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Newsletter 11 - 17 marzo 2002

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Newsletter 11 - 17 marzo 2002

 

  • Telecamere in discoteca. Multa per mancata informativa ai clienti
  • Sì ai consigli comunali in tv
  • Sorveglianza lavoratori Usa. Filtri per bloccare accesso ad Internet

 

Telecamere in discoteca. Multa per mancata informativa ai clienti

Ancora sanzioni per la mancata informativa agli interessati. E´ toccato questa volta al titolare di una discoteca del Nord nella quale i carabinieri avevano rilevato e segnalato al Garante, competente in caso di violazioni della legge sulla privacy, la presenza di un sistema di telecamere a circuito chiuso. L´Autorità ricevuta la prima segnalazione, aveva chiesto alle forze dell´ordine di svolgere ulteriori accertamenti sull´attività di raccolta dei dati effettuata presso la discoteca. In un secondo rapporto i carabinieri avevano riferito che la qualità delle immagini riprodotte dal sistema di videosorveglianza consentiva la piena riconoscibilità dei clienti di volta in volta inquadrati. I carabinieri avevano anche rilevato che soltanto dopo la prima ispezione, il responsabile dell´esercizio pubblico aveva posto, in uno dei locali, un´avvertenza, comunque assolutamente generica ed inadeguata ("si avvisano i clienti che sono attive delle telecamere").

L´Autorità ha constatato che i clienti della discoteca non erano stati informati preventivamente dei diritti attribuiti loro dalla legge sulla privacy, sulle modalità e finalità del trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati (in questo caso delle loro immagini), che la presenza di un sistema di riprese a circuito chiuso installato nella discoteca avrebbe richiesto.

E´ stata così contestata al responsabile la violazione dell´art. 10 della legge 675/96 per la quale era prevista la possibilità di un pagamento nella misura ridotta di 516,46 euro (pari a circa un milione), da pagarsi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Somma che il responsabile della discoteca ha provveduto a pagare nei termini previsti.

 

Sì ai consigli comunali in tv

Sì alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale, anche al di fuori dell´ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell´esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini. Va comunque osservata una particolare cautela per prevenire l´indebita divulgazione di dati sensibili e si deve in ogni caso evitare di diffondere informazioni sulle condizioni di salute. Lo ha ricordato il Garante rispondendo al quesito di un Comune sulla possibilità di pubblicizzare le sedute del consiglio attraverso una televisione locale.

Nel parere l´Autorità ha ripercorso alcuni aspetti del complesso quadro normativo che disciplina la tutela della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni. I soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati, purché esista una legge o un regolamento che glielo consenta. La legge sulla privacy li autorizza, inoltre, a trattare alcuni dati sensibili (ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri durante le sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare la pubblicità dell´attività istituzionale, fermo restando il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute. Pubblicità di atti e sedute consiliari che è espressamente garantita dal testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali (d.lg. n.267/2000), il quale demanda al regolamento comunale l´introduzione di eventuali limiti. Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive.

E´ nel regolamento, dunque, che potrebbe essere sancito l´obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell´esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy. Nella stessa sede poi, si potrebbero specificare anche le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l´attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili, (salute, razza etc.).

La diffusione delle immagini da parte della televisione locale può essere effettuata, ha chiarito l´Autorità, senza il consenso degli interessati (art. 25 l. 675/96 e codice deontologico sull´attività dei giornalisti), mentre non è conforme alla normativa, limitare il diritto di cronaca al solo ambito locale, a meno che il Comune non lo abbia previsto nel regolamento. Né si può impedire al giornalista di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

Il Garante ha ricordato infine, che la legge sulla privacy riconosce al Consiglio comunale nel suo complesso e ai singoli componenti, la facoltà di esercitare alcuni diritti a tutela dei dati raccolti, in questo caso le immagini, come quello di poter visionare, anche prima della messa in onda, le riprese effettuate.

 

Sorveglianza lavoratori Usa. Filtri per bloccare accesso ad Internet
(Da un articolo di Joanna Glasner su Wired News del 18 marzo 2002)

L´impiego di Internet sul luogo di lavoro è soggetto a restrizioni e controlli crescenti negli USA. Aumenta, infatti, il numero delle imprese che per accrescere l´efficienza dei dipendenti installano filtri in grado di bloccare l´accesso a siti web non connessi alla materia lavorativa.

Si tratta di filtri in grado di bloccare l´invio di SMS ovvero di limitare il tempo disponibile per la navigazione in rete, oppure di impedire l´accesso a determinate categorie di siti web; tuttavia, mentre in passato le imprese che producevano questi filtri si concentravano su dispositivi in grado di impedire l´accesso a siti contenenti materiale pornografico o violento, oggi il panorama è più differenziato. Generalmente le società, almeno negli USA, prevedono inizialmente di bloccare l´accesso ai "sanzionabili sei": le sei categorie di siti web ritenute meno appropriate, ossia pornografia, giochi d´azzardo, attività illegali, siti che contengono materiale violento, di cattivo gusto o tale da incitare all´odio. Successivamente, per aumentare la produttività, la gamma di filtri possibili viene ampliata impedendo ai dipendenti, per esempio, di utilizzare SMS o di scaricare file MP3.

Secondo le stime dei responsabili delle aziende operanti nel settore, fra il 30 ed il 40% del traffico su Internet non è legato all´attività svolta da imprese ed enti governativi. Naturalmente le aziende che producono i dispositivi di filtraggio sono le più solerti nell´applicare questa politica restrittiva; nel resto del mondo imprenditoriale sembra invece che le opinioni sull´opportunità di allargare il raggio di azione dei dispositivi di filtraggio siano maggiormente sfumate. Si fa notare da più parti, infatti, che imporre limitazioni eccessive non comporta automaticamente un aumento della produttività. Senza contare che la tecnologia alla base dei programmi utilizzati per bloccare l´accesso alle varie categorie di siti "sconsigliati" non è esente da pecche: ad esempio, è avvenuto in alcuni casi che il blocco riguardasse anche siti classificati per errore come pornografici o comunque impropri dal programma di filtraggio.

Un aspetto importante del problema è connesso alla tutela della privacy. Benché il datore di lavoro negli USA possa legittimamente limitare o controllare l´impiego di Internet qualora ne fornisca l´accesso ai dipendenti, questi manifestano spesso preoccupazione per il rischio di essere sorvegliati in tutti i loro spostamenti online. In effetti, il pericolo principale, come sottolineato dal presidente del National Work Rights Institute, è che il datore di lavoro, cercando di gestire un problema reale, finisca per aprire una finestra sulla vita privata di ogni singolo dipendente. Un approccio più indicato, in questo senso, potrebbe consistere nel fissare dei limiti temporali per la navigazione su Internet anziché nel sorvegliare tutti i movimenti del dipendente online. Il dipendente potrebbe quindi utilizzare la pausa-pranzo o altri momenti a ciò deputati per navigare online e cercare le informazioni che gli interessano, senza dover temere di essere continuamente sorvegliato dall´azienda.