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Provvedimento del 23 marzo 2017 [6516343]

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[doc. web n. 6516343]

Provvedimento del 23 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 158 del 23 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 2 gennaio 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Gennaro Ioimo nei confronti del Laboratorio medico "DNA Laser Science srl" con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di ottenere l´accesso ai propri dati personali contenuti nella cartella clinica relativa ad alcuni trattamenti chirurgici effettuati presso il citato laboratorio, nonché il dossier fotografico alla stessa allegato;

- gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota 13 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 1° marzo 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 gennaio 2017 con la quale la resistente ha comunicato:

- di non detenere la documentazione richiesta dalla ricorrente, essendosi avvalsa a suo tempo della prestazione professionale di un medico che, all´interno della struttura, "svolgeva in via del tutto autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione la propria attività quale consulente esterno";

- che, pertanto, la richiesta deve essere avanzata nei confronti di tale professionista, del quale fornisce i relativi contatti (che risultano tuttavia riferiti al momento in cui questi svolgeva la propria attività presso la struttura resistente, interrottasi ormai da oltre due anni);

VISTA la nota del 1° febbraio 2017 con la quale la ricorrente ha dichiarato di non ritenersi soddisfatta del riscontro ricevuto, con particolare riguardo all´affermazione dell´inesistenza dei dati richiesti presso la resistente, considerato che è stata quest´ultima ad emettere la fattura per la prestazione eseguita;

VISTA la nota del 7 marzo 2017 con la quale la resistente ha ribadito di non essere "in possesso della documentazione […] che deve essere richiesta nei confronti della professionista che ha eseguito la prestazione";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della resistente in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi alla resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia