g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 23 marzo 2017 [6516447]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6516447]

Provvedimento del 23 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 159 del 23 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 24 gennaio 2017 da XX, nei confronti del Club Orso Bianco "New Fitness Company"- Soc. Sportiva dilettantistica a r.l. unipersonale, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate in data 21 dicembre 2016 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), rimaste prive di riscontro, nell´opporsi all´ulteriore trattamento per finalità di marketing, ha chiesto:

- la cancellazione di detti dati;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di avere sottoscritto con la resistente un contratto di abbonamento per la fruizione della palestra e, contestualmente, l´autorizzazione al trattamento dei dati personali, pur se generica e mancante di alcune indicazioni;

- che, ricevendo numerose comunicazioni pubblicitarie da parte della resistente sia attraverso messaggi sulla propria casella di posta elettronica, sia sul proprio cellulare, decideva, al termine del suddetto rapporto contrattuale, di inviare un´istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice con richiesta di cancellazione dei dati e di espressa opposizione al loro utilizzo per finalità commerciali; tale istanza è rimasta, tuttavia, inevasa;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 febbraio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note del 24 e 28 febbraio 2017 con le quali la resistente, nel sottolineare di avere agito in conformità al Codice, ha comunicato:

- di avere proceduto alla cancellazione dei dati personali del ricorrente;

- che successivamente al 2 gennaio 2017 nessuna ulteriore comunicazione promozionale è stata inviata al ricorrente e che "la rimozione del nominativo è stata effettuata già a seguito della richiesta inviata a mezzo pec in data 21 dicembre 2016";

VISTA la nota del 28 febbraio 2017 con la quale l´interessato, nel prendere atto di quanto dichiarato dalla resistente circa la cancellazione dei dati a lui riferiti, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico Club Orso Bianco "New Fitness Company" in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dal titolare;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia