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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [5972467]

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[doc. web n. 5972467]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 559 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 settembre 2016 da XY e KW in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore HG, rappresentati e difesi dagli avv. David e Diego D´Agostini, nei confronti di Marco Belviso, titolare del nome  a dominio "ilperbenistafgv.it" e gestore del blog "Il Perbenista –Friuli Venezia Giulia", con il quale i ricorrenti, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto:

- di fare cessare la pubblicazione del documento contenente la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine HH, allegata all´articolo intitolato: "..." pubblicato sulla pagina rinvenibile all´URL http://..., con rimozione del medesimo dal sito internet "Il Perbenista –Friuli Venezia Giulia" e cancellazione del collegamento ipertestuale http://... presente nell´articolo in questione;

- di ordinare al resistente la cancellazione di una parte del citato articolo, specificamente indicata nell´atto introduttivo, nella quale sono riportate informazioni relative ai ricorrenti, nonché il nome e l´anno di nascita della loro figlia;

- di adottare ogni provvedimento, anche sanzionatorio, per la tutela dei propri diritti ai sensi del Codice;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´articolo e la determinazione provinciale allegata vertono sulla modifica dell´orario di lavoro degli Uffici della Provincia con la deroga, riconosciuta ai ricorrenti, di potere continuare ad osservare l´orario precedente per poter accudire la loro figlia minore;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: la nota del 28 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, e la nota del 21 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria difensiva presentata in data 25 ottobre 2016 da Marco Belviso rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Castiglione, con la quale il resistente ha rappresentato:

- che il blog, pur non essendo una testata giornalistica, si occupa di satira ed informazione politica e sociale e l´articolo oggetto del ricorso risponde a questi criteri;

- nell´articolo non è riportato alcun dato sensibile riguardante i ricorrenti o la loro figlia;

- la determinazione dirigenziale allegata all´articolo è "liberamente ottenibile ed anzi liberamente scaricabile –come ha fatto il [resistente]- direttamente dal sito della Provincia di Udine", sul quale è stata pubblicata senza omissione dei dati ivi contenuti, pertanto, in quanto "atto e documento conoscibile da chiunque" non richiede il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24 del Codice;

VISTA la nota del 2 dicembre 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare quanto affermato dal resistente, ribadisce la mancanza:

- di interesse pubblico nelle notizie riportate nell´articolo e nel contenuto della determinazione dirigenziale pubblicata;

- del consenso degli interessati, nonché la violazione dell´art. 137 del Codice che richiama il principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RICORDATO che, in ordine allo specifico trattamento di dati oggetto del ricorso, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO che detta disciplina risulta applicabile anche ai blog, la cui attività e caratteristiche collocano gli stessi nell´ambito della fattispecie disciplinata dagli artt. 136 ss. del Codice, che estende l´applicazione delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l´attività giornalistica;

RILEVATO che la vicenda in questione riguarda il trattamento dei dati personali relativi agli interessati e alla loro figlia minore, effettuato mediante la pubblicazione, avvenuta il 6 aprile 2016, sul blog facente capo al resistente, di un articolo contenente informazioni loro relative, e che allo stesso articolo risulta allegata, in formato pdf, una determinazione dirigenziale adottata il 22 gennaio 2013 dalla Provincia di Udine nei confronti degli stessi ricorrenti, che, peraltro, non è più visibile nel relativo sito istituzionale;

CONSIDERATO che  appare meritevole di considerazione la richiesta avanzata dagli interessati di rimuovere la determinazione dirigenziale allegata all´articolo, in quanto:

- la diffusione del documento appare non conforme al principio dell´essenzialità dell´informazione, ritenuto che l´interesse pubblico alla conoscibilità della notizia possa ritenersi soddisfatto con la pubblicazione dell´articolo stesso, che riporta in forma sintetica il contenuto della determinazione dirigenziale;

- il provvedimento della Provincia riconosce agli interessati il diritto di fruire di un specifico orario di lavoro fino al compimento del sesto anno di età della loro figlia, data ormai già trascorsa;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare al resistente, quale misura a tutela dei diritti degli interessati ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, di provvedere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento alla rimozione della determinazione dirigenziale adottata dalla Provincia di Udine il 22 gennaio 2013, n. 440 allegata all´articolo sopra indicato;

RILEVATO, con riferimento alla richiesta di cancellazione di una parte, specificamente indicata in atti, del medesimo articolo, che il trattamento di dati personali ivi effettuato non risulta in termini generali illecito, in quanto detta parte di testo riporta sinteticamente il contenuto della citata determinazione dirigenziale, configurando un trattamento posto in essere nell´esercizio del diritto di cronaca, di dover dichiarare infondato il ricorso in relazione a tale richiesta;

RITENUTO tuttavia, che la specifica pubblicazione del nome della figlia minore dei ricorrenti all´interno del citato articolo, non appaia, ai sensi degli artt. 136 del Codice, e 7 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica", conforme al principio dell´essenzialità dell´informazione con riferimento all´interesse pubblico alla notizia, si accoglie parzialmente il ricorso e si indica quale misura a tutela dei diritti degli interessati ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice di provvedere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla trasformazione in forma anonima del nome della minore presente nell´articolo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Marco Belviso in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di rimozione del documento allegato all´articolo citato nell´atto introduttivo, nonché alla trasformazione in forma anonima del nome della minore presente  all´interno dello stesso articolo;

b. dichiara il ricorso infondato con riguardo alla rimozione di una parte dell´articolo specificamente indicata nell´atto introduttivo del procedimento;

c. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Marco Belviso, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia