g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 settembre 2016 [5796103]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5796103]

Provvedimento del 29 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 382 del 29 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 17 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, nei confronti di Crif S.p.A.; Experian – Cerved Information Service S.p.A.; Cerved Group S.p.A. con il quale il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto la cancellazione o, in subordine, la sospensione cautelativa della visibilità di alcune informazioni allo stesso riferite contenute nelle relative banche dati e, in particolare:

- relativamente a CRIF S.p.A., una sentenza di fallimento del 2013 e un decreto di  trasferimento immobili del 2012;

- relativamente a Experian-Cerved Information Service S.p.A., un´ipoteca giudiziale, registrata nel 2010; due pignoramenti registrati nel 2012; una sentenza di fallimento registrata nel 2013 e una chiusura di fallimento registrata nel 2015;

- relativamente a Cerved Group S.p.A., un fallimento del 31 maggio 2013 relativo a XX impresa di cui l´interessato era titolare firmatario; il riferimento alla YY srl in liquidazione srl di cui lo stesso risulta liquidatore dal 14 marzo 2006, amministratore dal 24 maggio 2004 fino al 26 aprile 2006;

l´interessato ha inoltre richiesto la liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato che tali segnalazioni pregiudizievoli di conservatorie e procedure concorsuali risultano "illegittime ed in contrasto con il nuovo Codice Deontologico" per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché del 24 giugno 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 14 giugno 2016 con la  quale Crif S.p.A., nel sostenere la piena legittimità del trattamento dalla stessa effettuato, ha comunicato di aver comunque provveduto, "in attesa dell´entrata in vigore del nuovo codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ed in un´ottica di massima collaborazione", alla cancellazione delle informazioni oggetto di richiesta;

VISTA la nota del 21 giugno 2016, con la quale Experian Cerved Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno ha comunicato di procedere alla rimozione dei dati relativi all´ipoteca e ai pignoramenti di cui al ricorso, pur ritenendo gli stessi trattati correttamente, ma di non poter invece accogliere la richiesta di cancellazione del fallimento "atteso che il vigente regime di pubblicità previsto per il regime delle imprese […] legittima una piena consultabilità delle informazioni in esso contenute";

VISTA la nota del 15 giugno 2016 con la  quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha rigettato le richieste di ricorrente, affermando:

-  la piena conformità del trattamento delle informazioni trattate anche rispetto ai criteri fissati dal "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale "a cui Cerved ritiene comunque già di attenersi in relazione all´esame e al riscontro di richieste avanzate dagli interessati";

- la corretta riproduzione delle informazioni in questione, provenienti da fonti pubbliche, , precisando, al riguardo che, con riferimento:

a) all´impresa individuale "XX", le informazioni riferite al fallimento della società (tra cui anche la data di chiusura della procedura concorsuale inserita in documento successivo a quello in possesso del ricorrente) possono essere trattate anche ai sensi dell´art. 7, comma 2 del codice deontologico;

b) alla "YY srl" non è "riportata alcuna informazione di tipo negativo, non essendo presenti eventi di fallimento o equiparabili procedure concorsuali", ma solo l´indicazione della procedura di liquidazione;

VISTA la nota del 17 giugno 2016 con la quale il ricorrente, riscontrando le risposte ricevute, con specifico riferimento a quanto sostenuto da Cerved,

- prende atto della presenza sulla visura della "XX" del dato relativo alla chiusura del fallimento;

- contesta quanto affermato in relazione alla procedura di liquidazione della "YY srl" ritenendola una informazione non pertinente ed eccedente "con le finalità e gli scopi di tali tipologie di trattamento di dati";

- insiste per l´accoglimento della richiesta di cancellazione;

RILEVATO, tutto ciò premesso, che:

- con riferimento a quanto rappresentato da Crif S.p.A., di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo questi fornito un riscontro sufficiente, sia pure nel corso del procedimento, procedendo alla cancellazione delle informazioni segnalate;

- con riferimento a quanto rappresentato da Experian Cerved Information Services S.p.A., di dover:

a) dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in relazione alla richiesta di cancellazione delle informazioni relative all´ipoteca e ai pignoramenti, essendo stato anche in questo caso fornito un riscontro sufficiente nel corso del procedimento alle richieste de ricorrente, mediante dichiarazione di aver provveduto alla rimozione delle informazioni indicate;

b) dichiarare invece infondato il ricorso in relazione all´ulteriore richiesta di cancellazione delle informazioni relative alla procedura concorsuale, in quanto le stesse risultano pertinenti e non eccedenti rispetto al fine perseguito, secondo quanto previsto dall´art. 11 comma 1, lett. d) del Codice;

- con riferimento a quanto rappresentato da Cerved Group S.p.A, di dover dichiarare infondato il ricorso, considerato che le informazioni da questa trattate risultano esatte, pertinenti, complete e non eccedenti rispetto al fine perseguito, in conformità a quanto stabilito dall´art. art. 11 comma 1, lett. c) e d) del Codice, ciò sia con riguardo alle informazioni inerenti la "XX", sia la YY srl;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte e la specificità del caso, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara:

- nei confronti di Crif S.p.A. non luogo a provvedere sul ricorso;

- nei confronti di Experian Cerved Information Services S.p.A.:

• non luogo a provvedere in relazione alla richiesta di cancellazione delle informazioni relative all´ipoteca e ai pignoramenti;

• infondato in relazione alla richiesta di cancellazione delle informazioni relative alla procedura concorsuale;

- nei confronti di Cerved Group S.p.A infondato il ricorso;

- compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia