g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 ottobre 2017 [7440361]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 7440361]

Provvedimento del 19 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 428 del 19 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 31 maggio 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Maria Manuela Toma nei confronti di Ubi Banca S.p.A. con il quale la ricorrente, in qualità di erede del padre defunto, titolare di un conto corrente acceso a suo tempo con la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. in seguito incorporata nella banca resistente, dichiarandosi non soddisfatta del riscontro ricevuto ad esito delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

-  di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati relativi al rapporto di mutuo fondiario intrattenuto dal de cuius con la resistente ed alla collegata polizza assicurativa per la quale veniva corrisposta una quota mensile unitamente alla rata del mutuo;

- di conoscere i movimenti del conto corrente successivi al decesso del padre allo scopo di "avere definitiva conoscenza della propria situazione creditoria/debitoria";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha rappresentato:

- di aver ricevuto la copia del contratto di mutuo stipulato dalla banca con una società terza (originaria mutuataria), ma di essere ancora in attesa di ricevere copia dell´atto di accollo sottoscritto dal defunto padre;

- di non aver ottenuto alcuna informazione in ordine alla polizza assicurativa in questione, né tantomeno la copia del relativo contratto sottoscritto dal de cuius;

- di aver appreso, nell´ambito di alcuni giudizi in cui è coinvolta, che un´altra erede si sarebbe accollata la quota residua del mutuo provvedendo al pagamento delle relative rate;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 22 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 25 luglio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 3 luglio 2017 con la quale la resistente ha rappresentato;

- di aver fornito alla ricorrente, prima della proposizione del ricorso, il riepilogo dei rapporti intrattenuti dal de cuius con la banca resistente, "con relativi saldi e movimentazioni (sia antecedenti sia successive alla data del decesso)", la copia del contratto originario di mutuo e del contratto di compravendita dell´immobile con accollo del mutuo da parte del de cuius;

- che, nel caso di specie, trattandosi di accollo, non esiste uno specifico contratto stipulato dal de cuius, ma soltanto la dichiarazione di accollo, per quota frazionata, del debito oggetto del mutuo originario (di cui ha allegato copia);

- di aver già fornito alla ricorrente le condizioni contrattuali della polizza assicurazione infortuni collegata al mutuo di cui comunque riallega copia;

- che nella stessa dichiarazione di accollo del mutuo è contenuto un espresso riferimento alla polizza assicurativa infortuni ed alle relative modalità di pagamento;

- di non essere in possesso di ulteriore documentazione in merito a tale polizza, considerato che "trattandosi di polizza collettiva stipulata dalla banca in favore dei clienti", quest´ultimi non vi appongono alcuna sottoscrizione ma ne risultano beneficiari in quanto soggetti titolari di mutuo;

VISTA la nota di replica del 6 luglio 2017 con la quale la ricorrente ha rilevato l´inidoneità del riscontro ricevuto dalla controparte eccependo:

- di aver ricevuto la dichiarazione di accollo del mutuo e le condizioni della polizza assicurativa solo nel corso del procedimento, contrariamente a quanto dichiarato dalla resistente;

- di non essere stata informata "della attuale esistenza e consistenza del mutuo e del suo ammontare residuo"; 

VISTA la nota del 12 ottobre 2017 con la quale la resistente ha fornito la lista aggiornata dei movimenti del conto corrente successivi alla data del decesso ad integrazione della documentazione già messa a disposizione della ricorrente per il periodo 26 febbraio 2008 (data di apertura del conto)-gennaio 2017, rappresentando in particolare che:

- alla data del decesso, il debito residuo del mutuo era pari ad euro 104.355,96 mentre ammonta attualmente ad euro 96.435,42 (successivi aggiornamenti circa l´ammortamento del mutuo potranno essere forniti alla ricorrente dietro sua specifica richiesta);

- dopo l´ultimo addebito della rata sul conto, avvenuto in data 5 settembre 2016 successivamente alla morte del de cuius, "il rimborso del mutuo è proseguito attraverso pagamenti per cassa eseguiti da soggetto terzo già garante del rimborso del finanziamento";

- il de cuius non aveva stipulato alcuna polizza assicurativa vita, ma solo la più volte richiamata polizza assicurativa collegata al mutuo "che copre il rischio di morte o di invalidità permanente causata da infortunio";

PRESO ATTO che la resistente, già prima della proposizione del ricorso, aveva fornito un parziale riscontro all´interessata comunicandole in particolare la lista dei movimenti del conto corrente del defunto padre limitatamente ad un determinato periodo, nonché alcune informazioni relative al mutuo in questione;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha fornito - con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") - successive integrazioni e chiarimenti riguardo alle richieste oggetto di ricorso e che tale riscontro possa essere considerato sufficiente consentendo di dichiarare non luogo a provvedere in merito, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Ubi Banca S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi ad Ubi Banca S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7440361
Data
19/10/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso