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Trattamento di dati per finalità di propaganda elettorale - 5 maggio 2016 [6358149]

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[doc. web n. 6358149]

Trattamento di dati per finalità di propaganda elettorale - 5 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 205 del 5 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 12 febbraio 2004 (pubblicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1107658) con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie sulla cui base partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;

VISTO il successivo provvedimento generale del 7 settembre 2005 (pubblicato in G.U. n. 212 del 12 settembre 2005 e doc. web n. 1165613) che ha ribadito le regole per il corretto uso dei dati personali per finalità di propaganda elettorale;

VISTI i provvedimenti generali emanati dal Garante, in occasione delle diverse tornate di consultazioni elettorali e referendarie, nei quali sono state richiamate le garanzie e gli adempimenti previsti nel predetto provvedimento del 2005 (v. tra gli altri provvedimenti del 2 aprile 2009, pubblicato in G.U. n. 85 dell´11 aprile 2009 e doc. web n. 1694531 e dell´11 febbraio 2010, pubblicato in G.U. n. 43 del 22 febbraio 2010 e doc. web n. 1694531, entrambi recanti "Misure in materia di propaganda elettorale – esonero dall´informativa");

VISTO il provvedimento generale del 7 aprile 2011, n. 128, pubblicato in G.U. n. 87 del 15 aprile 2011 e doc. web n. 1804225);

VISTI altresì i provvedimenti generali del 24 aprile 2013, n. 228 (pubblicato in G.U. n. 107 del 9 maggio 2013 e doc. web n. 2404305) e del 6 marzo 2014, n. 107 (pubblicato in G.U. n. 71 del 26 marzo 2014 e doc. web n. 3013267);

VISTA la segnalazione presentata dalla sig.ra XY, unitamente ad altri tre segnalanti, ai sensi dell´art. 141, comma 1, lett. b), del Codice in merito alla ricezione di una comunicazione di posta elettronica dal contenuto propagandistico da parte del sig. Francesco Moxedano;

VISTA la richiesta di informazioni rivolta al sig. Moxedano ed il riscontro fornito da quest´ultimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1.1. Con la segnalazione del 21 maggio 2015 della sig.ra XY e di altri tre segnalanti è stata lamentata la ricezione di una e-mail dal contenuto propagandistico da parte del sig. Francesco Moxedano, ex assessore al personale del Comune di Napoli, per la sua candidatura alle elezioni della Regione Campania del 31 maggio 2015 come esponente della lista "Italia dei Valori".

A detta dei segnalanti, si è trattato di un messaggio di posta elettronica, inviato presumibilmente all´intero indirizzario dei dipendenti del Comune di Napoli, con il quale il sig. Moxedano, rivolgendosi ai "Carissimi dipendenti del Comune di Napoli - Elettrice/Elettore", dopo un excursus sul proprio impegno politico e sugli aspetti salienti dell´attività svolta in qualità di assessore (nonché sui risultati raggiunti in tale veste), invitava i destinatari dello stesso a manifestare una preferenza nei propri riguardi in occasione delle imminenti elezioni regionali.

1.2. Come detto, nella segnalazione è stato evidenziato che i dati oggetto della comunicazione elettorale erano stati acquisiti da un indirizzario di posta elettronica relativo ai dipendenti del Comune che non riveste carattere di pubblico elenco, essendo di esclusivo uso interno dell´amministrazione e nella disponibilità dell´ex assessore Moxedano in virtù dell´incarico istituzionale precedentemente ricoperto. In tal senso i segnalanti hanno rilevato profili di illegittimità nel trattamento dei propri dati personali anche in violazione delle disposizioni di cui al "Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall´informativa per fini di propaganda elettorale" adottato dall´Autorità il 6 marzo 2014 (doc. web n. 3013267).

2. Alla richiesta di informazioni formulata nei confronti del sig. Moxedano, al fine di ottenere chiarimenti in ordine all´origine dei dati utilizzati per la comunicazione in oggetto, alla tipologia di quelli raccolti ed alle relative finalità, nonché alle modalità con le quali era stata resa agli interessati l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, richiamando il quadro generale delineato con riguardo al trattamento dei dati personali per fini di comunicazione politica e propaganda elettorale, da ultimo nel citato provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014, lo stesso ha dato riscontro con comunicazione del 22 gennaio 2016, evidenziando che:

a.i dati personali utilizzati erano entrati nella sua disponibilità al momento in cui era stato nominato assessore al personale del Comune di Napoli essendo l´elenco già predisposto per le comunicazioni istituzionali;

b.«al predetto elenco erano allegati gli indirizzi di posta elettronica»;

c. l´invio ai predetti indirizzi era avvenuto quando lo scrivente non ricopriva più la carica di assessore, avendo rassegnato le dimissioni dalla carica 15 giorni prima sebbene il Sindaco ne avesse preso atto successivamente;

d. «per mero errore, l´invio è stato esteso alla predetta lista e non conteneva l´informativa di trattamento dei dati, in quanto la direttiva [rectius, il provvedimento del Garante n.] 107/14 […] ai paragrafi 5 e 5.1, non prevede tali incombenti per le finalità di propaganda elettorale, anche per il personale di staff»;

e. al momento dell´invio egli era dimissionario dalla carica di assessore e che «solo casualmente il medesimo invio è stato esteso alla predetta lista di indirizzi di posta elettronica».

3. In relazione alla vicenda sopra descritta, sotto più profili deve ritenersi illecito il trattamento dei dati personali effettuato in relazione all´invio dei messaggi di posta elettronica a contenuto propagandistico, avendo lo stesso avuto luogo in violazione del principio di finalità (par. 4), nonché in assenza del necessario consenso dei destinatari (par. 5.1 e ss.) e della previa informativa degli stessi (par. 6.1 e ss.).

4. Quanto al primo profilo, deve invero rilevarsi che l´uso in concreto effettuato dei dati contenuti negli indirizzari (in particolare, gli indirizzi e-mail istituzionali) non possa ritenersi conforme al principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice): la finalità lecita che aveva giustificato l´originario trattamento di tali dati all´interno dell´amministrazione di appartenenza corrisponde infatti a consentire il contatto tra colleghi per l´assolvimento delle funzioni istituzionali, finalità questa non compatibile con quella del loro utilizzo da parte del sig. Moxedano, in concreto piegato al perseguimento di finalità propagandistiche.

In proposito, con riguardo ai dati raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, anche il Garante ha potuto precisare che, nel rispetto del principio di compatibilità di cui all´art. 11, comma 1 lett. b), del Codice, «alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubblici non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica in ragione della specifica disciplina di settore che ne preclude l´acquisizione per il perseguimento dei predetti fini» e che ciò avviene anche in relazione «ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi» (cfr. provvedimento generale del 6 marzo 2014, n. 107, par. 5.4.1. lett. A).

Peraltro, anche rispetto a dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni, non possono essere utilizzati per propaganda elettorale e connessa comunicazione politica «gli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti» (cfr. par. 5.4.1 lett. B). Il provvedimento precisa altresì che con riguardo ai dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche «non è lecito richiedere agli uffici dell´amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per attività di comunicazione politica», così come non è parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di incarichi pubblici, l´utilizzo per i menzionati scopi dei dati acquisiti nell´ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali (cfr. par. 5.4.1. lett. C).

5.1. Al di là di tale profilo, anche in relazione al consenso dei destinatari (anzitutto dei segnalanti) all´invio delle comunicazioni propagandistiche effettuate sulla casella di posta elettronica istituzionale a ciascuno attribuita, il sig. Moxedano non solo non ne ha comprovato l´esistenza, ma, confermando l´avvenuto inoltro delle comunicazioni in esame alla lista di indirizzi di posta elettronica, si limita a fare riferimento ad un mero errore di invio.

A questo proposito il Garante ha in più occasioni affermato che, senza un consenso specifico e informato dei destinatari ai sensi dell´art. 23, i partiti, le liste e i singoli candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda elettorale utilizzando particolari modalità di comunicazione (cfr., da ultimo, il citato provvedimento generale del 6 marzo 2014, n. 107; precedentemente si vedano i menzionati provv.ti 24 aprile 2013, n. 228; 7 aprile 2011, n. 87; 12 settembre 2005, n. 212; 12 febbraio 2004). Segnatamente, già nel cd. "decalogo elettorale" del 2004, il Garante ha affermato che, fuori dai casi che riguardano dati tratti da registri o elenchi pubblici o casi equiparati, nei quali si può prescindere dal consenso degli interessati, non è invece possibile effettuare propaganda elettorale, benché la stessa abbia una sua specificità rispetto alla comunicazione per finalità di marketing diretto, senza acquisire un consenso preventivo e specifico degli stessi, basato su un´informativa che evidenzi chiaramente l´utilizzo dei dati a tale fine, in particolare quando si faccia ricorso a modalità automatizzate di contatto, come previsto dall´art. 130, commi 1 e 2 del Codice.

5.2. L´Autorità ha altresì precisato che, con riguardo agli indirizzi di posta elettronica, essi «recano dati personali che non rientrano tra le fonti pubbliche liberamente accessibili da chiunque e sono utilizzabili solo sulla base di un libero consenso» degli interessati. Con il provvedimento generale del 6 marzo 2014, n. 107, è stato ribadito che il consenso deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l´uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore, nonché mediante posta elettronica (in tal senso v. pure i citati provvedimenti generali del 7 aprile 2011, n. 128, e del 24 aprile 2013, n. 228).

6.1. Nel caso in esame, infine, non risulta che sia stata neanche resa agli interessati l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice concernente il trattamento effettuato per finalità propagandistiche. Anche a questo riguardo, il Garante, richiamando la disciplina vigente, ha ribadito (tra gli altri, nel provvedimento del 6 marzo 2014, n. 107) che, se i dati sono raccolti presso l´interessato, quest´ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice), mentre se, come nel caso di specie, i dati non sono raccolti presso l´interessato la predetta informativa deve essere resa a quest´ultimo all´atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4 del Codice).

6.2. Non pare al riguardo appropriato il richiamo operato dal sig. Moxedano a quanto previsto nel citato provvedimento del 6 marzo 2014, n. 107, che, al menzionato paragrafo 5.1, prevede un esonero dall´obbligo di informare l´interessato da parte di singoli candidati «che utilizzano, per esclusivi fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dati personali estratti dagli elenchi indicati al par. 5, ovvero da elenchi pubblici».

Invero, in proposito occorre evidenziare che, come in parte rilevato nella segnalazione, il provvedimento generale del 6 marzo 2014, n. 107, prevede che i singoli candidati possano trattare lecitamente i dati degli interessati senza il relativo consenso ed in assenza di informativa, solo se tali dati siano estratti da fonti "pubbliche", vale a dire informazioni contenute in registri, elenchi, atti o documenti detenuti da un soggetto pubblico e al tempo stesso accessibili in base ad una espressa disposizione di legge o di regolamento (cfr. par. 5 "Trattamenti particolari: propaganda elettorale e connessa comunicazione politica" e 5.1 "Esonero dall´obbligo di informare l´interessato in relazione a dati utilizzabili senza consenso"). In particolare, il provvedimento indica una serie di elenchi pubblici (cfr. par. 5. cit.), ma tra essi non sono in alcun modo annoverabili le liste contenenti indirizzi di posta elettronica create ad uso puramente interno (quale quella qui considerata), per il cui utilizzo permane quindi immutato l´obbligo di fornire un´informativa agli interessati (oltre che, come detto, di acquisirne il relativo consenso).

7. Alla luce del quadro sopra delineato, ancorché non risultino effettuati in tempi successivi ulteriori impieghi dell´indirizzario in parola, l´Autorità si riserva di verificare, con autonomo procedimento, la sussistenza dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti i profili afferenti all´omessa informativa e alla mancata acquisizione del consenso per l´utilizzo dei dati per finalità di propaganda elettorale e comunicazione politica (artt. 13, comma 4, 130, commi 1 e 2 nonché 161 e 162, comma 2 bis, del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144, e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ritenuto illecito il trattamento effettuato per finalità di propaganda elettorale, avente ad oggetto i dati contenuti nell´indirizzario istituzionale del Comune di Napoli, vieta al signor Francesco Moxedano di effettuare ulteriori trattamenti di detti dati personali prescrivendo altresì la cancellazione di detti dati ove ancora detenuti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia