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Provvedimento del 16 novembre 2016 [5906795]

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[doc. web n. 5906795]

Provvedimento del 16 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 482 del 16 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 giugno 2016 da XY, rappresentato dal sig. Giuseppe Rizzo, nei confronti dell´Agenzia delle Entrate, relativamente al registro tenuto dal Servizio di pubblicità immobiliare di Brindisi (ex Conservatoria RR.II. di Brindisi), con il quale l´interessato, non ritenendosi soddisfatto del riscontro ottenuto a seguito dell´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, connessi ad una trascrizione pregiudizievole risultante a suo carico nei registri della resistente, ritenendo la stessa illecita per esser venuto meno lo scopo in relazione al quale era stata a suo tempo effettuata;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

la citata trascrizione, avvenuta in data 4 aprile 2006, riguardava un pignoramento immobiliare per un debito dallo stesso contratto nei confronti di una società di servizi finanziari;

il giudice dell´esecuzione, a seguito della vendita dell´immobile, emetteva in data 21 aprile 2011, "decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. con il quale ordinava al Conservatore dei registri Immobiliari di Brindisi di procedere sia alla trascrizione nei Registri immobiliari del succitato decreto di trasferimento, sia alla cancellazione delle formalità relative all´immobile entro il termine di 90 gg";

in data 14 novembre 2012 il coadiutore del giudice presentava domanda di annotazione presso l´Agenzia del Territorio di Brindisi e che, successivamente, il giudice dell´esecuzione, in base al progetto di distribuzione approvato all´udienza del 21 gennaio 2013, dichiarava l´estinzione della procedura esecutiva;

nonostante l´adempimento delle proprie obbligazioni, il suo nominativo risulta ancora presente, in assenza di titolo, nella banca dati della Conservatoria dei registri immobiliari determinando un grave pregiudizio allo stesso riguardo alla possibilità di accedere al credito bancario;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 ottobre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 2 agosto 2016 con la quale l´Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Brindisi ha comunicato che:

come confermato anche dallo stesso interessato, la cancellazione del pignoramento è avvenuta in data anteriore alla proposizione del ricorso;

i "servizi di pubblicità immobiliare (ex Conservatorie dei RR.II.) costituiscono gli unici uffici deputati per legge alla tenuta e conservazione dei pubblici registri immobiliari" garantendo "in via esclusiva la tutela della fede pubblica al fine di [assicurare] la sicurezza e la speditezza del traffico giuridico immobiliare";

nel caso di pignoramento immobiliare può essere disposta, tra l´altro, per effetto del decreto di trasferimento del bene all´aggiudicatario, pronunciato nell´ambito della procedura esecutiva, la cancellazione della trascrizione a suo tempo disposta da effettuarsi "sotto forma di annotazione ex art. 2656 c.c., artt. 19, comma 2, e 19 bis della legge n. 52 del 1985 sulla base di titolo idoneo";

la cancellazione, pertanto, "è una forma di pubblicità negativa con la quale si rende pubblica l´irrilevanza sopravvenuta di una precedente formalità che da quel momento deve considerarsi come non esistente";

VISTA la nota del 12 settembre 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste contestando il riscontro fornito dalla resistente in quanto, "essendosi estinta la procedura ed essendo cessata la materia del contendere, dopo aver ordinato la trascrizione nei registri immobiliari dell´immobile, rendendo quindi pubblico il trasferimento del diritto, [il giudice] ha espressamente e correttamente ordinato la cancellazione della nota di trascrizione per pignoramento immobiliare";

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali dell´interessato effettuato dall´Agenzia delle Entrate, attesa la sua natura di ente pubblico ai sensi del d.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 "Riforma dell´organizzazione del Governo, a norma dell´articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato in G.U. n. 203 del 30 agosto 1999), è disciplinato dagli artt. 18 ss. del Codice ed è quindi consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti di settore;

RILEVATO che non sono emersi, nel corso del procedimento, elementi che facciano ritenere illecito tale trattamento tenuto conto del fatto che:

la resistente risulta agire in conformità alle disposizioni che attualmente regolano le modalità di tenuta dei registri immobiliari (artt. 2673 ss. cod. civ.), nonché le formalità per la cancellazione delle trascrizioni (art. 2668 cod. civ.);

il decreto di trasferimento dell´immobile con il quale è stata, tra l´altro, disposta la cancellazione della trascrizione di pignoramento ha previsto espressamente che ciò avvenisse "provvedendo alle corrispondenti annotazioni a margine delle suddette formalità entro il termine di 90 giorni";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5906795
Data
16/11/16

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)