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Provvedimento del 16 marzo 2017 [6435864]

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[doc. web n. 6435864]

Provvedimento del 16 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 144 del 16 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 23 dicembre 2016 da XX nei confronti di Fastweb S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha richiesto di conoscere le modalità di trattamento in relazione all´opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati per finalità di marketing, dallo stesso già esercitato, e ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare rappresentato di avere ricevuto in data 20 ottobre 2016, una telefonata promozionale dalla società resistente, pur avendo già comunicato il 17 maggio 2015 l´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 30 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; nonché la nota del 27 gennaio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 16 gennaio e 24 febbraio 2017 con le quali la società resistente ha rappresentato:

- di avere acquisito i dati del ricorrente il 27 aprile 2015, in occasione della sottoscrizione da parte di quest´ultimo di una proposta commerciale e di avere provveduto il 18 maggio 2015, su espressa richiesta dello stesso, ad aggiornare i consensi al fine di escluderlo da attività promozionali promosse dalla società;

- che, dagli approfondimenti effettuati, è emerso che il numero dell´utenza telefonica che ha contattato il ricorrente è associato all´agenzia Ondatel srl;

- di avere dato disposizioni all´agenzia Ondatel di registrare la volontà del ricorrente di essere escluso da ogni forma di contatto commerciale;

VISTE le note dell´ 8 e del 27 febbraio 2017 con le quali il ricorrente, nel contestare quanto dichiarato dalla resistente, ha nuovamente lamentato il mancato o inidoneo riscontro alle proprie istanze;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover comunque dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Fastweb S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito all´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia