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Provvedimento del 20 ottobre 2016 [5844184]

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[doc. web n. 5844184]

Provvedimento del 20 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 432 del 20 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 giugno 2016 da XY, in qualità di esercente la patria potestà del figlio minore, nei confronti dell´Istituto Comprensivo XX di YY (di seguito, l´Istituto), con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto l´indicazione, l´estrazione e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti al minore "limitatamente agli anni scolastici dal 2012/13 al 2016/17, con esclusione di quelli ufficialmente apposti sui documenti di valutazione (c.d. pagelle)", con particolare riferimento:

- ai dati personali del minore;

- ai dati di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o altri apprezzamenti di tipo soggettivo;

- all´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni assunte o in via di assunzione da parte del titolare o del responsabile;

- alle informazioni personali connesse alle segnalazioni pervenute all´istituto comprensivo a decorrere dall´anno 2009, circa situazioni di malessere, difficoltà di relazione, di apprendimento, di studio o di sviluppo psico-fisico, segnalazioni di terzi o di genitori, compreso quanto eventualmente verbalizzato in atti a carattere ufficiali e non ufficiale;

- alle informazioni connesse a segnalazioni effettuate da genitori e insegnanti nel corso dell´anno 2014-2015, nonché, a decorrere dall´anno 2016, circa comportamenti aggressivi, percosse o lesioni sofferte dal proprio figlio e le azioni o valutazioni dell´istituto in tali circostanze;

- alle misure di sicurezza adottate per garantire che anche solo il nome, ovvero i dati personali dell´interessato vengano trattati o trasposti o trascritti su supporti digitali o cartacei al di fuori dell´ambito del titolare del trattamento;

PRESO ATTO che, oltre a chiedere la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento, il ricorrente ha dichiarato che:

- il minore, che ha frequentato e attualmente frequenta la scuola elementare e media presso l´Istituto resistente, sarebbe stato vittima di atteggiamenti aggressivi da parte di alcuni compagni di scuola;

- lo stesso si è rivolto all´Istituto anche per esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al minore, ma di avere ricevuto solo un riscontro parziale alle proprie richieste, ritenendo, infatti, che parte resistente sia in possesso di ulteriori informazioni;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 23 settembre 2016 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 29 luglio 2016 con la quale l´Istituto resistente, nel dichiarare di aver trasmesso, in riscontro all´interpello e al presente ricorso, tutte le informazioni di cui è in possesso, nonché la relativa documentazione,  ha altresì affermato:

- di avere fornito copia dell´informativa sottoscritta da uno dei genitori al momento dell´iscrizione nella scuola primaria e copia dell´informativa digitale;

- "di avere esaustivamente fornito le informazioni richieste" con riferimento ai dati di tipo valutativo;

- di avere fornito tutta la documentazione rinvenuta negli archivi e ritenuta rilevante con riferimento alle richieste avanzate dal ricorrente;

- che la corrispondenza intercorsa da e verso i genitori del minore come pure le valutazioni quadrimestrali e interquadrimestrali e i certificati medici non erano stati inviati in quanto già in possesso del ricorrente; a tale riguardo, tuttavia l´Istituto ha precisato di avere deciso di inviare, in questa occasione, al solo ricorrente copia di detti certificati;

VISTE le note del 1° e 9 agosto 2016 con cui il ricorrente ha dichiarato di non potersi ritenere soddisfatto del riscontro ricevuto sia con riferimento all´informativa fornita agli interessati, sia ad altre informazioni dallo stesso richieste a titolo esemplificativo negli atti presentati, in quanto l´Istituto avrebbe omesso di comunicare integralmente i dati del minore;

VISTE le note del 5 agosto e 4 ottobre 2016, con le quali l´Istituto resistente allegando altra documentazione tra cui il registro di classe relativo all´anno scolastico 2014-2015 "non allegato alla precedente documentazione per mero errore materiale", ha rappresentato che altre informazioni richieste dal ricorrente non sono state prodotte in quanto risultano già in possesso del ricorrente, o a questi già trasmesse, oppure non esistenti; la resistente ha, infine, chiesto che vengano poste a carico del ricorrente le spese del procedimento;

RILEVATO, tutto ciò premesso, in via preliminare, che il presente ricorso può essere preso in considerazione con esclusivo riferimento ai dati di carattere personale e non anche – così come disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice – alle informazioni relative a condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento e che, pertanto, con riferimento a tali richieste il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

RILEVATO, altresì, che le istanze formulate dal ricorrente, volte ad ottenere copia di documentazione, si pongono al di fuori dell´ambito delle istanze esercitabili ai sensi delle citate disposizioni, così come quelle rivolte ad ottenere i dati contenuti in tale documentazione riferiti a terzi (eventuali valutazioni dell´istituto in relazione ai comportamenti aggressivi, percosse e lesioni subite dal figlio del ricorrente, compresi gli esiti delle decisioni di cui al verbale del consiglio di classe del 21 aprile 2016), e che, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili;

PRESO ATTO che l´Istituto resistente ha dichiarato (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere fornito al ricorrente quanto nella propria disponibilità con riferimento alle richieste avanzate da questo - con l´eccezione delle sole informazioni già in possesso del ricorrente stesso o a questi già trasmesse che non gli siano state comunque inviate in copia nel corso del procedimento (corrispondenza intercorsa da e verso i genitori del minore, valutazioni quadrimestrali e interquadrimestrali, certificati medici) -, si ritiene di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente;

RITENUTO che, in ragione della dichiarata parziale inammissibilità del ricorso e dei riscontri forniti dalla resistente, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati riferiti all´interessato comunicati dalla resistente;

2) dichiara il ricorso inammissibile in ordine ai restanti profili;

3) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n.150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia