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Pubblicabilità sul sito web istituzionale di dati personali relativi ai dirigenti assunti con incarico a tempo determinato, ai consulenti e collaboratori - 25 giugno 2015

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[doc. web n. 4166711]

Pubblicabilità sul sito web istituzionale di dati personali relativi ai dirigenti assunti con incarico a tempo determinato, ai consulenti e collaboratori - 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n. 377 del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATO il quesito del Comune di Milano del 17 febbraio 2015 concernente la pubblicazione dei dati personali relativi allo stato patrimoniale del personale dirigenziale con contratto a tempo determinato;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, recante Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3134436);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. Con il quesito contenuto nella comunicazione del 17 febbraio 2015 (prot. n. 4827) è stato richiesto al Garante di esprimere "una valutazione di compatibilità con il quadro giuridico in materia di protezione dei dati personali" dell´emendamento approvato dal Consiglio comunale al vigente "Regolamento in materia di obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo e degli obblighi di trasparenza degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società di diritto privato partecipate".

Con tale emendamento, al fine di dare effettività alle norme in materia di anticorruzione e garantire forme di controllo sociale "sulla evoluzione […] della situazione reddituale o patrimoniale durante la durata dell´incarico dirigenziale", il Consiglio comunale "ha ritenuto di introdurre con atto regolamentare, anche un obbligo di pubblicare in web, compatibilmente con la posizione espressa dal Garante della privacy, ulteriori informazioni relative ai dirigenti assunti con incarico a tempo determinato, ai consulenti e collaboratori, come ad esempio i dati patrimoniali, seppur tale obbligo non sia contemplato dalla legge" (cfr. nota 17 febbraio 2015, in atti).

2.1. Con specifico riguardo all´estensione operata con regolamento comunale degli obblighi di cui all´art. 14 del d.lg. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) anche al personale dirigenziale dell´amministrazione − rispetto al quale già la legge prevede espressamente gli obblighi di comunicazione di cui all´art. 17, comma 22 della l. n. 127/1997 e gli obblighi di pubblicazione on line dei dati indicati all´art. 15 del d.lg. n. 33/2013 −, occorre precisare che la diffusione di dati personali (art. 4, comma 1, lett. m) del d.lg. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali), può essere lecitamente effettuata da parte di un soggetto pubblico, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) ed e) del Codice), unicamente quando tale operazione sia prevista da un´idonea base normativa (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice).

L´art. 14 del d.lg. n. 33/2013 disciplina, in particolare, gli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (sul punto cfr. punto 9.b., parte I, Linee guida cit.).

Alla dirigenza pubblica, trova invece applicazione l´art. 15 del citato decreto che, nell´introdurre gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza, prevede la pubblicazione dei soli redditi da lavoro ad essi riferiti, in particolare, "dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro […] con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato" (art. 15, comma 1, lett. d) d.lg. n. 33/2013; v. punto 9.c., parte I, Linee guida, cit.). 

2.2. Pertanto, alla luce del quadro normativo rappresentato, deve ritenersi che l´estensione che si intende operare con norma regolamentare di codesto ente dell´ambito di applicazione del menzionato art. 14, non può costituire idonea base normativa per la lecita diffusione (artt. 4, comma 1, lett. m) e 19, comma 3 del Codice) mediante pubblicazione dei "dati relativi allo stato patrimoniale" riferiti ai "dirigenti non di ruolo, consulenti e collaboratori", ai quali trova invece applicazione l´art. 15 d.lg. n. 33/2013. Tale ultima disposizione, infatti, non prevede la diffusione on line dei dati patrimoniali della dirigenza pubblica, per cui una tale operazione, ove fosse posta in essere da codesto Comune, comporterebbe la violazione dell´art. 19, comma 3, del Codice. Ciò, avendo appunto il legislatore delegato, nell´esercizio della propria competenza legislativa esclusiva (art. 117, comma 2, lett. m) Cost. e art. 1, comma 3 d.lg. n. 33/2013), direttamente ed esplicitamente delimitato le categorie dei soggetti con riguardo ai quali devono essere pubblicate on line le informazioni relative allo stato patrimoniale.

Invero, il Garante ha chiarito che, con riguardo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, "ai fini dell´adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. […] Non risulta inoltre giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013)" (cfr., punto 9.c, parte I, Linee guida, cit.).

Resta in ogni caso salvo il principio in base al quale, "l´eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l´obbligo di pubblicare, è legittima solo procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)" (cfr., punto 2 , parte I, Linee guida, cit.).

3.1. Più in generale, si rappresenta, altresì, che questa Autorità già nell´esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, aveva precisato che se, per un verso, la pubblicazione di dati personali prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza risulta coerente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali (art. 7, primo paragrafo, lett. c), dir. 95/46/CE; artt. 19, comma 3, 20, 21 e 22 del Codice), "non sarebbe, di converso, in linea con i medesimi principi rimettere la scelta in ordine alla pubblicazione di dati e documenti alla mera discrezionalità amministrativa delle singole pubbliche amministrazioni, con il rischio, peraltro - in assenza di una specifica norma (di legge o di regolamento) che autorizzi la diffusione dei dati - di decisioni differenziate da parte delle pubbliche amministrazioni, a fronte della necessità di garantire il diritto alla protezione dei dati personali in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale" (cfr. Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a. del 7 febbraio 2013, doc. web n. 2243168).

Alla luce delle considerazioni che precedono, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni non possono introdurre nuovi obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza con propri atti regolamentari rispetto a quanto già disciplinato dal legislatore sui dati patrimoniali con il decreto legislativo n. 33/2013, circostanza che potrebbe comportare un´irragionevole differenziazione non solo del livello di trasparenza ma anche, per l´effetto, di quello di protezione dei dati personali sul territorio nazionale a seconda dell´area geografica su cui insistono le competenze istituzionali dell´amministrazione presso cui opera l´interessato ovvero, più in generale, in base al criterio di residenza del cittadino-utente.

3.2. Va, da ultimo, considerato in termini generali che sia in fase interpretativa del diritto vigente che in sede di esercizio del potere normativo, tutti i soggetti pubblici soggiacciono al limite derivante dalle disposizioni comunitarie, peraltro direttamente applicabili, che impongono il rispetto dei principi di liceità nonché di proporzionalità e necessità nel trattamento dei dati personali (cfr. art. 6, par. 1, lett. c), e art. 7, par.1, lett. c) e d), dir. 95/46/CE; artt. 3 e 11 del Codice).

Come più volte ricordato da questa Autorità, infatti, "la pubblicazione di dati personali è consentita soltanto quando è al contempo necessaria e appropriata rispetto all´obiettivo perseguito e, in particolare, quando l´obiettivo perseguito non può essere realizzato in modo ugualmente efficace con modalità meno pregiudizievoli per la riservatezza degli interessati" (cfr., con riguardo alla scelta del legislatore operata in ordine ai tempi di pubblicazione, punto 7, parte I, Linee guida, cit., ma già Parere del Garante 7 febbraio 2013, doc. web n. 2243168, punto 7; v. inoltre, Corte di Giustizia CE, 20/5/2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01).

In particolare, proprio con riguardo agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti di organi di indirizzo politico il Garante, già in sede di parere reso sullo schema di decreto legislativo, nel sollecitare un bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco e il rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, aveva suggerito di adottare soluzioni che valorizzassero in modo selettivo "una graduazione degli obblighi di pubblicazione, sia sotto il profilo della platea dei  soggetti coinvolti, che del contenuto degli atti da pubblicare" ed aveva messo in luce "l´invasività della pubblicazione mediante diffusione sul web", rispetto ad informazioni non sempre strettamente pertinenti rispetto alle finalità della legge e "che in alcuni casi possono rivelare aspetti, anche intimi, della vita privata delle persone […]" (cfr., punto 8, Parere Garante, cit., e, in senso analogo, con riguardo agli obblighi di pubblicazione concernenti il personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. punto 9).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime il proprio avviso nei termini suesposti in merito al quesito sottoposto dal Comune di Milano avente ad oggetto la pubblicabilità sul sito web istituzionale di informazioni, in particolare, i dati patrimoniali, relative ai dirigenti assunti con incarico a tempo determinato, ai consulenti e collaboratori.

Roma  25  giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia