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Provvedimento del 26 maggio 2016 [5202250]

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[doc. web n. 5202250]

Provvedimento del 26 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 193 del 26 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 18 febbraio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Pugliese, nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto "di avere copia di documenti (anche estrapolando dai propri archivi e documenti tutti i dati personali (…))" che lo riguardano ivi contenuti e detenuti dall´istituto di credito resistente in relazione a rapporti di conto corrente intestati al ricorrente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 febbraio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 18 aprile 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 aprile 2016 con la quale il titolare del trattamento, pur eccependo l´irritualità delle richieste avanzate dal ricorrente ritenendo le stesse riconducibili all´ambito di applicazione dell´art. 119 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (cd. Testo Unico Bancario), ha comunicato la disponibilità a trasmettere all´interessato la documentazione contenente i dati richiesti;VISTA la nota del 10 maggio 2016 con la quale il ricorrente, nel precisare di aver correttamente formulato le proprie istanze così come previsto dai corrispondenti articoli del Codice, ha rilevato di non aver ancora ricevuto la citata documentazione, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute nel procedimento;

VISTA la nota del 20 maggio 2016 con la quale l´istituto di credito resistente ha comunicato di aver provveduto a trasmettere al ricorrente "copia degli estratti conto richiesti", respingendo invece la richiesta relativa alla documentazione contrattuale in quanto la stessa "deve ritenersi esclusa dal dettato normativo dell´art. 119 del d.lgs. 385/93 il quale (…) prevede esclusivamente il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione contabile riguardante singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti;

RILEVATO, con riferimento a quest´ultima richiesta, che l´art. 10 del Codice prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare medesimo  senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo l´interessato correttamente esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice in quanto, sebbene nell´atto di ricorso sia contenuto un riferimento alla copia di documenti bancari, la richiesta rivolta al titolare del trattamento è sostanzialmente diretta ad ottenere la comunicazione dei dati bancari che lo riguardano contenuti nella documentazione detenuta dalla banca resistente e che quindi il riscontro effettuato attraverso la consegna di copia della documentazione contenente una parte dei predetti dati è avvenuto in base ad un´autonoma scelta dell´istituto di credito che ha ritenuto preferibile avvalersi della facoltà di cui all´art. 10 del Codice;

RILEVATO, pertanto, che non può attribuirsi rilievo, nel presente procedimento, all´eccezione sollevata dal titolare del trattamento con riferimento all´ambito di applicazione dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, tenuto conto del fatto che il medesimo titolare è tenuto, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e pur potendo individuare, tra le modalità indicate dall´art. 10 del Codice, quella ritenuta più idonea allo scopo, a fornire un riscontro completo al ricorrente attraverso la comunicazione di tutti i dati personali che lo riguardano dal medesimo detenuti, ivi compresi quelli contenuti nella documentazione bancaria di tipo contrattuale;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati contenuti negli estratti conto bancari, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a trasmettere al ricorrente la relativa documentazione;

RITENUTO, invece, di dover accogliere parzialmente il ricorso in ordine ai dati contenuti nella restante documentazione individuata dall´interessato e, per l´effetto, di dover ordinare a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di comunicare al ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, tutti i dati personali che lo riguardano detenuti dalla medesima e contenuti nella predetta documentazione;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 300,00 a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito dalla resistente attraverso la consegna di copia della documentazione bancaria indicata nell´atto introduttivo del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di comunicare al ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione individuata dall´interessato, ulteriore rispetto a quella già trasmessa nel corso del  procedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati contenuti negli estratti conti trasmessi in copia dalla resistente nel corso del procedimento;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 300,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia