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Provvedimento del 26 gennaio 2017 [6098754]

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[doc. web n. 6098754]

Provvedimento del 26 gennaio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 33 del 26 gennaio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 25 ottobre 2016 da XY nei confronti di Mediaset Premium S.p.A. con il quale l´interessato, in relazione alla ricezione di una telefonata promozionale indesiderata su un´utenza riservata allo stesso intestata, ribadendo parzialmente le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, in particolare l´origine dei propri dati, nonché la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 novembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 23 dicembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 23 novembre 2016 con la quale Mediaset Premium S.p.A., nell´addebitare il ritardo nella risposta "a un problema determinatosi a causa del mancato utilizzo della posta elettronica certificata",  ha rappresentato che:

- il ricorrente è stato contattato dalla Progetto Vendita s.r.l. che ha operato in qualità di titolare del trattamento, "sulla base di dati non forniti dalla società Mediaset Premium e mai da questa detenuti";

- il numero telefonico del ricorrente non è mai stato presente nelle banche dati di Mediaset Premium S.p.A. e non è mai stato oggetto di alcun trattamento;

VISTE le note del 6 e 17 dicembre 2016 con le quali il ricorrente, nel ribadire la correttezza del proprio interpello e l´omesso riscontro da parte della resistente, ha, altresì, trasmesso la nota ricevuta dalla Progetto Vendita s.r.l. (alla quale aveva autonomamente inviato una specifica richiesta di chiarimenti), con la quale quest´ultima ha comunicato:

- di aver ricevuto il numero telefonico del ricorrente dalla C4B s.r.l. al fine di promuovere, mediante attività di telemarketing, la conclusione di nuovi contratti per conto di Mediaset Premium S.p.A.;

- che la C4B s.r.l. ha, a sua volta, ricevuto tali dati dalla 6SICURO S.p.A., alla quale questi sono stati forniti dallo stesso ricorrente in occasione della registrazione effettuata a suo nome sul sito di tale società per il calcolo di un preventivo auto;

- che in detta occasione il ricorrente aveva espresso il proprio consenso a ricevere informazioni commerciali anche da società terze;

- che tutte le società indicate hanno provveduto alla cancellazione dei dati del ricorrente dai propri database;

VISTA la nota del 13 gennaio 2017 con la quale Mediaset Premium S.p.A. ha chiarito che:

- la Progetto Vendita s.r.l., nello svolgimento della sua attività di promozione di alcuni servizi offerti da Mediaset Premium S.p.A. si avvale di liste di nominativi sia trasmessi dalla stessa società Mediaset, sia, come nel caso di specie, acquisiti da società terze;

- in quest´ultimo caso, tale società, agisce come autonomo titolare del trattamento;

- di non aver pertanto effettuato alcun trattamento dei dati del ricorrente;

RILEVATO, con riferimento al trattamento posto in essere dalle società sopra citate, che lo stesso non è oggetto del presente procedimento, essendo state coinvolte autonomamente dal ricorrente in esito alle dichiarazioni di Mediaset Premium S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la società resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Mediaset Premium S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´esauriente riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a carico di Mediaset Premium S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia