g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 17 settembre 2015 [4371280]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 4371280]

Provvedimento del 17 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 484 del 17 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 6 maggio 2015 da XY nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Anna Mallozzi, in relazione al rinvenimento sul web, tramite il motore di ricerca gestito da Google e in associazione al proprio nome e cognome, di alcuni articoli relativi "al coinvolgimento dello stesso in fatti di bancarotta fraudolenta nell´ambito di una inchiesta di polizia giudiziaria" che "nel 2010 portò alla esecuzione di varie misure cautelari (…) che coinvolgerebbero anche l´attuale ricorrente", ha chiesto la rimozione dei relativi URL ovvero l´adozione delle eventuali diverse misure ritenute idonee a tutelare i suoi diritti; il ricorrente ha, in particolare, eccepito che "i dati in questione hanno una indubbia valenza negativa (…) sia per la proiezione sociale della sua personalità morale che per l´esercizio della sua professione di consulente aziendale, in quanto le notizie sono riportate in modo da dare per certa l´imputazione per cui si procede" nei suoi confronti; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 5 giugno 2015, nonché la nota del 3 luglio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 28 maggio 2015 con cui Google ha dichiarato di non poter accogliere le richieste di rimozione avanzate dall´interessato tenuto conto del fatto che i contenuti rinvenibili attraverso gli URL indicati nel ricorso attengono alla vita professionale del medesimo, ravvisandosi con ciò un perdurante interesse pubblico alla conoscibilità delle relative informazioni;

VISTA la nota del 3 giugno 2015 con cui l´interessato, nel replicare al riscontro fornito da Google, ha ribadito le proprie richieste eccependo che la resistente, non essendo "portatrice, né ente esponenziale degli interessi del pubblico alla conoscenza dei dati dalla stessa trattati", non potrebbe appellarsi, al fine di legittimare la perdurante disponibilità sul web degli URL elencati nell´atto di ricorso, a "presunti interessi del pubblico alla conoscenza degli stessi", tenuto conto sia del lasso di tempo trascorso dall´originaria pubblicazione della notizia sui siti degli editori che della funzione svolta dal motore di ricerca, come tale non idonea a consentire allo stesso di effettuare una valutazione in ordine al contenuto degli articoli; il ricorrente ha inoltre rilevato che "il fatto che (…) sia coinvolto in fatti aventi rilevanza penale non può in alcun modo interessare i potenziali o attuali consumatori, utenti o fruitori dei suoi servizi non avendo alcuna incidenza sulla qualità di detti servizi" in quanto tale tipo di informazioni non potrebbero essere dedotte "da fatti penalmente rilevanti, peraltro non ancora definitivamente accertati, né (…) risultano essere adottati provvedimenti disciplinari a carico dell´interessato";

VISTA la nota del 3 giugno 2015 con cui Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha ribadito di non poter accogliere le richieste di deindicizzazione avanzate dal ricorrente non ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i presupposti indicati nella cd. sentenza Costeja del 13 maggio 2014, rappresentando che il ricorso risulta fondato "prevalentemente sulla valenza negativa delle notizie", aspetto non rilevante ai fini dell´esercizio del diritto all´oblio identificabile nel diritto ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando, "per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione"; la resistente ha precisato che "nel caso di specie manca proprio il requisito del trascorrere del tempo" in quanto "le notizie riportate nelle pagine di cui controparte richiede la deindicizzazione risalgono al massimo a marzo 2010/2011, poco più di 4 anni fa (…) periodo di tempo eccessivamente breve perché possa giustificare il venir meno dell´interesse pubblico alla notizia", tenuto peraltro conto del fatto che la permanenza della stessa, in conformità ai criteri in proposito individuati nelle Linee Guida adottate dal WP29 il 26 novembre 2014, risulta altresì giustificata dal ruolo svolto dall´interessato nella vita pubblica all´epoca dei fatti;

VISTA la nota del 15 giugno 2015 con cui il ricorrente, nel contestare il riscontro fornito da Google, ha ribadito le proprie richieste rilevando la lesività della perdurante disponibilità degli articoli sulla rete tenuto conto del fatto che, "seppur rinviato a giudizio, a distanza di cinque anni, non è stata celebrata ancora la prima udienza e per tale ragione non può compromettere la sua difesa, notiziando le prove di cui dispone tramite web o altra forma di diffusione"; l´interessato ha altresì contestato l´attualità della notizia in quanto quest´ultima "riguardava (…) l´arresto avvenuto nel 2010 e quindi un fatto di quel periodo di cui nessuna delle testate giornalistiche ha dato seguito anche solo per attualizzare la notizia del rilascio avvenuta dopo alcuni mesi", rappresentando altresì di non svolgere, allo stato attuale, "attività attinenti alle mansioni per le quali è stato arrestato nelle vicende note, non amministra società ne è consulente", ma  ricopre semplicemente il ruolo di dipendente di una società;

CONSIDERATO che, con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell´atto di ricorso, occorre fare riferimento ai criteri generali previsti per l´esercizio del diritto all´oblio nelle citate Linee Guida del WP29; considerato che elemento costitutivo del diritto all´oblio è il trascorre del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca; considerato inoltre che tale diritto, alla luce di quanto già sostenuto in dottrina e giurisprudenza anteriormente alla sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, anche laddove sussista l´elemento del trascorrere del tempo, incontra tuttavia un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino comunque connesse a dati riferiti a reati commessi nello svolgimento delle proprie funzioni lavorative o sociali;

CONSIDERATO infatti che le medesime Linee Guida individuano, tra i criteri che devono essere presi in esame per la disamina delle richieste di rimozione ai motori di ricerca, quello della natura della notizia ovvero se riferita a fatti di cronaca giudiziaria (punto 13), ritenendo attuale l´interesse pubblico alla conoscibilità della stessa laddove sia relativa a reati di particolare gravità commessi in epoca recente;

RITENUTO che, nel caso in esame, la richiesta di rimozione degli URL indicati dal ricorrente non appare meritevole di considerazione non ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia dell´Unione Europea del 13 maggio 2014, nonché nelle Linee Guida del WP29 di attuazione della stessa; i fatti narrati negli articoli rinvenibili attraverso gli URL medesimi, in quanto pubblicati nel periodo 2010-2011, risultano infatti recenti nonché di pubblico interesse, riguardando un´indagine giudiziaria tuttora in corso che ha coinvolto un consistente numero di persone;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare il ricorso infondato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara infondato il ricorso volto ad ottenere la rimozione degli URL indicati dal ricorrente dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell´interessato;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 settembre 2015

IL PRESIDENTe
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia