richiesta e quindi accertato la regolarità formale e sostanziale della domanda stessa, possono provvedere a regolarizzare la posizione e quindi ad apporre l’annotazione di cancellazione della trascrizione nel pubblico registro immobiliare.

Nel caso in esame l’Autorità, avendo accertato che non era emerso da parte dell’Agenzia un uso dei dati personali difforme dalla disciplina in materia sia rispetto alle modalità di annotazione e tenuta dei registri immobiliari, sia rispetto alle formalità richieste dalla normativa per la cancellazione delle trascrizioni, ha giudicato la richiesta di immediata cancellazione dei dati dell’interessato infondata.



Violenza su minori e diritto di cronaca
Il Garante vieta la pubblicazione delle informazioni che rendono riconoscibili le vittime

“Un nuovo gravissimo atto di violazione della riservatezza  e della personalità dei minori”.

Contro l’ennesima vicenda che vede violati dalla stampa i diritti di minori coinvolti in fatti di cronaca, è nuovamente intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali. L’Autorità, composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan, ha vietato con un provvedimento d’urgenza a diversi editori e direttori di quotidiani, nazionali e locali, l’ulteriore diffusione di informazioni relative a bambini vittime di un grave episodio di cronaca. Testate giornalistiche e radiotelevisive dovranno, a pena di sanzioni, attenersi ai principi richiamati nel provvedimento.

Pur non essendo stata resa apertamente nota l’identità dei minori e dei genitori, i quotidiani hanno tuttavia pubblicato una molteplicità di informazioni tale da renderli comunque immediatamente riconoscibili, non solo all’interno della cerchia familiare, degli amici e dei conoscenti.

Larga parte delle informazioni e dei minuziosi dettagli riportati sono – ha sottolineato il Garante – assolutamente sovrabbondanti e non indispensabili a rappresentare la vicenda. La diffusione di queste informazioni contrasta quindi con il principio di essenzialità dell’informazione e viola quanto previsto dal Codice della privacy e dal Codice deontologico dei giornalisti.

La stessa diffusione della foto segnaletica dell’adulto, senza che sussistano necessità di giustizia e di polizia, ha reso ancora più facile l’identificazione dei bambini e dei genitori.

Questo comportamento già di per sé illecito, assume una particolare gravità in considerazione del coinvolgimento di minori dei quali rischia di pregiudicare l’armonico sviluppo psicologico. É proprio per evitare tale rischio che l’ordinamento riconosce ai minori una tutela rafforzata, anche in presenza di un legittimo diritto di cronaca. Oltre a quanto previsto dalla normativa sulla privacy e dal  Codice di deontologia dei giornalisti, l’art.734 bis del codice penale (persone offese da atti di violenza sessuale), l’art.13 del nuovo processo penale minorile, la Carta di Treviso e la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989  precludono la possibilità di divulgare notizie o immagini che consentano l’identificazione, anche indiretta, dei minori.

Copia del  provvedimento è stata inviata anche al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti, agli Ordini regionali competenti, alla Commissione parlamentare per l’infanzia e all’Osservatorio nazionale per l’infanzia.
(Comunicato stampa del 12 marzo 2004)



Dati dei passeggeri aerei trasferiti negli Usa: no dell’Europarlamento

La Commissione per le libertà ed i diritti dei cittadini del Parlamento europeo ha censurato la proposta avanzata dalla Commissione europea in base alla quale vengono messi a disposizione delle autorità Usa i dati personali dei passeggeri di voli diretti verso il territorio statunitense allo scopo di rafforzare la sicurezza aerea.

La bocciatura dell’iniziativa della Commissione Ue, segue di poco quella dell’Assemblea plenaria dell’Europarlamento lo scorso 11 marzo.

La Commissione per le libertà ed i diritti dei cittadini (Commissione Libe) ha approvato a larga maggioranza (25 voti a favore 9 contrari) una proposta di risoluzione (http://www.europarl.eu.int)con la quale ha invitato la Commissione a ritirare il progetto di decisione.

La Commissione Libe non ha ritenuto  gli impegni (cosiddetti "Undertakings") assunti dall’Amministrazione USA una adeguata base giuridica per la decisione della Commissione europea.

Ha dunque invitato gli Stati membri a chiedere alle compagnie aeree di ottenere il consenso libero ed informato dei passeggeri al trasferimento dei dati e ha sollecitato la Commissione Ue a verificare che i dati non siano trasferiti senza tale consenso.

Va sottolineato che la Commissione dell’Europarlamento si è richiamata espressamente ai pareri contrari resi dal Gruppo che riunisce le autorità europee di protezione dei dati (v.  Newsletter 26 gennaio - 1 febbraio 2004, e 16 - 22 giugno 2003), ed ha deplorato che non si sia tenuto conto della proposta di negoziare un accordo internazionale con gli USA che preveda "garanzie reali" per i passeggeri.

In sostanza, la Commissione Libe ha ribadito la necessità di un accordo internazionale multilaterale, negoziato eventualmente in ambito Icao (l’organismo che riunisce i soggetti operanti nell’aviazione civile), con cui si chiariscano il ruolo svolto dalle compagnie aeree nel trasferire i dati dei passeggeri e le garanzie offerte ai passeggeri stessi sulla base dei principi della Direttiva sulla protezione dei dati (rettifica, cancellazione, accesso). Ha invitato, inoltre, la Commissione europea a ripresentare il progetto di decisione tenendo conto delle osservazioni formulate dal Parlamento europeo ed accompagnandolo con un “rigoroso” accordo internazionale secondo le linee sopra indicate.

La Commissione dell’Europarlamento ha poi prefigurato la possibilità di adire la Corte di giustizia qualora venisse adottata la decisione di trasferire i dati sulla base della proposta della Commissione Ue. L´Europarlamento ha anche intenzione di rivolgersi alla Corte per chiedere un parere relativamente alla fondatezza di un accordo internazionale che, basandosi soltanto sugli "Undertakings", non è in grado di garantire in misura adeguata un diritto fondamentale qual è il diritto alla protezione dei dati personali.

Il testo della Risoluzione approvata dalla Commissione Libe sarà discusso dalla plenaria del Parlamento europeo durante la prossima tornata (29 marzo-1 aprile).

Come si diceva all’inizio, sull’intera questione il Parlamento si è già pronunciato approvando a larga maggioranza, lo scorso 11 marzo,  una Risoluzione, riguardante progressi compiuti in ordine alla creazione di uno spazio di libertà,sicurezza e giustizia, con la quale ha deplorato l’accordo tra la Commissione Ue  egli Usa sul trasferimento dei dati (disponibile al seguente indirizzo: http://www3.europarl.eu.int/...). Nella Risoluzione i parlamentari hanno sottolineato, fra l´altro, che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e, nuovamente, "deplorano" che la Commissione abbia consentito il trasferimento dei dati personali di passeggeri europei "senza adeguate garanzie di rispetto" di tale diritto fondamentale.

 

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