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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Infocontact s.r.l. - 15 settembre 2016 [5793188]

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[doc. web n. 5793188]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Infocontact s.r.l. - 15 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 362 del 15 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione con la quale veniva lamentata la ricezione, sul numero telefonico del segnalante, di comunicazioni di carattere commerciale indesiderate, l´Ufficio del Garante, all´esito di un´attività istruttoria, ha accertato che Infocontact s.r.l. P.Iva: 06414381001, con sede in Roma, via A. Allegri di Correggio n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di chiamate promozionali sull´utenza telefonica del segnalante, senza aver acquisito il consenso ai sensi dell´art. 23 del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice;

VISTO il verbale n. 17260/87773 del 4 giugno 2014 con il quale è stata contestata a Infocontact s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 23 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per la violazione amministrativa nei confronti di Infocontact s.r.l. e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 non presentando all´Autorità scritti difensivi, né chiedendo di essere ascoltata;

TENUTO CONTO delle comunicazioni inviate in data 3 ottobre 2014 e 8 agosto 2016 con le quali il Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale di Lamezia Terme ha inviato al Garante rispettivamente " (…) la relazione ex art. 28 D.Lgs. 270/1999 depositata presso il Tribunale di Lamezia Terme (…)" attestante lo stato di insolvenza di Infocontact s.r.l. "(…) nonché l´avviso ai creditori ex art. 22 D.Lgs. 270/1999" e "(…) la relazione periodica redatta dai commissari straordinari unitamente al relativo verbale del Comitato di sorveglianza";

RILEVATO che la società, operando in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha effettuato un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di chiamate promozionali al numero di utenza telefonica del segnalante, senza acquisire il consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´art. 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis deve essere quantificata nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Infocontact s.r.l. P.Iva: 06414381001, con sede in Roma, via A. Allegri di Correggio n. 13, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia